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Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie presso le Aziende ULSS ed Ospedaliere della Regione Veneto - anno 2009.
Con le DD.G.R.V. n. 1424/2001, n. 208/2002, n. 981/2003, n. 710/2004, n. 378/2005 e n. 2149/2008 sono stati definiti ed approvati, rispettivamente per gli anni 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 e 2008, i programmi di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie, presso le strutture sanitarie pubbliche della Regione Veneto, a favore di cittadini di paesi non appartenenti all'Unione Europea; programmi per i quali è stata acquisita l'intesa del Ministero della Salute, ai sensi dell'art. 32, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. La Legge in esame consente alle Regioni, nell'ambito della quota del Fondo sanitario nazionale ad esse destinata, di predisporre programmi assistenziali per autorizzare, d'intesa con il Ministero della Salute, le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere ad erogare prestazioni di alta specializzazione a favore di: cittadini provenienti da Paesi extracomunitari nei quali non esistono o non sono facilmente accessibili competenze medico-specialistiche per il trattamento di specifiche gravi patologie e non sono in vigore accordi di reciprocità relativi all'assistenza sanitaria; L'obiettivo principale del programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie è quello di supportare l'azione delle istituzioni pubbliche e private, con sede nella Regione Veneto, che svolgono attività di cooperazione internazionale o di assistenza umanitaria, in modo da rendere più incisiva la loro azione di aiuto e sostegno alle realtà in cui le medesime si trovano ad operare. Considerato quanto sopra e visto l'esito positivo delle passate iniziative, si propone, con il presente provvedimento, di approvare, in attuazione di quanto previsto dall'art. 32, comma 15, della L. 449/97, l'iniziativa relativa al Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie presso le Aziende ULSS ed Ospedaliere della Regione Veneto - anno 2009, nei modi descritti e secondo le modalità operative di cui all'"Allegato A" "Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie presso le Aziende ULSS ed Ospedaliere della Regione Veneto - anno 2009- Protocollo operativo", di cuiall'"Allegato B" "Fac simile di richiesta di intervento di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie presso le Aziende ULSS ed Ospedaliere della Regione Veneto - anno 2009", di cui all'"Allegato C" "Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie presso le Aziende ULSS ed Ospedaliere della Regione Veneto - anno 2009"e di cui all'"Allegato D" "Scheda di valutazione per la richiesta di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie presso le Aziende ULSS ed Ospedaliere della Regione Veneto - anno 2009" allegati al presente provvedimento e del quale costituiscono parte integrante ed essenziale. Le richieste di intervento per usufruire dell'assistenza sanitaria, nell'ambito del suddetto Programma, potranno essere inoltrate esclusivamente con Raccomandata A.R., entro e non oltre il 21/12/2009 - farà fede la data di spedizione indicata sul timbro postale - esclusivamente da parte di enti pubblici o privati con sede nella Regione Veneto, come meglio specificato nell'"Allegato A", sulla base dei modelli di cui all'"Allegato B" e all'"Allegato C". L'Unità Complessa per le relazioni socio-sanitarie della Segreteria Regionale Sanità e Sociale, dopo aver accertato la sussistenza di tutti i requisiti previsti dal presente provvedimento e dalla normativa vigente in materia, provvederà a sottoporre le richieste al Gruppo di esperti, nominato con apposito provvedimento del Segretario Regionale Sanità e Sociale, competente ad autorizzare la prestazione sanitaria. Il Gruppo di esperti provvederà anche ad individuare, nel caso non sia già indicata dal soggetto richiedente, la struttura sanitaria ritenuta più idonea all'esecuzione della prestazione sanitaria. Si propone di finanziare il Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie presso le Aziende ULSS ed Ospedaliere della Regione Veneto - anno 2009 per un importo pari ad euro 670.000,00a carico del Capitolo 60107 del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009. Si propone inoltre di impegnare la somma di euro 670.000,00 sul capitolo di spesa n. 60107 del bilancio di previsione anno 2009, che presenta disponibilità, per la copertura delle spese sostenute dalle singole Aziende ULSS ed Ospedaliere per l'attuazione dell'iniziativa approvata con la presente deliberazione. Si propone inoltre di rinviare a successivo provvedimento del Segretario Regionale Sanità e Sociale il recepimento, che avverrà presumibilmente entro il 31/12/2009 e comunque a chiusura dell'iter amministrativo di valutazione di tutte le richieste inoltrate all'Amministrazione regionale entro il 21/12/2009, delle risultanze istruttorie concernenti le schede di valutazione, di cui all' "Allegato D",relative ai casi di assistenza sanitaria complessivamente autorizzati in attuazione della presente deliberazione, nonché dell'elenco delle Aziende ULSS/Ospedaliere individuate ai fini dell'erogazione della prestazioni sanitarie autorizzate e dei relativi costi presunti, stimati sulla base del vigente Tariffario per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera - DRG. Si propone inoltre di rinviare a successivi provvedimenti del Segretario Regionale Sanità e Sociale l'individuazione esatta degli importi da liquidare alle singole Aziende ULSS/Ospedaliere, a titolo di rimborso spese per le prestazioni sanitarie erogate dalle stesse e preliminarmente autorizzate, ai sensi della presente deliberazione, dalla Regione Veneto nell'anno 2009, nonché le eventuali modifiche da effettuarsi sugli importi preliminarmente assegnati in via presuntiva alle singole Aziende ULSS/Ospedaliere . La liquidazione delle somme avverrà previa presentazione di regolare documentazione contabile da parte delle Aziende ULSS/Ospedaliere; documentazione da trasmettere all'Unità Complessa per le relazioni socio-sanitarie della Segreteria Regionale Sanità e Sociale entro il 30/06/2011.
LA GIUNTA REGIONALE • Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, comma 2, dello Statuto, il quale da atto che la Struttura competente ha attestato la regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale; • Visto l'art. 32, comma 15 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449; • Visto la Legge 30 luglio 2002, n. 189; • Visto l'art. 42, comma 1 della L.R. n. 39/2001; • Viste le DD.G.R.V. n. 1424/2001, n. 208/2002, n. 981/2003, n. 710/2004, n. 378/2005 e n. 2149/2008;]
2. di approvare l'iniziativa relativa al Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie presso le Aziende ULSS ed Ospedaliere della Regione Veneto - anno 2009, nei modi descritti e secondo le modalità operative di cui all'"Allegato A" "Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie presso le Aziende ULSS ed Ospedaliere della Regione Veneto - anno 2009 - Protocollo operativo", di cuiall'"Allegato B" "Fac simile di richiesta di intervento di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie presso le Aziende ULSS ed Ospedaliere della Regione Veneto - anno 2009", di cui all'"Allegato C" "Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie presso le Aziende ULSS ed Ospedaliere della Regione Veneto - anno 2009" e di cui all' "Allegato D" "Scheda di valutazione per la richiesta di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie presso le Aziende ULSS ed Ospedaliere della Regione Veneto - anno 2009" allegati al presente provvedimento e del quale costituiscono parte integrante ed essenziale; 3. di finanziare il Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie presso le Aziende ULSS ed Ospedaliere della Regione Veneto - anno 2009 per un importo pari ad euro 670.000,00a carico del Capitolo 60107 del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009; 4. di impegnare la somma di euro 670.000,00 sul capitolo di spesa n. 60107 del Bilancio di previsione anno 2009, che presenta disponibilità, per la copertura delle spese sostenute dalle singole Aziende ULSS ed Ospedaliere per l'attuazione dell'iniziativa di cui al precedente punto 2; 5. di rinviare a successivo provvedimento del Segretario Regionale Sanità e Sociale il recepimento, che avverrà presumibilmente entro il 31/12/2009 e comunque a chiusura dell'iter amministrativo di valutazione di tutte le richieste di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie inoltrate all'Amministrazione regionale entro il 21/12/2009, delle risultanze istruttorie concernenti le schede di valutazione, di cui all' "Allegato D", relative ai casi di assistenza sanitaria complessivamente autorizzati in attuazione della presente deliberazione, nonché dell'elenco delle Aziende ULSS/Ospedaliere individuate per l'erogazione della prestazioni sanitarie autorizzate e dei relativi costi presunti, stimati sulla base del vigente Tariffario per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera - DRG; 6. di rinviare a successivi provvedimenti del Segretario Regionale Sanità e Sociale l'individuazione esatta degli importi da liquidare alle singole Aziende ULSS/Ospedaliere erogatrici delle prestazioni, previa presentazione di regolare documentazione contabile, da trasmettere all'Unità Complessa per le relazioni socio-sanitarie della Segreteria Regionale Sanità e Sociale entro il 30/06/2011, a titolo di rimborso spese per le prestazioni sanitarie erogate dalle stesse e preliminarmente autorizzate, ai sensi del presente provvedimento, dalla Regione Veneto nell'anno 2009, nonché l'effettuazione di eventuali modifiche sugli importi preliminarmente assegnati in via presuntiva alle singole Aziende ULSS/Ospedaliere; 7. di demandare al Segretario Regionale Sanità e Sociale l'adozione degli atti necessari e conseguenti a dare attuazione al presente provvedimento compresa l'individuazione dei componenti il Gruppo di Esperti competente ad esaminare ed autorizzare le richieste di cui al Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie per l'anno 2009.
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