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Home Veneto Onlus, via libera alla beneficienza indiretta
Onlus, via libera alla beneficienza indiretta PDF Stampa E-mail

L'Agenzia delle Entrate ha recentemente chiarito che sono da considerare Onlus anche le associazioni che erogano contributi ad altri enti o organizzazioni senza scopo di lucro, che promuovono azioni di utilità sociale. Anche le somme derivanti dal 5 per mille possono essere destinate a finanziare i progetti di un'organizzazione terza, purchè iscritta negli elenchi dei beneficiari.


Con la risoluzione n. 192/E l'agenzia delle Entrate chiarisce gli ambiti operativi dell'attività di «beneficenza indiretta», recentemente disciplinata dall’art. 30, comma 4 del Dl 185/2008, ossia la possibilità per le Onlus di effettuare beneficenza attraverso l'erogazione di parte dei propri proventi a favore di un altro soggetto.

Il chiarimento è stato fornito a seguito di un quesito posto da una Onlus (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale) ed avente ad oggetto la solidarietà sociale, sociosanitaria e la beneficenza a favore di soggetti affetti da celiachia o dermatite erpetiforme ed intenzionata ad erogare, ad una fondazione Onlus dalla stessa costituita e operante nello stesso ambito, fondi derivanti dall’attribuzione del 5 per mille.
La possibilità per le Onlus di considerare beneficenza anche le erogazioni gratuite in denaro o in natura effettuate nei confronti di altre ONLUS o di enti pubblici che operano nell’ambito dell’assistenza sociale e sociosanitaria, dell’assistenza sanitaria, della tutela dei diritti civili, della ricerca scientifica indirizzata allo studio di patologie di particolare rilevanza sociale e degli aiuti umanitari, era già stata riconosciuta con la risoluzione 292/E del 2002.
La materia è stata poi oggetto di specifica previsione normativa del c.d. decreto anticrisi (DL 185/2008) il cui art. 30, comma 4) ha inserito un comma 2-bis) nell'articolo 10 del Dlgs 460/1997 in cui si prevede che "si considera attività di beneficenza, ai sensi del comma 1, lettera a), n. 3 anche la concessione di erogazioni gratuite in denaro con l'utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui al comma 1, lettera a), per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale".
Attualmente, quindi, possono acquisire e/o mantenere la qualifica di Onlus e usufruire del relativo regime fiscale agevolato, perché operanti nel settore "beneficenza", oltre agli enti che concedono erogazioni gratuite in danaro o in natura direttamente agli indigenti, anche quei soggetti che concedono "erogazioni gratuite in danaro...a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui al medesimo comma 1, lettera a) del decreto 460/97, per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale".
L’Agenzia delle entrate ricorda inoltre che, come chiarito dalla circolare n. 12/E/2009, gli enti destinatari delle erogazioni gratuite di denaro devono:
•essere senza scopo di lucro
•operare prevalentemente e direttamente nei settori di attività previsti dal medesimo articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 460/1997, e, quindi, nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico, della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, della promozione della cultura e dell'arte, della tutela dei diritti civili, della ricerca.
Affinché le erogazioni destinate a tali enti possano essere ricondotte nell'attività di beneficenza è, inoltre, necessario che:
•provengano dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte;
•siano destinate alla realizzazione diretta di progetti di utilità sociale: gli enti beneficiari dovranno pertanto utilizzare "direttamente" le erogazioni ricevute per la realizzazione di progetti di utilità sociale mentre non potranno a loro volta riversare le donazioni raccolte a favore di altri enti.

Peraltro, al fine di verificare la specifica destinazione dei fondi ai richiamati progetti di utilità sociale, si rende necessaria la tracciabilità della donazione, attraverso strumenti bancari o postali che evidenzino la particolare causa del versamento e, dall'altra, l'esistenza non di un programma generico, ma di un progetto già definito nell'ambito del settore di attività dell'ente destinatario prima dell'effettuazione dell'erogazione.
L'utilità sociale del progetto comporta che esso si connoti per la realizzazione di finalità solidaristiche indirizzate, a seconda del settore di appartenenza dell'ente (ad esempio, formazione, istruzione eccetera), a particolari tipologie di soggetti o collettività svantaggiate, ovvero per la rilevanza artistica, scientifica o ambientale dell'intervento proposto (ad esempio, tutela di beni di interesse artistico e storico, ricerca scientifica di particolare interesse sociale) a vantaggio della collettività diffusa.

Infine, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sulle modalità di utilizzo delle quote del 5 per mille precidando che anche le somme derivanti dalla quota del 5 per mille dell'Irpef, destinata dai contribuenti a finalità di interesse sociale, possono essere erogate, ai sensi del citato articolo 10, comma 2-bis), del Dlgs 460/1997, sempre che, in presenza della condizioni sopra esposte, gli enti destinatari delle erogazioni siano ricompresi tra i soggetti destinatari del 5 per mille.