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| L. R. 2 febbraio 2010 n. 4 |
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Art. 1 1. La presente legge prevede disposizioni in favore dei soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA), quali la dislessia, disortografia, disgrafia e discalculia, come identificati dalla letteratura scientifica ed ha lo scopo di: a) garantire le condizioni affinché i soggetti con DSA si realizzino nella scuola, nel lavoro, nella formazione professionale e in ogni altro contesto nel quale si sviluppi e realizzi la persona; b) promuovere la diagnosi precoce dei DSA nell’ambito di una stretta collaborazione tra strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, pubbliche e private, sistema di istruzione e formazione professionale regionale, famiglie e associazionismo; c) promuovere specifiche iniziative volte a favorire la riabilitazione, facilitare l’apprendimento, agevolare l’integrazione e le pari opportunità dei soggetti con DSA. Art. 2 1. La Regione promuove iniziative di informazione e di sensibilizzazione sulle problematiche dei soggetti con DSA. 2. Le iniziative di cui al comma 1, promosse anche con la partecipazione e la collaborazione dell’associazionismo, sono rivolte, in particolare, alle famiglie, alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, pubbliche e private, al sistema di istruzione e formazione professionale regionale, agli operatori sanitari e sociali nonché ai consultori pubblici e privati accreditati. 3. Gli enti locali partecipano all’attuazione delle iniziative di cui al comma 1, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione. Art. 3 1. Nell’ambito del programma annuale di cui all’articolo 7, la Regione prevede, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico regionale e con il sistema di istruzione e formazione professionale regionale, l’attivazione di iniziative formative rivolte al personale docente, per fornire adeguati strumenti di individuazione precoce dei DSA e consentire l’adozione di percorsi didattici specifici, nonché il monitoraggio dei DSA. 2. Le iniziative di cui al comma 1 sono realizzate anche in collaborazione con le società scientifiche e le associazioni che si occupano dei DSA. Art. 4 1. La Regione prevede l’erogazione di contributi alle famiglie, finalizzati all’acquisto di strumenti tecnologici, per facilitare i percorsi didattici degli studenti e favorire lo studio a domicilio dei soggetti con DSA. 2. I contributi di cui al comma 1 sono erogati nell’ambito delle attività di cui all’articolo 4 della legge regionale 6 dicembre 1999, n. 23 (Politiche regionali per la famiglia). Art. 5 1. La Regione sostiene le attività diagnostiche e riabilitative rivolte ai soggetti con DSA attraverso: a) l’organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento degli operatori sanitari preposti alla diagnosi e alla riabilitazione; b) la identificazione di centri di riferimento per la diagnosi ed il trattamento dei soggetti con DSA, presso le unità operative di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza (UONPIA) delle strutture pubbliche e private accreditate; c) la previsione in ogni UONPIA di operatori specializzati nei DSA; d) la predisposizione di iniziative volte a favorire l’individuazione precoce e il monitoraggio dei DSA. 2. La Giunta regionale, sentiti i rappresentanti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, pubbliche e private, e delle istituzioni formative regionali, determina le modalità di attuazio ne delle iniziative di cui al comma 1, lettera d). Art. 6 1. La Regione garantisce pari opportunità ai soggetti con DSA, sia nei bandi di concorso, sia durante lo svolgimento delle prove concorsuali, anche mediante l’utilizzo di strumenti adeguati alle necessità dei soggetti con DSA. Art. 7 1. La Regione adotta entro il 31 luglio di ogni anno il programma delle iniziative di cui alla presente legge ad esclusione degli interventi nell’ambito dell’istruzione e formazione, i quali sono ricompresi nella programmazione di cui all’articolo 7 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia). Art. 8 1. Alle spese di cui agli articoli 2 e 5 si provvede, per l’esercizio finanziario 2010 e seguenti, con le risorse quantificate con legge di bilancio e stanziate annualmente all’UPB 5.1.0.2.256 «Mantenimento dei livelli essenziali di assistenza». 2. Alle spese di cui all’articolo 3 si provvede, per l’esercizio finanziario 2010 e seguenti, con le risorse quantificate con legge di bilancio e stanziate annualmente all’UPB 2.1.1.2.406 «Sviluppo di un sistema educativo di istruzione e formazione professionale di qualità». 3. Alle spese di cui all’articolo 4, comma 1, si provvede, per l’esercizio finanziario 2010 e seguenti, con le risorse quantificate con legge di bilancio e stanziate annualmente all’UPB 5.2.2.2.91 «Promozione e sostegno alla famiglia e ai minori».
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.
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