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Home Puglia DECRETO 5 febbraio 2010
DECRETO 5 febbraio 2010 PDF Stampa E-mail

Assegnazione alle Universita' dei contratti di formazione specialistica per l'ammissione di medici alle scuole di specializzazione, nell'anno accademico 2009/2010. (10A02741) (G.U. Serie Generale n. 57 del 10 marzo 2010)


IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visto  il  decreto  legislativo  17  agosto  1999,  n.  368  e,  in
particolare, l'art. 35, comma 2, il quale  prevede  che  il  Ministro
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  acquisito  il
parere  del  Ministero  del  lavoro,  salute  e  politiche   sociali,
determina il numero dei posti  da  assegnare  a  ciascuna  scuola  di
specializzazione della facolta' di medicina e chirurgia;
Visto il citato decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, che  ai
commi 1 e 2 dell'art.  34,  individua  le  specializzazioni  mediche,
peraltro  gia'  individuate  dal  decreto  del  31  ottobre  1991   e
successive    modificazioni    e    integrazioni,    del     Ministro
dell'istruzione, universita' e ricerca, di concerto con  il  Ministro
della salute;
Visto l'accordo tra il Governo, le regioni e le  province  autonome
di Trento e Bolzano, intervenuto nella seduta del 26 marzo 2009 della
Conferenza Stato-Regioni, sulla determinazione del numero globale dei
medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione e  sui
contingenti dei contratti di formazione  specialistica  da  assegnare
alle scuole di specializzazione mediche per  il  triennio  accademico
2008/2009 - 2010/2011  di  cui  all'art.  35, 1°  comma  del  decreto
legislativo n. 368/1999;
Visto il decreto del  Ministero  del  lavoro,  salute  e  politiche
sociali, del 26 marzo 2009, adottato di  concerto  con  il  Ministero
dell'istruzione,  universita'  e   ricerca   e   con   il   Ministero
dell'economia e delle finanze, concernente  il  fabbisogno  annuo  di
medici specialisti da formare nelle scuole  di  specializzazione  per
l'anno accademico 2009/2010, pari a 8.848 unita' e la  determinazione
del numero complessivo dei contratti di formazione  specialistica  da
assegnare nel medesimo anno accademico, pari a complessivi n.  5.000,
con la conseguente ripartizione per ciascuna tipologia di  scuola  di
specializzazione;
Ritenuto che  l'offerta  formativa  delle  universita'  si  rivolge
all'intero territorio nazionale;
Visto il decreto  1°  agosto  2005  del  Ministro  dell'istruzione,
universita'  e  ricerca,  relativo  al  riassetto  delle  scuole   di
specializzazione di area sanitaria;
Visto il  decreto  29  marzo  2006  del  Ministro  dell'istruzione,
universita' e ricerca, d'intesa con il Ministero della salute, con il
quale sono stati definiti gli standard e  i  requisiti  minimi  delle
scuole di specializzazione;
Visto il decreto 17 febbraio  2006  del  Ministro  dell'istruzione,
universita' e ricerca, relativo alla  modificazione  del  decreto  1°
agosto 2005, nella parte relativa all'approvazione  della  scuola  di
specializzazione in medicina d'emergenza-urgenza;
Visto il decreto 22  gennaio  2008  del  Ministro  dell'istruzione,
universita' e ricerca, d'intesa con il Ministero  del  lavoro,  della
salute e delle politiche sociali,  di  integrazione  del  decreto  29
marzo 2006, con il quale sono stati definiti gli standard e requisiti
minimi,  relativi  alla  scuola  di  specializzazione   in   Medicina
d'emergenza-urgenza;
Visto il decreto 6 marzo 2007 del Ministro dell'universita' e della
ricerca,  di   ricostituzione   dell'Osservatorio   nazionale   della
formazione medica specialistica, con il  compito  di  verificare  gli
standard  per  l'accreditamento  delle  strutture   universitarie   e
ospedaliere per le singole specialita',  verificare  i  requisiti  di
idoneita' della rete formativa  e  delle  singole  strutture  che  le
compongono,  effettuare   il   monitoraggio   dei   risultati   della
formazione, nonche' definire i criteri e le modalita' per  assicurare
la  qualita'  della  formazione,  in  conformita'  alle   indicazioni
dell'Unione europea;
Visti i decreti  del  Ministero  del  lavoro,  salute  e  politiche
sociali di concerto con questo Ministero, relativi all'accreditamento
delle strutture facenti parte della rete formativa  delle  scuole  di
specializzazione, in data 6 novembre 2008 e 19 febbraio 2009;
Visti i decreti direttoriali, in data 12 dicembre 2008 e  25  marzo
2009,  con  cui  questo  Ministero  ha   istituito   le   scuole   di
specializzazione dell'area sanitaria;
Visto in particolare l'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale 1°
agosto 2005, che stabilisce per ciascuna scuola  di  specializzazione
che il numero di iscrivibili non puo' essere inferiore a 3  per  anno
di corso;
Vista la nota del 17 dicembre 2009, prot. n. 21686, con la quale il
Ministero della difesa, Direzione generale della sanita' militare  ha
rappresentato le proprie esigenze di medici specialisti, ai sensi del
citato decreto legislativo n. 368/99, art. 35, comma  3,  per  l'a.a.
2009/2010;
Viste la nota prot. 850/A A.6/13 - 607, del 26 gennaio 2009, con la
quale  il  Ministero  dell'interno,   Dipartimento   della   pubblica
sicurezza, Direzione centrale di sanita' ha rappresentato le esigenze
ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 334/2000, per l'a.a.
2009/2010;
Vista la nota prot. 339/P/23843,  in  data  21  gennaio  2010,  del
Ministero degli affari esteri, con la quale e' stato  comunicato  che
per l'a.a. 2009/2010 non e' stata programmata la concessione di borse
di studio in favore  di  medici  provenienti  dai  Paesi  in  via  di
sviluppo che intendano frequentare corsi di  specializzazione  medica
in Italia;
Visto l'art. 46, comma  2,  del  predetto  decreto  legislativo  n.
368/1999, come modificato dal comma 300, della legge n. 266,  del  23
dicembre 2005;
Vista la legge del 12 novembre 2004, n. 271, art. 1,  comma  6-bis,
che integra il comma  5,  dell'art.  39,  del decreto  legislativo n.
286/1998, prevedendo l'accesso alle  scuole  di  specializzazione,  a
parita' di condizioni  con  gli  studenti  italiani,  anche  per  gli
stranieri titolari di carta  di  soggiorno,  ovvero  di  permesso  di
soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro  autonomo,  per  motivi
familiari, per asilo politico, per asilo  umanitario,  o  per  motivi
religiosi,  ovvero  agli  stranieri  regolarmente   soggiornanti   in
possesso di titolo di studio superiore conseguito  in  Italia  o,  se
conseguito all'estero, equipollente;
Vista la sentenza del Consiglio di Stato n.1189 del 19 marzo  2008,
secondo la quale non puo'  sussistere,  ai  fini  dell'ammissione  ai
posti riservati  delle  scuole  di  specializzazione,  un  discrimine
quando il rapporto di lavoro sia costituito con una struttura privata
o con un professionista operante per accreditamento  nell'ambito  del
Servizio   sanitario   nazionale,   in   quanto   con   il    sistema
dell'accreditamento, la struttura o  il  singolo  professionista,  in
possesso di specifici requisiti preventivamente accertati, concorrono
nella gestione del  servizio  pubblico  di  assistenza  e  cura,  nel
rispetto  delle  scelte  e  per  il  perseguimento  degli   obiettivi
stabiliti dalla programmazione sanitaria;
Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto
legislativo 17 agosto 1999,  n.  368,  per  specifiche  esigenze  del
Servizio sanitario nazionale, puo'  essere  ammesso  alle  scuole  di
specializzazione,  nel  limite  del  10%  in  piu'   del   fabbisogno
complessivo per ciascuna  specialita'  e  della  capacita'  recettiva
delle singole scuole, il personale  medico  titolare  di  rapporto  a
tempo indeterminato con strutture pubbliche e private accreditate del
Servizio sanitario nazionale diverse da quelle  inserite  nella  rete
formativa della scuola;
Rilevata  la   necessita'   di   razionalizzare,   definitivamente,
l'offerta formativa delle scuole di specializzazione, alla  luce  dei
criteri formulati dalla Commissione  di  esperti  e  resi  noti  alle
universita' con ministeriale n. 4010, del 19 ottobre 2009;
Visto il decreto del Ministero della salute, adottato  di  concerto
con il Ministero dell'istruzione, universita'  e  ricerca  e  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze, in corso di perfezionamento,
concernente la rideterminazione del numero di contratti di formazione
specialistica   per   tipologia   di   specializzazione,   modificato
diminuendo il numero del contingente per la tipologia della scuola di
specializzazione nei casi in  cui  i  contratti  assegnati  nell'a.a.
2008/2009 non sono  stati  utilizzati  e  aumentando  il  numero  dei
contratti nelle tipologie di scuole di specializzazione  dove  si  e'
rilevata  una  maggiore  insufficienza,  nel  rispetto   del   numero
complessivo  di  contratti  pari  a  complessivi  n.  5.000,  con  la
conseguente  ripartizione  per  ciascuna  tipologia  di   scuola   di
specializzazione;
Ritenuto necessario, nell'assegnazione dei contratti, come previsto
nell'accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome del 26
marzo 2009, di tenere conto, per quanto  possibile,  delle  priorita'
espresse nei fabbisogni regionali;
Visto  il decretro  ministeriale n.  172,  del  6  marzo  2006,   e
successive  modificazioni,  relativo  al   «Regolamento   concernente
modalita' per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione
in medicina»;
Sentito il Ministero della salute;

Decreta:
Art. 1

Per l'anno accademico 2009/2010 il numero di medici  da  ammettere,
con assegnazione dei contratti di  formazione  specialistica  di  cui
all'art. 35, comma 2, del decreto legislativo n. 368/99, alle  scuole
di specializzazione  individuate  nei  decreti  direttoriali,  citati
nelle premesse, e' di n. 5.000  cosi'  come  indicato  nella  tabella
allegata che costituisce parte integrante del presente provvedimento,
alla IV colonna.

Art. 2

Il numero dei posti riservati ai medici militari e' di 38 unita'  e
alla Polizia di Stato e' di 18 unita' come  indicato  nella  medesima
tabella allegata, rispettivamenti alle colonne V e VI.

Art. 3

Possono essere attivati contratti finanziati dalle regioni, da enti
pubblici,  nonche'  quelli  derivanti   da   finanziamenti   comunque
acquisiti dalle universita' che si aggiungono ai  contratti  statali,
cosi' come deliberato nella Conferenza  Stato/Regioni,  nell'incontro
del 25 marzo 2009, al fine di colmare, ove possibile, il divario  tra
fabbisogni e numero dei contratti statali.
I contratti aggiuntivi finanziati dalle regioni ed altresi'  quelli
derivanti da  finanziamenti  comunque  acquisiti  dalle  universita',
verranno assegnati con successivo provvedimento.

Art. 3

Possono essere attivati contratti finanziati dalle regioni, da enti
pubblici,  nonche'  quelli  derivanti   da   finanziamenti   comunque
acquisiti dalle universita' che si aggiungono ai  contratti  statali,
cosi' come deliberato nella Conferenza  Stato/Regioni,  nell'incontro
del 25 marzo 2009, al fine di colmare, ove possibile, il divario  tra
fabbisogni e numero dei contratti statali.
I contratti aggiuntivi finanziati dalle regioni ed altresi'  quelli
derivanti da  finanziamenti  comunque  acquisiti  dalle  universita',
verranno assegnati con successivo provvedimento.

Art. 4

Le categorie riservatarie dei medici dipendenti del Ministero della
difesa,  del  Ministero  dell'interno  e   del   Servizio   sanitario
nazionale, possono essere ammessi alle  scuole  di  specializzazione,
nei limiti percentuali  previsti  dalla  normativa  vigente  e  della
capacita' ricettiva  delle  singole  scuole,  dopo  che  siano  stati
ammessi i  vincitori  di  concorso  titolari  di  contratti  statali,
regionali e privati.

Art. 5

La specifica categoria destinataria della norma di cui al comma  4,
dell'art.  35,  del  citato decreto   legislativo n.   368/1999,   e'
espressamente individuata nel personale medico titolare di rapporto a
tempo indeterminato con strutture pubbliche e private accreditate del
Servizio sanitario nazionale diverse da quelle  inserite  nella  rete
formativa  della  scuola.  Come  previsto  per  le  altre   categorie
riservatarie, alla colonna VII vengono indicati  i  posti  riservati,
messi a concorso, per i medici appartenenti alla categoria in  esame,
nel rispetto delle maggiori esigenze espresse dalle singole regioni e
province autonome.

Art. 6

Per usufruire dei posti riservati di cui all'art. 2 e dei posti  di
cui all'art.  4,  i  candidati  devono  aver  superato  le  prove  di
ammissione previste dal regolamento per l'ammissione dei medici  alle
scuole di specializzazione citato nella premessa nel  rispetto  della
ricettivita' della scuola.

Art. 7

Con  il  provvedimento  di   cui   all'art.   3,   si   provvedera'
all'assegnazione  dei  relativi  posti   previa   valutazione   delle
richieste delle universita'.

Art. 8

La data di  inizio  delle  attivita'  didattiche  delle  scuole  di
specializzazione mediche, per  l'a.a.  2009/2010,  in  conformita'  a
quanto disposto dal comma 4, dell'art. 5, del decreto ministeriale n.
172, e' il 17 maggio 2010.
Il presente decreto sara' inviato al Ministero della giustizia  per
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 febbraio 2010

Il Ministro: Gelmini