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| Deliberazione della Giunta Regionale Molise 29/7/2008 n. 828 (BUR 1/9/2008 n. 21) |
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Legge regionale n. 17/1999 - Accordo di programma per la valorizzazione del patrimonio archeologico, storico e artistico della Regione Molise. La Giunta regionale
- che la Giunta regionale con Delib.G.R. 16 ottobre 2007, n. 1167 ha approvato un protocollo di Intesa tra la Regione Molise, il Ministero dei Beni e per le Attività Culturali e l'Istituto nazionale di archeologia e storia dell'arte per lo studio e valorizzazione del patrimonio archeologico, storico, artistico e paesaggistico del Molise; - che la Giunta regionale con Delib.G.R. 30 luglio 2007, n. 902, ha approvato il progetto Archeosites II; - che la legge regionale 11 giugno 1999, n. 17 disciplina il procedimento per la redazione degli Accordi di programma; - che la Regione Molise intende promuovere il completamento e sviluppo dei siti archeologici e delle attività turistico-culturali legate ad essi di Isernia, Sepino, Pietrabbondante e Larino considerato il notevole recupero archeologico di tali siti e la loro notoria importanza; - che, in via preliminare, la proposta di Accordo di programma deve contenere quanto segue: a) le opere, i programmi, gli interventi, gli ambiti territoriali e gli obiettivi generali da conseguire; b) le Amministrazioni pubbliche e le Aziende pubbliche dei quali sia prevista l'azione integrata; c) il termine entro il quale deve essere definito l'Accordo di programma e la sua attuazione; - che, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 17/1999, i Comuni di: * Isernia delibera di Giunta Comunale n. 36 del 4 marzo 2008; * Sepino delibera di Giunta Comunale n. 28 del 10 marzo 2008; * Pietrabbondante delibera di Giunta Comunale n. 15 del 4 marzo 2008, sostituita con Delib.G.R. 12 giugno 2008, n. 44; * Larino delibera di Giunta Comunale n. 123 del 10 luglio 2008, hanno chiesto di promuovere la proposta di Accordo di programma di cui in oggetto; - che, pertanto, la Struttura Regionale del Servizio Consulenza agli Enti Locali e del Servizio Beni e Promozione Culturale e Gestione Archivi Storici della Regione - Direzione Generale VI, ha predisposto uno schema di proposta di Accordo di programma allegato come parte integrante alla presente deliberazione; Considerato: - che occorre, ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della legge regionale n. 17/1999, dare inizio alla procedura per la definizione dell'Accordo di programma di che trattasi convocando un'apposita Conferenza dei Servizi per verificare la possibilità di insediare l'apposito Comitato previsto dalla normativa; - che occorre dare adeguata pubblicità alla proposta di Accordo di programma, in modo da consentire a qualsiasi oggetto portatore di interessi pubblici o privati di presentare eventuali osservazioni e proposte; - che occorre individuare in via preliminare i componenti del "Comitato per l'Accordo di programma per la valorizzazione del patrimonio archeologico, storico e artistico della Regione Molise" al fine di convocare in tempi rapidi la preliminare Conferenza dei Servizi per l'insediamento dello stesso Comitato; Su proposta del Presidente della Giunta REGIONALE;
1. Di stabilire che la Regione Molise intende attuare il completamento e lo sviluppo dei siti archeologici e delle attività turistico-culturali legate ad essi di Isernia, Sepino, Pietrabbondante e Larino considerato il notevole recupero archeologico di tali siti e la loro notoria importanza; 2. Di approvare l'allegata proposta di Accordo di programma quale linea di indirizzo programmatico e di rinviare a successivo provvedimento la copertura finanziaria delle azioni previste; 3. Di stabilire che l'allegato "A" - Proposta di Accordo di programma - redatto dal Servizio Consulenza agli Enti Locali della Direzione generale VI - su indicazione dei tre Enti locali coinvolti, come da delibere di Giunta, inviate al Servizio, sarà sottoposto alla valutazione di un'apposita Conferenza dei Servizi da convocare dall'Assessore Regionale alla Cultura; 4. Di incaricare la Dottoressa Emilia Petrollini della Direzione generale VI quale Responsabile del Procedimento; 5. Di precisare che la copertura finanziaria per l'incentivazione del Responsabile del Procedimento, di cui all'art. 92 del decreto legislativo n. 163/2006 graverà sulle spese generali dei finanziamenti che saranno stanziati per gli interventi indicati nell'Accordo di programma; 6. Di individuare nel modo di seguito riportato i componenti del Comitato per l'Accordo di programma, di cui all'art. 3 della legge regionale n. 17/1999 salvo esplicita rinuncia degli stessi: > Presidente: Presidente della Giunta Regionale o suo delegato; > Componente: Assessore Regionale alla Cultura o suo delegato; > Componente: Sindaco del Comune di ISERNIA o suo delegato; > Componente: Sindaco del Comune di SEPINO o suo delegato; > Componente: Sindaco del Comune di PIETRABBONDANTE o suo delegato; > Componente: Sindaco del Comune di LARINO o suo delegato; > Segretario: Dirigente regionale Emilia Petrollini anche con funzioni di Responsabile del Procedimento; 7. Di dare adeguata pubblicità alla proposta di Accordo di programma mediante la sua pubblicazione sul sito ufficiale della Regione Molise www.regione.molise.it e sull'Albo dell'Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici; 8. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione in forma integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise. Allegato "A"
Vista, in particolare, la lettera c) del comma 203 che definisce i contenuti dell'Accordo di Programma Quadro, quale strumento della programmazione negoziata, dedicato all'attuazione di un'Intesa istituzionale di programma per la definizione di un programma esecutivo di interventi, di interesse comune o funzionalmente collegati, che rappresenta il punto terminale di un percorso avviato con un Gruppo di Lavoro tra la Regione Molise ed i Comuni di Isernia, Pietrabbondante, Sepino e Larino e, quindi, attraverso la stipula del presente Accordo di Programma; Vista la legge regionale 11 giugno 1999, n. 17 che disciplina il procedimento per gli Accordi di Programma, al fine di assicurare il coordinamento di tutte le attività necessarie all'attuazione di opere, interventi e programmi di intervento di prevalente interesse regionale e che richiedono l'azione integrata di Enti Locali o di Amministrazioni pubbliche, soggetti pubblici, Consorzi e Società a partecipazione pubblica che gestiscono pubblici servizi; Vista la delibera di Giunta regionale n. ….. in data …….. con la quale è stato stabilito l'avvio del procedimento per la stipula dell'Accordo di Programma di che trattasi; Considerato che la Regione Molise ed i Comuni di Isernia, Pietrabbondante, Sepino e Larino intendono promuovere lo studio e la valorizzazione del patrimonio archeologico, storico, artistico e paesaggistico del Molise - Sistema Archeologico Molisano - mediante la sottoscrizione di un Accordo di Programma, per lo svolgimento di una azione integrata e coordinata sul territorio tra gli Enti pubblici competenti; Considerato che l'Accordo di Programma, ai sensi della legge regionale n. 17/1999, deve contenere quanto segue: a) le opere, i programmi, gli interventi, l'ambito territoriale e gli obiettivi generali da conseguire; b) le Amministrazioni pubbliche, gli Enti, le Aziende pubbliche e le Società a prevalente partecipazione pubblica dei quali sia prevista l'azione integrata; c) il termine entro il quale deve essere definito l'Accordo e la sua pratica attuazione; Considerato che occorre dare adeguata pubblicità all'Accordo di Programma, in modo da consentire a qualsiasi soggetto portatore di interessi pubblici o privati di presentare eventuali osservazioni e proposte; Considerato che con la citata delibera di Giunta regionale n. ….. è stato individuato un Comitato per l'Accordo di Programma, per tutte le attività conseguenti alla stipula dell'Accordo; Considerata l'attività del Comitato per l'A. di P. che si è riunito per la verifica e la organizzazione dei progetti, degli obiettivi e delle aree prioritarie di intervento, così come da atti deliberativi n. 36 del 4 marzo 208 del Comune di Isernia, n. 15 del 4 marzo 2008 del Comune di Pietrabbondante, n. 28 del 10 marzo 2008 del Comune di SEPINO e n. 123 del 10 luglio 2008 del Comune di Larino; Nella considerazione che il presente Accordo di Programma rappresenta uno strumento di lavoro per ulteriori e più ambiziosi obiettivi, che possono coinvolgere nuovi attori pubblici e privati e interventi complessi ed integrati di valorizzazione, anche con il ricorso alla finanza innovativa; In virtù dei poteri conferiti al Presidente della Giunta regionale dalla legge regionale n. 17/1999;
Articolo 1 Il presente Accordo di Programma per lo studio e la valorizzazione del patrimonio archeologico, storico, artistico e paesaggistico del Molise - Sistema Archeologico Molisano - redatto ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo n. 267/2000 e della legge regionale n. 17/1999, di seguito chiamato Accordo, si riferisce alla necessità di operare un'azione integrata e coordinata tra gli Enti pubblici competenti ed è finalizzata all'attuazione di interventi per il miglioramento della dotazione strutturale e infrastrutturale delle aree archeologiche. È oggetto del presente Accordo la realizzazione di interventi infrastrutturali di rilievo strategico, compresi negli strumenti di programmazione integrata di tipo comunitario, nazionale, settoriale, regionale, inter-comunale e comunale, inseriti in pacchetti che combinano più investimenti legati da una comune strategia territoriale. Tali interventi, integrati sotto l'aspetto tipologico, funzionale ed economico-finanziario, sono da realizzarsi anche attraverso la sinergia delle risorse e dei soggetti pubblici e privati. Le parti prendono atto, per quanto di competenza, che il suddetto programma di interventi è coerente con la programmazione comunitaria e con gli obiettivi di pianificazione e programmazione nazionale e regionale, generale e settoriale. Articolo 2 Le opere e gli interventi da considerare saranno compresi nello studio di fattibilità. Articolo 3 Gli indirizzi e gli interventi programmatici del presente Accordo di Programma per lo sviluppo Sistema Archeologico Molisano sono quelli riportati negli atti deliberativi dei Comuni e i seguenti: a) incrementare l'offerta turistica locale; b) studiare, recuperare e valorizzare il patrimonio archeologico/artistico/storico/culturale/paesaggistico esistente, anche con la costituzione di ecomusei; c) creare attività collaterali a supporto delle aree archeologiche; d) riqualificare l'ambiente, con particolare riferimento alle aree naturalistiche; e) contrastare il fenomeno dello spopolamento delle aree interne; f) incentivare la iniziativa privata; g) potenziare le infrastrutture pubbliche e ricettive destinate al turismo; h) tener conto nel piano finanziario dei progetti degli interventi da effettuare sia dei finanziamenti pubblici disponibili, sia della attiva e concreta partecipazione agli investimenti da parte dei privati. Articolo 4 Gli obiettivi da raggiungere con l'attuazione del presente Accordo di Programma possono essere riassunti nel modo seguente: 1. valorizzazione degli aspetti archeologici, culturali e storici; 2. valorizzazione degli aspetti turistici, ambientali, naturalistici; 3. potenziamento delle attività collaterali a supporto delle aree archeologiche; 4. ritorno socio-economico per fronteggiare lo spopolamento delle aree interne; 5. incentivazione dell'iniziativa privata; 6. inserimento dell'area nell'ambito di circuiti turistici qualificati; 7. valorizzazione dei prodotti tipici locali; 8. ricerca e didattica con il coinvolgimento dell'Università degli Studi del Molise; 9. riconversione agricola. Articolo 5 L'ambito territoriale cui si riferisce il presente Accordo si colloca interamente nel territorio della Regione Molise nell'ambito dei Comuni sotto indicati: 1. Comune di Isernia 2. Comune di Pietrabbondante; 3. Comune di Sepino; 4. Comune di Larino. Articolo 6 Gli Enti pubblici direttamente interessati alla stipula del presente Accordo di Programma per lo svolgimento di un'azione sinergica sul territorio, ai sensi della delibera di Giunta regionale n. ….. in data …… e delle successive comunicazioni intervenute, sono i seguenti: a) Regione Molise; b) Comune di Isernia; c) Comune di Pietrabbondante; d) Comune di Sepino; e) Comune di Larino. Articolo 7 Il termine entro il quale occorre attuare le indicazioni del presente Accordo di Programma è indicato presuntivamente in anni dieci decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione dello stesso Accordo da parte del Presidente della Giunta regionale. Articolo 8 Le modalità di attuazione dell'Accordo di Programma prevedono più fasi successive e interdipendenti che coinvolgono direttamente gli Enti attuatori e riguardano, in via sintetica, quanto segue: 1. progettazione esecutiva ed attuazione degli interventi pubblici già finanziati; 2. attivazione degli interventi di iniziativa privata, turistici, residenziali e sportivi; 3. inserimento della offerta turistica in circuiti specializzati; 4. attivazione delle ulteriori iniziative pubbliche e private. La Regione Molise potrà avvalersi dei Comuni, della Fondazione "Molise cultura" e di altri Organismi per la realizzazione degli interventi. Con apposita convenzione saranno trasferiti i finanziamenti per ogni fase attuativa e relativi lotti funzionali. Articolo 9 La Regione Molise si impegna ad attuare detto intervento commissionando uno studio di fattibilità che preveda anche la realizzazione di lotti funzionali, di precisare che le spese progettuali ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006 graveranno sulle spese generali dei finanziamenti che saranno stanziati per gli interventi indicati nell'Accordo di Programma. L'incarico sarà affidato dal Responsabile del Procedimento di cui all'art. 11. Articolo 10 Il piano finanziario sarà quello derivato dallo studio di fattibilità di cui al precedente art. 9. Articolo 11 La complessità della materia, la pluralità delle competenze, la necessità di dare unitarietà alle fasi di programmazione, l'esigenza della contestualità dei vari interventi da realizzare e la opportunità di massimizzare gli effetti di scala per ottenere sinergie virtuose tra i vari settori di azione determinano la necessità di attivare tutte le potenzialità connesse con la presenza di un Accordo di Programma tra i Comuni interessati e di un Comitato per l'A.d.P. L'A.d.P. dovrà avere tra le sue finalità "la promozione, la programmazione, l'attuazione e la gestione, anche indirettamente, di ogni iniziativa relativa alla valorizzazione ed allo sviluppo turistico, e, dunque, economico, delle aree archeologiche, nonché l'esercizio, a carattere non prevalente, delle attività e dei servizi connessi e collegati con l'attività stessa". Ai fini del coordinamento e della vigilanza sull'attuazione del presente Accordo, le parti individuano pertanto quale soggetto responsabile il Dirigente della Regione Molise, Dottoressa Emilia Petrollini - Servizio Consulenza agli Enti Locali, fermo restando che gli Enti attuatori degli interventi saranno gli stessi Comuni sottoscrittori del presente A.d.P., di precisare che la copertura finanziaria per l'incentivazione del Responsabile del Procedimento di cui all'art. 92 del decreto legislativo n. 163/2006 graverà sulle spese generali dei finanziamenti che saranno stanziati per gli interventi indicati nell'Accordo di Programma. Il soggetto responsabile dell'attuazione dell'Accordo ha il compito di: a) rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori; b) coordinare il processo di realizzazione degli interventi ricadenti nell'Accordo, attivando le risorse tecniche e organizzative necessarie alla sua attuazione; c) promuovere, in via autonoma o su richiesta dei Responsabili dei singoli interventi, le eventuali azioni e iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni da parte dei soggetti sottoscrittori. Nel caso di ingiustificato ritardo, inerzia o inadempimento degli impegni assunti il Responsabile dell'attuazione dell'Accordo esperisce ogni possibile tentativo per il superamento degli ostacoli rilevati. A tal fine invita il soggetto al quale il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento siano imputabili, ad assicurare che la struttura da esso dipendente adempia entro un termine prefissato. Il soggetto cui fosse imputabile il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento è tenuto a far conoscere, entro il termine prefissato, le iniziative assunte ed i risultati conseguiti. Ove le azioni di cui ai precedenti commi non dovessero garantire il risultato dell'adempimento, o lo dovessero garantire in modo insufficiente, il Responsabile dell'attuazione proporrà alla Giunta Regionale di attivare le procedure per la revoca immediata del finanziamento relativamente alle azioni segnalate. Eventuali controversie sorte tra il Responsabile dell'attuazione degli interventi, gli Enti attuatori e l'Ente finanziatore saranno sottoposte al giudizio del foro di Campobasso, escludendo fin da ora qualsiasi parere arbitrale. I Comuni dovranno relazionare annualmente ed in caso di richiesta da parte del loro Responsabile dell'Accordo o del Comitato di cui all'art. 3 della legge regionale n. 17/1999 e tale Comitato, in caso di grave inadempimento o di manifesta negligenza, è abilitato a proporre al Presidente della Giunta Regionale la revoca dei finanziamenti. Articolo 12 I Comuni firmatari del presente Accordo di Programma si impegnano ad uniformare la propria azione amministrativa e programmatica nell'attuazione prioritaria degli interventi inseriti nel presente Accordo di Programma e si impegnano altresì a semplificare ed accelerare tutte le fasi istruttorie di propria competenza. I sottoscrittori del presente Accordo si impegnano a: a) rispettare i termini concordati e indicati nelle schede di intervento, provvedendo ad emettere autorizzazioni, nullaosta o altri atti necessari all'attuazione del progetto stesso e ad individuare termini ridotti per la loro emissione nel rispetto delle competenze e procedure di legge; b) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, con il ricorso in particolare agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa, eventualmente facendo ricorso a tutti gli strumenti previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue modificazioni; c) procedere, periodicamente, alla verifica dell'Accordo e, se necessario, a proporre agli eventuali aggiornamenti ai Responsabili dell'attuazione; d) rimuovere ogni ostacolo in fase di realizzazione degli interventi, accettando, in caso d'inerzia, ritardo o inadempienza, l'intervento sostitutivo dell'Autorità regionale; e) realizzare gli interventi pubblici e privati previsti dal presente Accordo anche favorendo il coinvolgimento dei soggetti pubblici e privati la cui azione sia rilevante per il perseguimento degli obiettivi individuati. La sottoscrizione del presente Accordo di Programma da parte dei Comuni interessati costituisce atto di avvio alla procedura per l'adeguamento degli strumenti urbanistici vigenti, in modo da renderli coerenti con le previsioni progettuali dello stesso Accordo di Programma. Si conviene tra le parti che gli eventuali ribassi d'asta eccedenti il 5% dell'importo netto contrattuale conseguiti in sede di gara di appalto saranno riprogrammati, su proposta dell'Assessore alla Cultura dalla Giunta Regionale, per la individuazione di nuovi interventi sempre compresi tra quelli approvati con l'allegato progetto preliminare per l'area di che trattasi. Nel caso in cui, per ragioni sopravvenute, uno o più degli interventi previsti dal presente Accordo non siano realizzabili, i sottoscrittori si impegnano a predisporre un piano di riprogrammazione e/o rimodulazione. Le risorse eventualmente revocate sono riprogrammate, per concorde volontà dei soggetti sottoscrittori e della Regione Molise. Articolo 13 Si prende atto che il presente Accordo di Programma, ove non determinasse variazioni sostanziali allo strumento urbanistico dei Comuni interessati, non deve essere sottoposto all'approvazione dei locali Consigli Comunali. Il presente Accordo è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori. Il presente Accordo mantiene la sua validità fino alla completa attuazione degli interventi in esso previsti tuttavia, per concorde volontà dei sottoscrittori, esso potrà essere prorogato, modificato o integrato secondo particolari esigenze, a richiesta di una delle parti. In seguito alla stipula del presente Accordo possono aderirvi, previo consenso unanime dei partecipanti, altri soggetti di interesse pubblico, la cui partecipazione dovesse determinare un valore aggiunto per la compiuta realizzazione degli interventi previsti dal presente Accordo. Alla scadenza dell'Accordo il soggetto responsabile dell'attuazione è incaricato delle eventuali incombenze relative alla definizione dei rapporti pendenti e delle attività non ultimate. Il presente Accordo di programma, sottoscritto dai Rappresentanti degli Enti interessanti, sarà approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
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