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Home Puglia DECRETO 17 settembre 2010 Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualita' delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalla regione Puglia. (10A11703) (G.U. Serie Generale n. 234 del 6 ottobre 2010)
DECRETO 17 settembre 2010 Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualita' delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalla regione Puglia. (10A11703) (G.U. Serie Generale n. 234 del 6 ottobre 2010) PDF Stampa E-mail


IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 2  febbraio  2001,  n.  31,
relativo alla qualita'  delle  acque  destinate  al  consumo  umano,e
successive modificazioni;
Viste  le  motivate  richieste  della  regione  Puglia   circa   la
necessita' di un  ulteriore  periodo  di  deroga,  al  fine  di  dare
attuazione ai provvedimenti necessari per  ripristinare  la  qualita'
dell'acqua;
Visti i valori massimi ammissibili fissati dal Consiglio  superiore
di sanita' nella seduta del 7 ottobre 2009;
Visto il parere del Consiglio superiore di sanita'  espresso  nella
seduta del 25 marzo 2009 in merito alla possibilita'  di  rinnovo  di
VMA per i parametri vanadio, clorito e trialometani per  il  triennio
2010-2012;
Vista la richiesta della regione Puglia che ha fatto  presente  che
l'Aquedotto Pugliese, pur completando tutte le opere  previste  entro
il 1° settembre 2010, rispettando il cronoprogramma  gia'  approvato,
necessita di un periodo di avvio funzionale di progressiva immissione
in rete  delle  acque  filtrate  dal  nuovo  comparto  realizzato  e,
pertanto, in tale periodo, in alcuni comuni delle province di  Foggia
e Lecce, potrebbero verificarsi piccoli  superamenti  del  valore  di
parametro. Per questo motivo la regione richiede di poter fissare una
deroga entro il valore di 50 ?g/1 fino al 31 dicembre 2010;
Visto il parere  favorevole  del  Consiglio  superiore  di  sanita'
espresso nella seduta del 13 luglio 2010 che fissa il valore  massimo
ammissibile in 80 ?g/1 per il parametro Trialometani (fermo  restando
che il bromodiclorometano non  deve  superare  il  VMA  di  60  ?g/1)
rilevando che l'Agenzia per  la  protezione  ambientale  degli  Stati
Uniti, nella lista dei contaminanti delle acque potabili, indica  per
il predetto parametro 80 ?g/1 come livello di contaminazione sotto il
quale non e' conosciuto o atteso rischio per la salute, e che,  nelle
Guidelines for Drinking-water Qualita' (terza edizione) l'OMS  indica
per il bromodiclorometano un valore di 60 ?g/1  come  limite  da  non
superare;
Considerato che, ai sensi del comma 11 del succitato  art.  13,  la
popolazione interessata deve essere tempestivamente  e  adeguatamente
informata  circa  le  deroghe  applicate  e  le  condizioni  che   le
disciplinano, qualsiasi sia l'utilizzo dell'acqua  erogata,  compreso
quello per la produzione, preparazione o trattamento degli alimenti;

Decreta:

Art. 1

1. La regione Puglia puo' concedere il rinnovo della deroga  per  i
comuni per i quali e' stata presentata opportuna documentazione,  nei
comuni di Lecce e Foggia,  relativamente  al  parametro  Trialometani
entro il valore massimo ammissibile (VMA)  di  50  ?g/1  fino  al  31
dicembre 2010.
2. E' rimessa  all'Autorita'  regionale  la  verifica,  per  quanto
concerne le industrie alimentari presenti nel territorio  interessato
dal provvedimento di  deroga,  degli  effetti  sui  prodotti  finali,
soprattutto se destinati  alla  distribuzione  oltre  i  confini  del
suddetto territorio e la tempestiva comunicazione al Ministero  della
salute qualora dai  controlli  effettuati  risultasse  un  potenziale
rischio per la salute umana.
3.  La  regione  deve  provvedere  ad  informare   la   popolazione
interessata in attuazione del disposto di cui al decreto  legislativo
2 febbraio 2001, n. 31, art. 13, comma 11, relativamente alle elevate
concentrazioni dei predetti valori nell'acqua erogata  quale  che  ne
sia l'utilizzo, compreso quello per  la  produzione,  preparazione  o
trattamento degli alimenti e deve fornire consigli a gruppi specifici
di  popolazione  per  i  quali   potrebbe   sussistere   un   rischio
particolare.
Delle  iniziative  adottate  dovra'  essere  data  informazione  al
Ministero della salute.

Art. 2

1. Fermo restando i valori massimi ammissibili di cui  all'art.  1,
nell'esercizio dei poteri di deroga di cui all'art.  13  del  decreto
legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, l'autorita' regionale e'  tenuta,
in relazione alle specifiche situazioni locali, ad adottare il valore
che assicuri l'erogazione di acqua della migliore qualita'  possibile
comunque non superiore a quelli gia' concessi.
2. Entro il 31 ottobre 2010 la regione Puglia deve  trasmettere  al
Ministero della salute ed al Ministero dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare una relazione di aggiornamento sullo  stato
dell'arte.
3. Tutti i valori massimi ammissibili  possono  essere  oggetto  di
immediata  revisione  a  fronte   di   evidenze   scientifiche   piu'
conservative.

Art. 3

1. L'esercizio delle deroghe, comunque limitate  nell'ambito  delle
prescrizioni degli articoli 1  e  2,  e'  subordinato  all'osservanza
delle disposizioni di cui  all'art.  13  del  decreto  legislativo  2
febbraio 2001, n. 31.
2. I provvedimenti di deroga devono riportare  informazioni  chiare
relative a:
a) i motivi di deroga;
b) i parametri interessati, i risultati del precedente  controllo
pertinente ed il valore massimo ammissibile per la  deroga  per  ogni
parametro;
c) l'area geografica, la quantita' di acqua fornita ogni  giorno,
la popolazione interessata e gli eventuali  effetti  sulle  industrie
alimentari interessate;
d)  un  opportuno  programma  di  controllo   che   preveda,   se
necessario, una maggiore frequenza dei controlli;
e)  una  sintesi  del  piano  relativo  alla  necessaria   azione
correttiva, compreso un calendario dei lavori, una stima  dei  costi,
la relativa copertura finanziaria e le disposizioni per il riesame;
f) la durata della deroga.
3. Il provvedimento di deroga ed i  relativi  piani  di  intervento
sono trasmessi nel rispetto delle modalita'  previste  dall'art.  13,
comma 8, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.


Art. 4

1. Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il  giorno  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 settembre 2010

Il Ministro della salute
Fazio          

Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
e del mare
Prestigiacomo