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Home Molise LEGGE REGIONALE 12 agosto 2009, n. 23.
LEGGE REGIONALE 12 agosto 2009, n. 23.


Classificazione

11.Enti locali, comunità montane


Legge

LEGGE REGIONALE 12 agosto 2009, n. 23.

Bollettino

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE N. 18 del 14 agosto 2009

Titolo

Misure straordinarie per le Comunità montane.

Oggetto

Comunità montane - Misure straordinarie

Abrogazioni


Modifiche


Art. 1

(Misure straordinarie per le Comunità montane)


1. Nelle more della definizione del processo di riduzione e riordino delle Comunità montane di cui alla legge regionale 27 giugno 2008, n. 19, ed al fine di fronteggiare temporanee situazioni di difficoltà finanziarie interessanti gli enti comunitari, le risorse finanziarie di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, nonché quelle di cui alla legge regionale 3 dicembre 2004, n. 32, possono essere destinate dalle Comunità montane anche alla copertura delle spese correnti, limitatamente alle spese per il personale ed a quelle strettamente di gestione degli uffici e dei servizi, per tempo non eccedente l'anno finanziario 2009, fatti salvi gli impegni finanziari assunti alla data di approvazione della presente legge.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite in base a quanto stabilito dalle disposizioni legislative vigenti in materia.


Art. 2

(Entrata in vigore)


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.