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Home Umbria Regolamento Regionale Umbria 6/11/2007 n. 13 (BUR 14/11/2007 n. 49)
Regolamento Regionale Umbria 6/11/2007 n. 13 (BUR 14/11/2007 n. 49)
Disciplina concernente le prescrizioni tecniche per l’adeguamento degli alloggi abitati da anziani autosufficienti.


La Giunta regionale ha approvato.
La Commissione consiliare competente ha espresso
il parere previsto dall’articolo 39, comma 1 dello statuto
regionale.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1
(Oggetto)
1. Il presente regolamento, in attuazione dell’articolo
11, comma 4 della legge regionale 28 novembre
2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di edilizia
residenziale pubblica), definisce le opere e gli interventi
ammissibili a finanziamento per l’adeguamento
degli alloggi abitati da anziani autosufficienti, finalizzate
al miglioramento delle condizioni di sicurezza degli
ambienti domestici ed alla ristrutturazione interna degli
alloggi per consentire la presenza stabile di persone o
famiglie che assistono l’anziano.

Art. 2
(Interventi ammissibili a finanziamento)
1. Sono ammissibili a contributo i lavori e le opere
dettagliatamente specificati nell’allegato «A - Prescrizioni
tecniche per l’adeguamento degli alloggi» che fa
parte integrante e sostanziale del presente regolamento,
destinati, ai sensi dell’articolo 11 della l.r.
23/2003:
a) all’abbattimento delle barriere architettoniche;
b) alla sostituzione dei materiali di finitura con
altri materiali idonei a salvaguardare la sicurezza all’interno
dell’alloggio;
c) alla installazione di sistemi di segnalazione della
corretta funzionalità degli impianti tecnologici;
d) alla ristrutturazione interna dell’alloggio al fine
di consentire la presenza stabile di persone o famiglie
che assistono l’anziano fruendo della stessa unità immobiliare
ovvero la suddivisione dello stesso in due
alloggi di cui uno in grado di ospitare la famiglia che
assiste stabilmente l’anziano.

Art. 3
(Modalità per la concessione dei contributi)
1. Le modalità e le procedure per l’assegnazione, la
concessione e l’erogazione dei contributi, nonché per
la relativa rendicontazione, sono dettagliatamente descritte
nell’allegato «B - Modalità e procedure per la
selezione degli interventi e concessione dei contributi»
che fa parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

Art. 4
(Requisiti soggettivi dei richiedenti)
1. Il Piano triennale di edilizia residenziale pubblica
di cui all’articolo 2 della l.r. 23/2003 che definisce gli
obiettivi e gli indirizzi delle politiche abitative della
Regione, stabilisce i requisiti soggettivi dei richiedenti
i finanziamenti previsti per gli interventi di cui all’articolo 2.

Art. 5
(Risorse finanziarie e entità del contributo)
1. Le risorse finanziarie destinate alla realizzazione
degli interventi di cui all’articolo 2 sono individuate
dal Piano triennale per l’edilizia residenziale pubblica
di cui alla l.r. 23/2003.
2. Il contributo massimo ammissibile è calcolato con
le modalità stabilite dal Piano triennale nel cui ambito
ricadono gli interventi.
3. Nel caso degli interventi di ristrutturazione di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera d), il costo massimo
ammissibile a contributo non può superare quello fissato
dal regolamento regionale 9 febbraio 2005, n. 2,
per la manutenzione straordinaria.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare come
regolamento della Regione Umbria.
Dato a Perugia, 6 novembre 2007
LORENZETTI

allegato A)
PRESCRIZIONI TECNICHE PER L’ADEGUAMENTO
DEGLI ALLOGGI


PREMESSA
Il presente allegato illustra e definisce, per ogni categoria
prevista dall’art. 11, comma 2, lett. a), b), c) e d)
della L. R. n. 23/03, gli interventi e le relative opere
ammissibili a finanziamento. La realizzazione dei citati
interventi deve comunque essere eseguita in conformità
alle vigenti normative edilizie ed urbanistiche.

1. ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
(art. 11, comma 2, Lett. a)
La presente categoria di intervento ha come finalità
quella di migliorare la fruibilità di tutti gli spazi interni
all’alloggio e, per quanto possibile, di eliminare alcuni
C O P I A T R A T T A D A B O L L E T T I N O U F F I C tC
ostacoli o impedimenti presenti nelle parti comuni dell’edificio
che non consentono un agevole utilizzo dell’alloggio
medesimo.
INTERVENTI ALL’INTERNO DELL’ALLOGGIO
Sono finanziabili tutti gli interventi che conseguono un
miglioramento della fruibilità dell’unità immobiliare,
mediante l’abbattimento di barriere architettoniche e la
riduzione degli ostacoli presenti nell’alloggio, anche se
non strettamente previsti dai criteri di cui agli articoli 4,
5 e 6 del D.M. 14 giugno 1989 n. 236, e non perfettamente
aderenti alle specifiche dimensionali e funzionali di cui
all’art. 8 del medesimo Decreto.
INTERVENTI SULLE PARTI COMUNI
Nel caso in cui il fabbricato non sia provvisto di ascensore,
oppure l’ascensore non risulti adeguato, sono ammissibili
a finanziamento i soli interventi di:
a) installazione di montacarichi di limitate dimensioni
per il trasporto di cose (spesa quotidiana, legna, acqua,
etc.);
b) installazione di montascale;
c) opere di adeguamento delle caratteristiche dell’ascensore
esistente, tali opere escludono gli interventi di
cui alle precedenti lett. a) e b);
d) installazione ex novo di ascensore o elevatore per
persone, nel rispetto delle norme vigenti, tale installazione
esclude gli interventi di cui alle precedenti lett. a), b)
e c).
Qualora il condominio sia formalmente costituito l’assemblea
condominiale dovrà autorizzare i lavori e stabilire
la ripartizione della spesa da sostenere, in caso non
vi sia condominio, i proprietari delle singole unità immobiliari
interessate dall’intervento sottoscrivono un apposito
accordo nel quale viene dato l’assenso all’esecuzione
dei lavori e viene ripartita la spesa a carico di ciascun
proprietario.
Il contributo è determinato, con le modalità e con i
limiti stabiliti al punto 7 dell’allegato B) «Modalità e
procedure per la selezione degli interventi e concessione
dei contributi», sulla quota effettivamente a carico del
richiedente.

2. ADEGUAMENTO DELLE FINITURE
(art. 11, comma 2, Lett. b)
Gli interventi riguardano la sostituzione delle finiture
per salvaguardare la sicurezza all’interno dell’alloggio.
Particolare attenzione deve essere posta per diminuire il
rischio di cadute accidentali dall’alto dovute ad operazioni
di normale manutenzione e di svolgimento delle attività
domestiche.
Sono ammissibili a finanziamento i seguenti interventi:
a) le sole opere murarie e impiantistiche necessarie
per la sostituzione degli apparecchi illuminanti a sospensione
con apparecchi illuminanti a parete o a pavimento;
b) sostituzione del solo sistema di sospensione dei
tendaggi, in modo da consentire la pulizia degli stessi
senza dover utilizzare scale per procedere al loro smontaggio
e rimontaggio;
c) sostituzione delle specchiature delle porte vetrate
con vetri infrangibili di sicurezza;
d) sostituzione delle sole maniglie a pomello delle
porte con maniglie con leva ad impugnatura ergonomica;
e) sostituzione della vasca da bagno con doccia avente
piatto a pavimento e sedile ribaltabile, comprese le
opere murarie ed impiantistiche connesse;
f) sostituzione dei normali servizi igienici a
pavimento
con apparecchi sanitari a sospensione comprese le
opere murarie e impiantistiche connesse;
g) installazione di accorgimenti atti a segnalare i
dislivelli, che non è possibile eliminare, che devono essere
opportunamente segnalati e dotati di pedata antisdrucciolevole;
h) posizionamento di un corrimano ad una altezza
compresa tra 0,90m e 1,00m, nei corridoi e disimpegni
aventi lunghezza superiore a 2,00m;
i) sostituzione del pavimento dei bagni e delle cucine
con pavimenti certificati antiscivolo per ambienti umidi;
j) installazione di miscelatori termostatici con sistema
antiscottatura in tutti i punti di erogazione dell’acqua calda,
comprese le opere murarie e impiantistiche connesse;
k) installazione di sistemi di ventilazione e raffrescamento
estivo fissi, comprese le opere murarie e impiantistiche
connesse;
l) installazione di sistemi di isolamento acustico verso
l’esterno e tra gli alloggi comprese le eventuali opere
murarie e impiantistiche;
m) bonifica delle murature e tamponature che sono
interessate da fenomeni di umidità tramite l’interposizione
di barriere impermeabili e intonaci adeguati;
n) installazione di una porta blindata dotata di video
citofono o spioncino e sistema di apertura condizionata;
o) sistemi di motorizzazione dell’apertura di porte,
finestre e/o serrande;
p) sistemi antintrusione collegati con organi di polizia
o di controllo.

3. SISTEMI DI SEGNALAZIONE DEGLI IMPIANTI
TECNOLOGICI
(art. 11, comma 2, Lett. c)
Sono compresi nella presente categoria gli interventi
volti a garantire un’elevata semplicità d’uso ed una corretta
funzionalità degli impianti tecnologici presenti nell’alloggio
tramite: l’automazione delle regolazioni, sistemi
di controllo della funzionalità degli impianti, nonché
eventuali collegamenti verso l’esterno.
Gli interventi ammissibili a finanziamento sono i seguenti:
a) installazione di apposito cronotermostato che consenta
la regolazione automatica ed il controllo della temperatura;
b) installazione di valvole termostatiche per la regolazione
della temperatura dei singoli ambienti;
c) installazione di un impianto di rilevazione gas,
fumi o allagamento, con interruzione automatica delle
erogazioni compresa la strumentazione necessaria all’eventuale
collegamento con il servizio di emergenza;
d) installazione di impianto di telesoccorso e teleassistenza
in grado di attivare, attraverso un’apposita centrale,
i servizi preposti;
e) collegamento del campanello d’emergenza, posto
nei bagni e nelle camere da letto, ad un eventuale servizio
di emergenza o ad una linea telefonica con messaggio di
allarme;
f) installazione di un idoneo impianto di luci d’emergenza;
g) installazione di sistemi di accensione e spegnimento
delle luci con sensori di movimento o calore all’interno
dell’alloggio;
h) amplificazione del messaggio acustico proveniente
dall’esterno (campanello, citofono, ecc.) da integrare eventualmente
con un segnalatore luminoso;
i) attivazione di un sistema di agenda terapeutica,
con eventuale collegamento ad un centro esterno di monitoraggio
(operatore che ricorda all’utente di prendere le
medicine).

4. RISTRUTTURAZIONE INTERNA DELL’ALLOGGIO
ED EVENTUALE DIVISIONE
(art. 11, comma 2, Lett. d)
Le opere finanziabili riguardano la ristrutturazione
interna dell’alloggio secondo due modalità di intervento.
La prima consiste nel rendere disponibili spazi (minimo
una camera da letto ed un bagno) che consentano la
presenza stabile di persona o famiglia che assiste l’anziano,
senza creare un’ulteriore unità immobiliare.
La seconda prevede la suddivisione dell’alloggio in due
unità immobiliari distinte, di cui una in grado di ospitare
la persona o la famiglia che assiste stabilmente l’anziano.

INTERVENTI FINANZIABILI
Ristrutturazione interna dell’alloggio
Sono finanziabili oltre ai lavori di ristrutturazione interna
dell’alloggio, anche gli interventi di cui ai punti 1),
2) e 3) del presente allegato.
Ristrutturazione dell’alloggio e creazione di due unità
immobiliari distinte
Ove sia possibile procedere alla realizzazione di unità
immobiliari distinte, per un massimo di due, sono finanziabili
le seguenti opere per ciascuna unità immobiliare:
I. per l’unità immobiliare destinata a residenza dell’anziano
sono finanziabili, oltre ai lavori di ristrutturazione
interna, anche gli interventi di cui ai punti 1), 2) e 3) del
presente allegato;
II. per l’unità immobiliare finalizzata alla residenza
stabile della persona o famiglia che assiste l’anziano,
sono finanziabili solo i lavori di ristrutturazione interna.

5. ULTERIORI ACCORGIMENTI PER LE RESIDENZE
DESTINATE AGLI ANZIANI
In fase di progettazione, compatibilmente con le caratteristiche
dell’alloggio e dell’edificio, le soluzioni preferibili
sono quelle che, in caso di necessità, consentano la
ridistribuzione degli spazi con due autonome zone letto
senza ulteriori oneri. Di seguito si elencano alcune delle
caratteristiche che debbono essere tenute in considerazione,
per quanto possibile, durante la progettazione:
a) accesso agevole all’alloggio che consenta il trasporto
delle persone con barelle o altri ausili;
b) alloggio dotato di ventilazione trasversale diretta,
qualora le caratteristiche della distribuzione tipologica lo
consentano è possibile prevedere l’apertura di nuove finestrature,
viceversa è necessario che la ventilazione sia
comunque garantita da idonee soluzioni tecnologiche;
c) spazi di soggiorno con affacci su luoghi esterni
animati per evitare sensazioni di isolamento;
d) cucina autonoma e separabile dalla zona soggiorno
con aerazione e illuminazione naturale diretta;
e) locali igienici areati ed illuminati in maniera naturale;
f) garantire adeguati spazi d’uso e di manovra tra gli
arredi e le componenti edilizie (quali ad esempio porte,
finestre, ecc.);
g) zona notte fisicamente separata o comunque isolabile
dalla zona soggiorno;
h) camere aventi dimensioni tali da accogliere un
letto matrimoniale o due letti singoli, ove possibile, prevedere
aree per le operazioni di assistenza che richiedono
l’impiego di ausili particolari (ad esempio i sollevatori,
respiratori ecc.).

allegato B)
MODALITÀ E PROCEDURE
PER LA SELEZIONE DEGLI INTERVENTI
E CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI


1. STANZIAMENTO DELLE RISORSE
Le risorse destinate all’adeguamento e ristrutturazione
degli alloggi di proprietà di anziani autosufficienti vengono
stanziate nell’ambito dei Piani Triennali di Edilizia
Residenziale Pubblica (di seguito denominati PT) approvati
dal Consiglio della Regione Umbria in attuazione di
quanto previsto dall’art. 2 della legge regionale n. 23/2003.
Il Piano Triennale specifica altresì le somme da impiegare
in ogni Programma Operativo Annuale (di seguito
denominati POA) tramite i quali si procede al finanziamento
degli interventi.

2. RIPARTIZIONE DELLE RISORSE TRA I COMUNI
Viene effettuata mediante i POA. I documenti preliminari,
approvati dalla Giunta regionale, ripartiscono le
risorse tra i Comuni tenendo conto delle proposte da essi
presentate durante la concertazione della programmazione
prevista dall’art. 3 della legge regionale n. 23/2003.
Il budget assegnato in questa fase ad ogni Comune è
suscettibile di variazioni all’atto dell’approvazione del POA
definitivo, in funzione delle risultanze dei bandi pubblici
emanati dalle Amministrazioni comunali.

3. SOTTOSCRIZIONE DEL PROTOCOLLO D’INTESA
La fase di selezione degli interventi inizia con la sottoscrizione
di un apposito Protocollo d’Intesa tra la Regione,
i Comuni interessati e le Organizzazioni Sindacali dei
pensionati più rappresentative. Lo schema del protocollo
viene concertato tra i soggetti sottoscrittori ed approvato
dalla Giunta regionale con apposito atto. A seguito della
sottoscrizione, concordati i tempi con le Amministrazioni
Comunali, l’operazione di selezione viene avviata con
nota degli Uffici regionali nella quale vengono indicate le
scadenze per l’emanazione dei bandi e la presentazione
dei relativi esiti.

4. BANDI PUBBLICI PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI
INTERVENTI
I bandi di concorso vengono emanati dalle Amministrazioni
comunali ed affissi all’Albo Pretorio, essi dovranno
imprescindibilmente contenere chiari riferimenti ai requisiti
per l’ammissione ed ai criteri di formazione delle
graduatorie.

4.1 REQUISITI PER L’ACCESSO, TIPOLOGIE D’INTERVENTO E VINCOLI
Vengono di volta in volta definiti nei PT, in sede di
prima applicazione sono quelli riportati al punto 4 dell’allegato
«C» al PT 2004/2006. Il bando di concorso non può
in alcun caso prevedere il finanziamento di interventi già
iniziati alla data della sua pubblicazione.

4.2 FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE
Anche in questo caso i criteri vengono definiti nel PT
di riferimento. In sede di prima applicazione al criterio
già definito nel PT 2004/2006 riguardante la priorità per
gli interventi nei centri storici, si aggiungono quelli di
seguito elencati in ordine di priorità ed importanza:
a. Interventi nel centro storico (zone A dei piani urbanistici
comunali)
Hanno la priorità assoluta su quelli realizzati in altre
zone. E’ lasciata facoltà alle Amministrazioni comunali
di stabilire ulteriori suddivisioni delle zone omogenee ed
assegnare ad esse priorità relative.
b. Interventi di ristrutturazione e adeguamento (art. 2,
lett. d) del regolamento combinato con altre lettere del medesimo
articolo)
Hanno la precedenza assoluta sulle altre categorie di
intervento. E’ lasciata facoltà all’Amministrazione comunale
di stabilire priorità relative tra le possibili combinazioni.
c. Interventi di ristrutturazione (art. 2, lett. d) del regolamento)
Hanno la priorità assoluta sugli interventi di cui alle
altre lettere del medesimo comma anche combinate. E’
lasciata facoltà alle Amministrazioni comunali di stabilire
priorità relative tra gli altri interventi ammissibili.
d. Reddito dei nuclei familiari
I nuclei familiari con reddito minore hanno la priorità,
le istanze ammesse dovranno quindi essere ordinate per
reddito convenzionale crescente.
Per formare le graduatorie si procederà all’applicazione
dei criteri nell’ordine sopraindicato iniziando dalla lettera
«a.» e procedendo mano a mano ad applicare i seguenti
per risolvere le parità. Qualora nonostante l’applicazione
di tutti i criteri permanessero delle situazioni di pari
merito, esse saranno risolte mediante sorteggio.
Occorre inoltre che il bando evidenzi ai beneficiari che la
graduatoria approvata non è vincolante per il Comune e
non costituisce assegnazione di contributo. È infatti competenza
della Regione confermare l’ammissione dei singoli
interventi e attribuire al Comune le risorse finanziarie.

4.3 TRASMISSIONE DEGLI ESITI DEI BANDI
Ai fini dell’ammissione definitiva a finanziamento delle
istanze di contributo, le Amministrazioni comunali trasmettono
alla Regione la seguente documentazione:
1. Copia del Bando di concorso;
2. Scheda di ogni intervento contenente le seguenti
informazioni:
a. Esito dell’istanza (ammessa o esclusa con gli eventuali
motivi);
b. Dati anagrafici del beneficiario (nome, cognome,
data e luogo di nascita, codice fiscale);
c. Diritto reale del beneficiario sull’immobile oggetto
dell’intervento (proprietario, comproprietario, usufruttuario);
d. Localizzazione dell’intervento (Comune, indirizzo,
estremi catastali);
e. Tipo di intervento realizzato (corrispondente lettera
dell’art. 11, comma 2, della legge regionale n. 23/03);
f. Breve descrizione delle opere previste;
g. Spesa presunta e relativo importo massimo di contributo
determinato dal Comune;
3. Copia dell’atto di approvazione della graduatoria del
bando di concorso.

5. PROVVEDIMENTO REGIONALE DI AMMISSIONE A
FINANZIAMENTO
Raccolti gli esiti dei bandi comunali, la Regione provvede
a programmare le risorse disponibili tenendo conto
del budget assegnato inizialmente ai Comuni e delle richieste
presentate dai cittadini. L’elenco degli interventi
ammessi a contributo ed i relativi importi vengono approvati
dalla Giunta regionale con il POA definitivo o con
apposito atto successivo, secondo le esigenze dettate dalle
scadenze concordate nella fase preliminare.

6. TRASFERIMENTO DELLE RISORSE AI COMUNI E
LORO RENDICONTAZIONE
Le modalità di trasferimento e rendicontazione sono
stabilite dalla Giunta regionale con apposito atto. Per il
PT 2004/2006, vale quanto previsto al punto 1.A) dell’allegato
«A» alla deliberazione della Giunta regionale 24
maggio 2006, n. 868.

7. ENTITÀ DEL CONTRIBUTO
La percentuale massima di contributo concedibile è
stabilità da ciascun PT e, comunque, ai sensi di quanto
stabilito dall’art. 11, comma 3, della legge regionale
n. 23/03, non può superare il 50 per cento della spesa
ammissibile.
Concorrono alla determinazione della spesa ammissibile
a contributo le seguenti voci:
a) le spese per i lavori finanziabili indicati nell’allegato
«A» al presente regolamento;
b) le spese tecniche e generali sostenute in misura
non eccedente il 15 per cento dell’importo dei lavori di
cui alla lett. a);
c) I.V.A. corrisposta dal beneficiario, solo qualora
non recuperabile.
Si precisa che sono ammissibili a contributo le sole
spese relative alla fornitura e posa in opera dei materiali
ed impianti, con l’esclusione degli eventuali costi accessori
quali manutenzione programmata, assicurazione,
estensione di garanzia, costi di gestione dei servizi o altre
voci simili.
I. per gli interventi di cui all’art. 2, lettere a), b) e c) del
presente regolamento o loro combinazioni.
La percentuale contributiva si applica alla spesa ammissibile
effettivamente sostenuta e documentata;
II. per gli interventi di cui all’art. 2, lett. d) anche combinati
con altre lettere.
La percentuale contributiva si applica sul minore tra il
costo convenzionale di manutenzione straordinaria (determinato
ai sensi del vigente regolamento regionale sui
costi massimi) e la spesa ammissibile effettivamente sostenuta
e documentata. Se l’intervento prevede la realizzazione
di due unità immobiliari distinte il contributo è
concesso per entrambe.
Il Comune, in fase di approvazione della graduatoria,
determina l’importo del contributo massimo concedibile
sulla base della spesa preventivata nelle istanze dei beneficiari.
Qualora il PT dovesse stabilire l’entità massima
per ciascuna categoria, si dovrà tenere conto anche di tali
limiti.
Con successivo atto la Giunta regionale provvede ad
approvare l’elenco degli interventi ammessi a contributo
con i relativi importi.

8. COSTI MASSIMI AMMISSIBILI E CERTIFICAZIONE
DELLA SPESA SOSTENUTA
L’art. 11, comma 3, della legge regionale n. 23/2003
stabilisce che la spesa sostenuta deve essere debitamente
documentata e, per i soli interventi di ristrutturazione,
contenuta nei limiti stabiliti dal regolamento vigente sui
massimali di costo.
Per l’erogazione dei contributi, il Comune procede alla
verifica della spesa effettivamente sostenuta tramite le
fatturazioni a carico del beneficiario.
In dettaglio, la documentazione minima che i beneficiari
dovranno produrre per il calcolo della spesa ammissibile
è la seguente:
1. certificazione di conformità alle norme vigenti ed
alle prescrizioni tecniche dei materiali utilizzati e degli
impianti installati o modificati rilasciati dal fornitore o
dall’installatore;
2. copia delle fatture di fornitura e posa in opera dei
materiali e degli impianti rilasciate dai fornitori ed installatori;
3. per i soli interventi di ristrutturazione (art. 2, lett. d)
del presente regolamento), scheda A/M di valutazione del
costo convenzionale di manutenzione straordinaria per la
verifica del costo massimo ammissibile secondo quanto
stabilito dal vigente regolamento sui costi;
4. per i soli interventi di ristrutturazione (art. 2, lett. d)
del presente regolamento), la documentazione attestante
la regolarità del rapporto di lavoro instaurato con la
persona o la famiglia impegnati stabilmente nell’assistenza.
In ogni caso la persona o la famiglia, non deve avere
rapporti di parentela in linea retta o collaterale né affinità,
così come definite dal Codice Civile agli artt. da 74
a 78, con il beneficiario.
La presentazione di ulteriore documentazione tecnica e
amministrativa è a discrezione dell’Amministrazione comunale
in funzione delle opere realizzate nei singoli
interventi.

9. EROGAZIONI DEI CONTRIBUTI AI BENEFICIARI
Il Comune provvede ad erogare i contributi assegnati a
favore dei beneficiari secondo le modalità stabilite dalla
Giunta regionale con apposito atto.
In sede di prima applicazione per il PT 2004/2006, si
utilizzano le disposizioni di cui al punto 1.B) dell’allegato
«A» alla deliberazione della Giunta regionale 24 maggio
2006, n. 868.
Preferibilmente i contributi devono essere erogati in
unica soluzione a saldo, salvo richiesta dei beneficiari di
avvalersi delle anticipazioni previste. Ciò al fine di evitare
che gli stessi incorrano in spese per la presentazione di
garanzie bancarie o assicurative comunque necessarie in
caso di anticipazioni.
Il Comune, in fase di istruttoria per le concessioni
contributive deve valutare per ogni singolo caso la documentazione
da richiedere, soprassedendo eventualmente
su alcuni documenti previsti dalla citata DGR n. 868/
2006 qualora non necessari per l’esecuzione dell’intervento.

10. TEMPI PER INIZIO E FINE DEI LAVORI
I beneficiari sono tenuti ad iniziare e completare gli
interventi ammessi a contributo entro i seguenti tempi
dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
Umbria dell’atto di ammissione a contributo della Giunta
regionale:
1. per gli interventi che non richiedono la redazione di un
progetto ed un titolo abilitativo.
Inizio dei lavori entro tre mesi, termine dei lavori entro
nove mesi;
2. per gli interventi che richiedono la redazione di un progetto
ed un titolo abilitativo.
Inizio dei lavori entro sei mesi, termine dei lavori entro
dodici mesi.
I termini sono da considerarsi perentori e prorogabili
solo per documentate cause di forza maggiore indipendenti
dalla volontà del beneficiario. Le proroghe sono
concesse con provvedimento dell’Amministrazione comunale
con i seguenti limiti:
a. per gli interventi che non richiedono progetto e titolo
abilitativo.
Non più di una proroga per l’inizio dei lavori ed una
per il completamento, ciascuna della durata massima di
tre mesi;
b. per gli interventi che richiedono un progetto ed un
titolo abilitativo.
Non più di una proroga di massimo tre mesi per l’inizio
dei lavori ed una per l’ultimazione di massimo sei
mesi.

11. DISPOSIZIONE TRANSITORIA
I Comuni che per il POA 2006 non hanno atteso la
concertazione dell’iter procedurale prevista dalla deliberazione
della Giunta regionale n. 1344/2006 con la quale è
stato approvato il documento preliminare, devono annullare
l’eventuale graduatoria già approvata e procedere ad
emanare un nuovo bando in conformità alle regole sopra
indicate. Le istanze presentate dai cittadini in occasione
del bando precedente sono considerate valide per il nuovo
bando ed eventualmente integrate con richiesta scritta
dell’Amministrazione comunale per le informazioni mancanti.
Alla scadenza del termine per la presentazione, le
istanze confermate del bando precedente e le nuove pervenute,
saranno ordinate in una graduatoria unica secondo
i criteri di cui al punto 4.2.
Regolamento regionale:
— adottato dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore
Stufara, ai sensi dell’art. 39, comma 1 dello Statuto
regionale nella seduta del 2 luglio 2007, deliberazione
n. 1137;
— trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale in
data 30 agosto 2007, per il successivo iter;
— assegnato alla III Commissione consiliare permanente
«Servizi e politiche sociali - igiene e sanità - istruzione
- cultura - sport», per l’acquisizione del parere
obbligatorio previsto dall’art. 39, comma 1 dello Statuto
regionale, in data 30 agosto 2007;
— esaminato dalla III Commissione consiliare permanente,
nella seduta del 20 settembre 2007, che ha espresso
sullo stesso parere favorevole, con osservazioni.
La Giunta regionale, nella seduta del 15 ottobre 2007,
con deliberazione n. 1665, ha preso atto del parere espresso
dalla III Commissione consiliare permanente ed ha apportato
al testo del suddetto regolamento le conseguenti
modifiche.

AVVERTENZA – Il testo del regolamento viene pubblicato
con l’aggiunta delle note redatte dalla Direzione regionale
Affari generali della Presidenza e della Giunta regionale
(Servizio Relazioni con il Consiglio regionale – Promulgazione
leggi ed emanazione regolamenti e decreti – B.U.R.
e Sistema Archivistico – Sezione Promulgazione leggi,
emanazione regolamenti e decreti, relazioni con il Consiglio
regionale), ai sensi dell’art. 8, commi 1, 3 e 4 della
legge regionale 20 dicembre 2000, n. 39, al solo scopo di
facilitare la lettura delle disposizioni regolamentari modificate
o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l’efficacia degli atti normativi qui trascritti.

NOTE

Nota all’art. 1:
La legge regionale 28 novembre 2003, n. 23, recante «Norme
di riordino in materia di edilizia residenziale pubblica»,
è pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 10 dicembre 2003, n. 52.
Il testo dell’art. 11 è il seguente:
«Art. 11. — Interventi per anziani autosufficienti. — 1. Al
fine di soddisfare i bisogni di anziani ultrasessantacinquenni
autosufficienti, possono essere previsti, nell’ambito delle risorse
destinate a categorie speciali, contributi individuali, in
deroga a quanto stabilito dall’articolo 7, per l’adeguamento
dell’abitazione ove risiedono e di cui sono proprietari, comproprietari
o usufruttuari.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono destinati:
a) all’abbattimento delle barriere architettoniche;
b) alla sostituzione dei materiali di finitura con altri materiali
idonei a salvaguardare la sicurezza all’interno dell’alloggio;
c) all’installazione di sistemi di segnalazione della corretta
funzionalità degli impianti tecnologici;
d) alla ristrutturazione interna dell’alloggio, al fine di consentire
la presenza stabile di persone o famiglie che assistano
l’anziano fruendo della stessa unità immobiliare, ovvero la
suddivisione dello stesso in due alloggi, di cui uno in grado di
ospitare la famiglia che assiste stabilmente l’anziano.
3. Nel caso dei miglioramenti di cui al comma 2, lettere a),
b) e c) il contributo, nella misura massima del cinquanta per
cento del costo dell’intervento opportunamente documentato,
è concesso previa certificazione tecnica dell’adeguatezza dell’intervento
e dei materiali utilizzati. Nel caso della ristrutturazione
di cui al comma 2, lettera d), il contributo è commisurato
al costo della ristrutturazione ed al numero di unità
immobiliari derivanti dall’intervento e, comunque, non può
essere superiore al cinquanta per cento del costo di costruzione
di cui all’articolo 19, riferito a ciascuna unità immobiliare.
In tal caso il beneficiario anziano è tenuto a produrre anche
la documentazione attestante la regolarità del rapporto di
lavoro instaurato con la persona o la famiglia impegnati stabilmente
nell’assistenza.
4. Le prescrizioni tecniche per l’adeguamento degli alloggi
abitati da anziani autosufficienti sono stabilite con norme
regolamentari.».

Nota all’art. 2:
Per il testo dell’art. 11 della legge regionale 28 novembre
2003, n. 23, si veda la nota all’art. 1.

Nota all’art. 4:
Il testo dell’art. 2 della legge regionale 28 novembre 2003,
n. 23 (si veda la nota all’art. 1), è il seguente:
«Art. 2. — Programmazione regionale. — 1. Gli indirizzi ed
i criteri programmatici di carattere strategico finalizzati alla
realizzazione delle politiche abitative previste nell’articolo 1
sono contenuti nel piano triennale per l’edilizia residenziale,
che si attua attraverso programmi operativi annuali.
2. Con il piano triennale viene quantificata la dotazione del
fondo di cui all’articolo 4 nel periodo di riferimento è con
successive leggi annuali di bilancio vengono rese disponibili
le risorse per dare attuazione alle varie categorie di intervento
previste nel piano.
3. Il piano triennale, secondo gli indirizzi definiti dal DAP,
in armonia con la programmazione regionale di settore e con
il Piano urbanistico territoriale, tiene conto delle finalità di
cui all’articolo 1 e dei fabbisogni primari, espressi anche da
particolari categorie sociali. In particolare:
a) stabilisce gli obiettivi generali nel triennio e indica le
azioni in cui si articola la politica abitativa regionale, in relazione
alle disponibilità delle risorse finanziarie;
b) ripartisce i finanziamenti per le categorie di intervento
ritenute prioritarie ed eventualmente per ambiti territoriali,
in relazione anche alla disponibilità di aree edificabili, di
edifici da recuperare e di programmi organici di intervento
dei Comuni;
c) tiene conto prioritariamente della necessità di recuperare,
a fini abitativi, il patrimonio edilizio esistente nei centri
urbani per limitare ulteriori fenomeni di espansione delle
città, promuovendo politiche integrate di riqualificazione urbana
e del sistema delle infrastrutture, di miglioramento dei
servizi e della accessibilità dei centri storici;
d) indica i finanziamenti da destinare a specifiche categorie
di utenti, tra i quali portatori di handicap, anziani, giovani,
studenti universitari, cittadini extracomunitari;
e) fissa l’entità dei contributi che possono essere assegnati
per ciascuna categoria d’intervento entro i limiti massimi
stabiliti dagli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 14;
f) indica i requisiti generali di ammissibilità al finanziamento
delle proposte, con riferimento alla qualità dei progetti
ed alla capacità degli operatori pubblici e privati di realizzare
e gestire, ove richiesto, gli immobili;
g) riserva una quota di risorse per gli interventi a carattere
sperimentale di cui all’articolo 17;
h) attiva un sistema di premialità rivolto alle Amministrazioni
locali che maggiormente si impegnano, con proprie
risorse o con riduzione delle imposte locali sugli immobili,
per raggiungere gli obiettivi fissati ai sensi della presente
legge.
4. Con apposite norme regolamentari sono disciplinate le
procedure per la valutazione dell’efficacia e dell’efficienza
degli interventi, identificando i parametri di riferimento. A
tal fine sono considerati prioritari, insieme ad altri da individuare,
i seguenti indicatori:
a) la durata delle diverse fasi in cui si articola il processo
di attuazione del piano, con l’obiettivo di perseguire l’ottimizzazione
dei tempi e la semplificazione delle procedure;
b) il rapporto tra le risorse impegnate e l’incremento della
disponibilità di alloggi sociali realizzati;
c) il grado di soddisfacimento dell’utenza degli interventi
delle politiche abitative.
5. Il piano triennale è approvato dal Consiglio regionale, su
proposta della Giunta regionale, previa concertazione e partenariato
istituzionale e sociale ai sensi dell’articolo 5 della
legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13.
6. Il piano triennale può essere aggiornato con la procedura
adottata per la sua approvazione.».
Note all’art. 5, commi 1 e 3:
— Per la legge regionale 28 novembre 2003, n. 23, si veda
la nota all’art. 1.
— Il regolamento regionale 9 febbraio 2005, n. 2, recante
«Determinazione dei costi massimi ammissibili al contributo
di cui all’articolo 19 della legge regionale 28 novembre 2003,
n. 23, recante norme di riordino in materia di edilizia residenziale
pubblica», è pubblicato nel S.O. n. 2 al B.U.R. 2
marzo 2005, n. 9.