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Home Umbria Deliberazione della Giunta Regionale Umbria 25/2/2008 n. 149 (BUR 2/4/2008 n. 16)
Deliberazione della Giunta Regionale Umbria 25/2/2008 n. 149 (BUR 2/4/2008 n. 16)

Legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18 - Articoli 42, comma 2 e 108, comma 4, lett. d. Atto di indirizzo per l'organizzazione di campeggi fissi da parte di enti o associazioni senza scopo di lucro.


Allegato A)

Atto di indirizzo per l'organizzazione di campeggi fissi da parte di enti o associazioni senza scopo di lucro

La legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18, all'articolo 42, prevede per i Comuni la possibilità di autorizzare l'organizzazione di campeggi fissi da parte di enti o associazioni senza scopo di lucro che svolgono attività educative e sociali in attuazione dei loro fini statutari per il perseguimento di finalità educative, didattiche, sportive, religiose e sociali.

Il medesimo articolo subordina tale possibilità a specifiche condizioni determinate dalla Giunta regionale. Il presente atto di indirizzo, pertanto, definisce, ai sensi dell'articolo 108, comma 4, lett. d) della citata L.R. n. 18/2006, le predette condizioni.

I campeggi fissi di cui trattasi sono strutture ricettive non aperte al pubblico, il cui accesso è riservato esclusivamente ai soggetti destinatari delle sole attività educative e sociali poste in essere dagli enti e dalle associazioni senza scopo di lucro in attuazione dei loro fini statutari.

Tali strutture ricettive possono essere realizzate solo nelle aree definite dagli strumenti urbanistici comunali vigenti.

I campeggi fissi di cui al presente atto non sono soggetti a classificazione ma debbono possedere, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, tutti i requisiti previsti per i campeggi ad una stella e debbono essere conformi alle norme in materia di igiene e sanità, sicurezza, urbanistica ed edilizia.

L'ente o l'associazione senza scopo di lucro richiedente deve designare, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, un soggetto gestore, nonché stipulare un'assicurazione per rischi di responsabilità civile nei confronti degli ospiti, da rinnovare annualmente, in relazione alla capacità ricettiva autorizzata.

Il titolare o il gestore comunque è tenuto a denunciare, mediante trasmissione su apposito modello ISTAT, l'arrivo e la presenza di ciascun ospite, secondo quanto previsto dall'articolo 54, comma 5 della L.R. n. 18/2006.