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Home Molise LEGGE REGIONALE 4 agosto 2009, n. 21.
LEGGE REGIONALE 4 agosto 2009, n. 21.


Classificazione

37.Tutela della salute umana, animale e dell'ambiente, servizio sanitario, alimentazione


Legge

LEGGE REGIONALE 4 agosto 2009, n. 21.

Bollettino

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE N. 18 del 14 agosto 2009

Titolo

Modifiche alla legge regionale 24 giugno 2008, n. 18, recante: 'Norme regionali in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture ed all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie puhbliche e private'

Oggetto

Autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie - Disciplina regionale - l.r. 24 giugno 2008, n. 18 - Modifiche

Abrogazioni


Modifiche


Art. 1

1. Dopo l'articolo 25 della legge regionale 24 giugno 2008, n. 18, è inserito il seguente:

'Art. 25 bis

CONDIZIONI E REQUISITI PER LA STIPULAZIONE DEGLI ACCORDI CONTRATTUALI E DEI CONTRATTI CON I SOGGETTI PRIVATI ACCREDITATI

1. I soggetti privati accreditati, per accedere agli accordi contrattuali ed ai contratti per l'erogazione di prestazioni sanitarie, devono essere qualificati ed improntare la loro attività ai principi di qualità, professionalità e correttezza.

2. Per la stipulazione annuale degli accordi contrattuali e dei contratti di valore superiore a 200.000,00 euro i soggetti privati accreditati devono dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economica, tecnica ed organizzativa mediante:

a) idonee referenze bancarie ed eventuale documentazione relativa al fatturato;

b) indicazione del personale sanitario e del personale dirigenziale, nonché dei soggetti concretamente responsabili della prestazione dei servizi sanitari;

c) documentazione attestante la regolarità della corresponsione delle retribuzioni al personale dipendente, nonché la relativa regolarità contributiva;

d) descrizione delle attrezzature tecniche tale da consentirne l'individuazione e la rintracciabilità, delle misure adottate per garantire la qualità delle prestazioni sanitarie, nonché degli strumenti disponibili.

3. La perdita, in corso di esecuzione del contratto, dei requisiti accertati ai sensi del comma 2 o l'accertamento dell'inadeguatezza organizzativa della struttura sanitaria comportano, previa contestazione delle inadempienze e fissazione di un termine per regolarizzare, la risoluzione di diritto del contratto, la sospensione dell'accreditamento e l'avvio delle procedure per il subentro nell'erogazione delle prestazioni di altro soggetto accreditato. Il soggetto subentrante assicura il rispetto della normativa di tutela dei lavoratori e della contrattazione collettiva nazionale di categoria'.


Art. 2

Entrata in vigore


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.