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Home Lombardia Delib. G.R. 25 novembre 2009, n. 8/10603
Delib. G.R. 25 novembre 2009, n. 8/10603 PDF Stampa E-mail


Linee di indirizzo a sostegno delle iniziative in favore dell’inserimento socio-lavorativo delle persone disabili (L.R. n. 13/2003 e L.R. n. 21/2003).


 


La Giunta regionale

 


Visti:

• la L. 12 marzo 1999, n. 68 «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» ed in particolare l’art. 14 che prevede l’istituzione da parte delle Regioni del «Fondo regionale per l’occupazione dei disabili» da destinare al finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi;

• il D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30» ed in particolare gli artt. 4, 5, 6 e 7 in merito agli operatori pubblici e privati che erogano i servizi al lavoro;

• la L.R. 4 agosto 2003, n. 13 «Promozione all’accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate» come integrata dall’art. 28 della L.R. n. 22/2006;

• il Regolamento (CE) n. 800/08 del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli art. 87 e 88 del Trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria) ed in particolare la Sezione 9 «Aiuti in favore dei lavoratori svantaggiati e disabili;

• la L.R. 28 settembre 2006, n. 22 «Il mercato del lavoro in Lombardia»;

• la L.R. 6 agosto 2007, n. 19 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia»;

• la L. 8 novembre 1991, n. 381 «Disciplina delle cooperative sociali»;

Richiamate

• la Delib.G.R. 9 luglio 2004, n. 7/18130 che ha predisposto a far data dall’annualità 2005, indirizzi operativi, in ordine alle priorità regionali, con la finalità di individuare iniziative a sostegno dell’inserimento lavorativo delle persone disabili, dei relativi servizi di sostegno e di collocamento mirato, da finanziarsi con il «Fondo regionale per l’occupazione dei disabili»;

• la Delib.G.R. 12 dicembre 2007, n. 8/6113 «Determinazioni in merito ad interventi sperimentali a sostegno delle persone disabili. Integrazione Delib.G.R. n. 8/4562 del 2007»;

• la Delib.G.R. 30 luglio 2008, n. 7790 «Determinazione in ordine ad interventi sperimentali a sostegno delle persone disabili;

• la Delib.G.R. 21 dicembre 2007, n. 8/6273 «Erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale nonché dei servizi per il lavoro e per il funzionamento dei relativi Albi regionali: Procedure e requisiti per l’accreditamento degli operatori pubblici e privati»;

Considerato che la L.R. n. 22/2006 «Il mercato del lavoro in Lombardia»:

• ha avviato una profonda riforma del mercato del lavoro in Lombardia informata ai principi di libertà di scelta, valutazione degli operatori, centralità della persona e valorizzazione del capitale umano promuovendo, in particolare, la realizzazione di una rete di soggetti, azioni e strumenti volti al perseguimento di un’occupazione di qualità, con garanzie di tutela e sicurezza delle categorie più deboli e a rischio di esclusione sociale, anche attraverso un efficace sostegno alle transizioni nel mercato del lavoro e all’investimento nel capitale umano;

• individua all’art. 13 negli operatori pubblici e privati accreditati coloro che concorrono all’attuazione delle politiche del lavoro, accedendo ai finanziamenti regionali e sviluppando forme di accompagnamento delle persone disabili nell’inserimento nel mercato del lavoro;

Evidenziato che la L.R. n. 19/2007 ha delineato il nuovo sistema educativo di istruzione e formazione in Lombardia, volto a promuovere un modello di sviluppo del capitale umano incentrato sul sostegno alla scelta libera e responsabile delle persone e delle famiglie e nel quale il soddisfacimento della domanda di formazione costituisce obiettivo prioritario per favorire, in particolare, l’inclusione socio-lavorativa di persone con disabilità, fascia più debole dell’area del disagio;

Rilevato altresì che:

• il piano d’azione regionale 2007/2010 (art. 3 L.R. n. 22/2006), quale atto di indirizzo e di programmazione pluriennale in materia di politiche del lavoro ha individuato nella Dote e nel Piano di Intervento Personalizzato gli strumenti fondamentali per realizzare politiche attive per l’occupazione e per promuovere il miglioramento dei livelli occupazionali e di tutela lavorativa, in particolare per le fasce più deboli e a rischio di esclusione socio-lavorativa;

• gli indirizzi e i criteri per la programmazione dei servizi educativi nell’ambito del sistema unitario di istruzione e formazione di cui all’art. 7 L.R. n. 19/2007, orientano la realizzazione degli interventi dalla logica della promozione dell’offerta a quella del sostegno alla domanda attraverso lo strumento della dote, garantendo libertà di scelta nella fruizione dei servizi che risultano più rispondenti alle necessità formative ed educative;

Considerato che la realizzazione delle politiche integrate di istruzione, formazione e lavoro a favore delle persone disabili, in coerenza agli obiettivi definiti nei citati atti di programmazione, è orientata in particolare all’affiancamento della persona disabile lungo tutto l’arco della vita attraverso la messa in disponibilità di risorse, strutture e servizi;

Evidenziato che a partire dall’anno 2008, la Regione, nelle more della conclusione dei Piani Provinciali prevista per il 31 dicembre 2009, ha realizzato specifiche iniziative regionali sperimentali a sostegno delle persone disabili attraverso lo strumento della Dote, definendo quale linea di finanziamento il Fondo regionale per l’occupazione dei disabili di cui all’art. 7 della L.R. n. 13/2003;

Dato atto che la «Dote» è lo strumento che valorizza la centralità della persona nelle politiche regionali e che favorisce la libertà di scelta;

Verificata l’esigenza di proseguire gli interventi di politica del lavoro come già avviati in via sperimentale attraverso il sistema della Dote in quanto rivelatosi strumento idoneo a favorire l’inserimento lavorativo ed il sostegno all’occupazione delle persone con disabilità, persone maggiormente a rischio di esclusione dal mercato del lavoro;

Ravvisata l’opportunità, ai fini dell’attuazione di quanto previsto dalla L.R. n. 13/2003 – art. 8 – comma 7, di predisporre indirizzi operativi in ordine alle priorità regionali al fine di individuare iniziative di sostegno per l’inserimento lavorativo delle persone disabili;

Visto il documento – Allegato A) – «Linee di indirizzo a sostegno delle iniziative in favore dell’inserimento socio-lavorativo delle persone disabili, a valere sul Fondo regionale istituito con la L.R. 4 agosto 2003 n. 13 – Annualità 2010-2012» parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Preso atto che il suddetto allegato A):

• individua dettagliatamente le iniziative sostenibili con le risorse di cui al Fondo regionale istituito con la L.R. 4 agosto 2003, n. 13 per le annualità 2010/2012;

• definisce i criteri di riparto del finanziamento da erogare alle Province per le iniziative a valere sul Fondo suddetto;

Preso atto che il Comitato per l’amministrazione del Fondo regionale per l’occupazione dei disabili (art. 8 – L.R. n. 13/2003), nella seduta dell’11 novembre 2009 ha espresso parere favorevole in merito alle modalità di realizzazione degli interventi per l’inserimento lavorativo delle persone disabili;

Considerato che il Fondo Regionale per l’occupazione dei disabili di cui all’art. 7 della L.R. n. 13/2003 viene annualmente alimentato dai contributi esonerativi versati dai datori di lavoro, dalle sanzioni di cui alla L. 68/99 e da conferimenti di enti pubblici, enti di natura privata e soggetti comunque interessati alle finalità della legge regionale;

Dato atto che la spesa complessiva necessaria a soddisfare la richiesta dei servizi afferenti le azioni previste nel citato allegato A) ammonta complessivamente ad € 37.000.000,00 per la prima annualità, di cui € 24.700.000,00 da destinare alle Province ed € 12.300.000,00 alla Regione;

Ritenuto quindi di procedere con successivo atto del dirigente competente al trasferimento alle Amministrazioni provinciali delle risorse relative alla prima annualità così come sotto riportate:

• € 19.700.000,00 a valere sull’UPB 2.2.4.2.402 Cap. 5308 del bilancio 2009, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria,

• € 5.000.000,00 a valere sul P.O.R. Ob.2 FSE 2007/2013 – Asse III – Ob. Spec. g; del bilancio 2009 UPB 7.4.0.2.237 Cap. 7286 che presenta la necessaria disponibilità;

Preso atto altresì delle diverse richieste di intervento, pervenute dalle famiglie e da parte di diverse associazioni di categoria di disabili relative al problema del trasporto degli allievi frequentanti corsi di istruzione secondaria superiore e percorsi di istruzione e formazione professionale in Diritto Dovere;

Valutato quindi opportuno e limitatamente alle attività che saranno avviate dalle Amministrazioni provinciali durante il 2010, di incrementare la somma destinata alle Amministrazioni provinciali, ammontante ad € 24.700.000,00, di un ulteriore importo pari ad € 5.000.000,00 a valere sull’UPB 2.2.4.2.402 Cap. 5308 del bilancio 2009, che sarà ripartito a seguito dell’adozione di successivi criteri sentite le Amministrazioni provinciali;

A voti unanimi espressi a norma di legge

 


Delibera


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1. di approvare le «Linee di indirizzo a sostegno delle iniziative in favore dell’inserimento socio-lavorativo delle persone disabili, a valere sul Fondo regionale istituito con la L.R. 4 agosto 2003, n. 13 – Annualità 2010-2012» come da all. A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di stabilire che la spesa complessiva per la prima annualità da destinare alle Amministrazioni provinciali ammonta a € 29.700.000,00 e che sarà suddivisa in bilancio come di seguito indicato:

– € 19.700.000,00 a valere sull’UPB 2.2.4.2.402 Cap. 5308 del bilancio 2009, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria,

– € 5.000.000,00 a valere sull’UPB 7.4.0.2.237 Cap. 7286 del bilancio 2009 (P.O.R. Ob.2 FSE 2007/2013 – Asse III – Ob. Spec. g) che presenta la necessaria disponibilità,

– € 5.000.000,00 e per le sole attività che si avvieranno nel 2010, a valere sull’UPB 2.2.4.2.402 Cap. 5308 del bilancio 2009;

3. di disporre che con successivi atti del dirigente competente si procederà all’attuazione delle «Linee di indirizzo a sostegno delle iniziative in favore dell’inserimento socio-lavorativo delle persone disabili, a valere sul Fondo regionale istituito con la L.R. 4 agosto 2003, n. 13 – Annualità 2010-2012», all’impegno della somma, alla definizione delle modalità e dei tempi di erogazione della spesa nonché ai termini del monitoraggio delle azioni di cui all'all. A);

4. di disporre altresì, limitatamente al trasferimento degli ulteriori € 5.000.000,00 alle Amministrazioni provinciali, che detta somma sarà ripartita fra le medesime con modalità e criteri di riparto individuati dall’Amministrazione regionale a seguito di proposte elaborate dalle Amministrazioni provinciali;

5. di stabilire altresì che la spesa di competenza regionale, pari ad € 12.300.000,00 trova copertura finanziaria a valere sull’UPB 2.2.4.2.402 Cap. 5308 del bilancio 2009 che presenta la necessaria disponibilità finanziaria;

6. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro.


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Allegato A

 


Linee di indirizzo a sostegno delle iniziative in favore dell’inserimento socio-lavorativo delle persone disabili, a valere sul Fondo regionale istituito con la L.R. 4 agosto 2003, n. 13 – Annualità 2010-2012

 


Premessa

In attuazione delle disposizioni della legge 12 marzo 1999, n. 68, «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» art. 14 e della legge regionale 4 agosto 2003, n. 13 «Promozione all’accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate» art. 7 comma 3 ed art. 8 comma 7, le presenti linee di indirizzo definiscono criteri e modalità di programmazione e gestione degli interventi a valere sul Fondo Regionale per l’Occupazione dei Disabili per il triennio 2010/2012.

Gli interventi in oggetto vengono definiti anche in base alla normativa regionale vigente sul mercato del lavoro, definita dalla L.R. n. 22/2006 e dalla legge regionale n. 19/2007 relativa all’istruzione ed alla formazione professionale che hanno inserito nel panorama lombardo l’importanza del ruolo degli operatori accreditati e la centralità della persona valorizzando la domanda di servizi rispetto all’offerta.


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1. Le linee di indirizzo – Principi generali

La Regione Lombardia, promuove e finanzia, nei limiti delle risorse disponibili, ed in base a priorità regionali e provinciali, un’offerta di servizi integrati a sostegno:

• dell’inserimento e del mantenimento lavorativo delle persone disabili all’interno del mercato del lavoro;

• dell’incentivazione dell’inserimento nel mercato del lavoro ed all’integrazione lavorativa delle persone diversamente abili portatrici di disabilità psichica, anche nell’ottica di valorizzazione del ruolo della cooperazione sociale;

• del diritto allo studio e dell’integrazione nei percorsi di istruzione e formazione professionale degli allievi disabili per l’assolvimento del diritto-dovere di istruzione e formazione;

• della formazione personalizzata per allievi con disabilità, particolarmente deboli;

• delle azioni di sistema per sviluppare e migliorare i modelli di interventi nel campo della disabilità.

La Regione Lombardia fonda il proprio intervento sui seguenti cardini:

• le funzioni di programmazione territoriale poste in capo alle Province Lombarde ed i compiti attuativi delle politiche del lavoro loro spettanti così come previsto dalla legislazione regionale sopra citata;

• la rete degli operatori pubblici e privati accreditati per la formazione e per il lavoro, garanti dell’erogazione di servizi;

• la Dote, ovvero l’attribuzione al disabile ed alla sua famiglia della facoltà di richiedere la fruizione presso un servizio accreditato – che opera in regime di concessione parziale di pubblico servizio – di uno o più servizi integrati finalizzati all’inserimento lavorativo o al mantenimento del posto di lavoro;

• il Piano di Intervento Personalizzato, (PIP) ovvero il contratto che regola il diritto del cittadino alla fruizione dei servizi individuati, prevedendo i reciproci impegni dell’operatore e del cittadino medesimo.

La Regione Lombardia individua i seguenti soggetti quali destinatari degli interventi:

I destinatari degli interventi sono le persone con disabilità descritte all’art. 1 comma 1 della L. 68/1999 «Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili», residenti e/o domiciliate in Regione Lombardia iscritti negli elenchi e/o graduatorie, di cui all’art. 8 della citata legge 68/99 o occupati ai sensi della normativa per il collocamento dei disabili.

Vengono in tale ambito individuati quali destinatari di interventi meritevoli di particolare priorità alcune tipologie di persone disabili, ed in particolare:

• le persone con un grado di disabilità certificato superiore al 79%;

• persone disabili provenienti da percorsi di disadattamento sociale (es. ex-detenuti o tossicodipendenti);

• le persone portatrici di disabilità psichica quali i cittadini in età lavorativa affetti da minorazioni psichiche e portatori di handicap intellettivo che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, anche occupati;

• i cittadini disabili iscritti per la prima volta negli elenchi provinciali di cui all’art. 8 della citata legge 68/99.

Limitatamente agli interventi a favore delle persone disabili frequentanti percorsi di formazione e di istruzione di cui al successivo paragrafo 5 «Dote scuola – componente disabilità», il requisito dello stato di disabilità potrà essere attestato sia dall’accertamento da parte delle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile (art. 1 L. n. 68/1999), in conformità alla Tabella delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 509/1988, dal Ministero della Sanità o, in assenza di questo, dal modello BH, rilasciato dalle competenti autorità sanitarie (ASL).


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2. Le azioni sostenibili

Per affrontare le molteplici problematiche che riguardano la vita della persona disabile, dall’integrazione familiare all’inserimento scolastico, dall’inclusione sociale alla sua sostenibilità economica, sono necessari strumenti in grado di accompagnare la persona e la sua famiglia lungo tutto il percorso di vita e che siano in grado di attivare e valorizzare non solo il potenziale umano della persona disabile, ma anche il potenziale sociale della comunità locale.

Pertanto le politiche del lavoro e quelle dell’istruzione e formazione professionale sono strettamente legate allo sviluppo della persona disabile in tutto l’arco della vita: in questo quadro gli interventi relativi all’istruzione e alla formazione costituiscono la base di una vera occupabilità della persona disabile accompagnandola tramite sostegno e percorsi personalizzati nelle diverse fasi della vita.

La Dote, come insieme di servizi in capo alla persona e alla sua famiglia, è lo strumento più idoneo ed efficace per sostenere il percorso di emancipazione del disabile nelle diverse fasi in cui si articola la crescita personale, in particolare quelle riconducibili all’istruzione, alla formazione e al lavoro. La corretta gestione della Dote e delle attività correlate deve poter contare sul massimo livello di coerenza rispetto ai seguenti punti:

1. accompagnare gli eventi più importanti con strumenti di valutazione integrata del potenziale umano del disabile;

2. considerare le diverse fasi del ciclo di vita del disabile e della sua famiglia e sostenere la flessibilità e l’alternanza della formazione e del lavoro;

3. perseguire l’integrazione nell’ambito dei percorsi ordinari non solo nell’istruzione, ma anche nella formazione e nel lavoro, anche con particolare attenzione all’adattamento del contesto lavorativo;

4. formare figure professionali che possano accompagnare il disabile nelle diverse fasi del ciclo di vita integrate alla formazione e al lavoro.

Lo strumento della Dote consente inoltre alla persona disabile ed alla sua famiglia posta al centro della scelta di considerare il particolare ruolo delle cooperative sociali di tipo B quale contesto lavorativo maggiormente idoneo per l’inserimento lavorativo ed anche come passaggio verso il mercato.

In tale prospettiva si intende sostenere tramite il Fondo Regionale per l’Occupazione dei disabili un complesso di iniziative che trovano specifica attuazione (esclusion fatta per gli interventi di cui al paragrafo 5 «Dote scuola – Componente disabilità» di diretta competenza regionale) attraverso Piani provinciali per l’occupazione dei disabili, di carattere pluriennale (2010-2012), che individueranno un complesso di interventi ed azioni da attivare in coerenza ai seguenti indirizzi.


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3. Soggetti attuatori

Operatori accreditati ai sensi della Delib.G.R. n. 8/6273 del 21 dicembre 2007, per le attività di formazione e dei servizi al lavoro. Dovrà essere data particolare attenzione alle competenze necessarie per l’erogazione di servizi alle persone disabili.

Tali operatori accreditati potranno avvalersi per i servizi al lavoro di:

1. Cooperative sociali ai sensi dell’art. 1, comma 1, legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modificazioni, iscritte nell’apposito albo regionale previsto dalla L.R. n. 21/2003 (art. 4);

2. Unità di offerta sociosanitaria;

3. I comuni anche in forma associata che gestiscono i servizi per l’integrazione lavorativa dei disabili;

4. Associazioni di solidarietà familiare iscritte nel registro regionale ex L.R. n. 1/2008;

5. Organizzazioni di volontariato iscritte nelle sezioni regionali o provinciali del registro ex L.R. n. 1/2008;

6. Associazioni senza scopo di lucro e associazioni di promozione sociale iscritte nei registri regionali e provinciali dell’associazionismo ex L.R. n. 1/2008.

Le associazioni e le organizzazioni di cui ai precedenti punti 4., 5., 6. dovranno, per statuto, avere fra gli oggetti sociali attività di tutela ed assistenza dei disabili ed operare da almeno tre anni ai fini dell’inserimento sociale e lavorativo delle persone disabili.

Al fine di garantire particolari tipologie di intervento a salvaguardia di fruizione di servizi sul territorio, i soggetti attuatori operano in forma singola o associata nell’ambito di dispositivi ad evidenza pubblica che sono emanati dalle Province in attuazione dei Piani provinciali per l’attuazione del collocamento mirato, di cui agli artt. 5 e 6 della legge regionale n. 13/2003.


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4. Dote lavoro – Ambito persone con disabilità

La Dote lavoro mira a favorire l’occupazione e accompagnare la persona nell’inserimento e nel reinserimento lavorativo o nella riqualificazione professionale, permettendo inoltre alla persona disabile di accedere non solo a servizi di formazione e inserimento lavorativo finalizzati all’ingresso o al rientro nel mercato del lavoro, ma anche a servizi per il mantenimento della persona stessa nel suo percorso occupazionale.

La persona disabile può avvalersi della Dote lavoro per fruire dei servizi e degli ausili forniti dai soggetti di cui al precedente paragrafo 3. Tale fruizione è declinata in base ad un percorso personalizzato (PIP), definito sulle specifiche esigenze e necessità della persona disabile e della sua famiglia e organizzato in distinte fasi:

• la prima è quella di garantire ad ogni persona disabile, successivamente all’iscrizione negli elenchi provinciali di cui all’art. 8 della legge 68/99, la fruizione di servizi standard volti all’accertamento delle capacità residue, delle attitudini e delle propensioni lavorative, assicurandone la coerenza con le relazioni conclusive rilasciate dalle Commissioni mediche competenti ai sensi della legge 68/09;

• la seconda fase consiste nell’individuare e concretizzare gli interventi utili all’inserimento nel mondo del lavoro;

• la terza fase, rivolta alle persone con disabilità già inserite nel mondo del lavoro, attiene il complesso di interventi volti a sostenerne la permanenza.

Gli strumenti di attuazione delle fasi sono i seguenti:

a) interventi funzionali all’incontro tra domanda e offerta di lavoro, tesi a definire un quadro omogeneo delle attitudini, capacità, competenze e compatibilità con le mansioni rilevate in posti di lavoro effettivamente disponibili (orientamento/counselling, formazione anche di garanzia sociale per donne e uomini adulti con disabilità, tutoraggio, accompagnamento al lavoro, tirocini, indennità di partecipazione, );

b) servizi alla persona atti a sviluppare e accrescere le conoscenze e le abilità professionali finalizzate al mantenimento del posto di lavoro (tutoraggio, formazione, riqualificazione, accompagnamento al lavoro...).

I servizi e i contributi che potranno essere fruiti dalle persone disabili tramite la Dote lavoro saranno suddivisi in due tipologie di intervento:

• L’inserimento lavorativo

• Il sostegno all’occupazione.

In entrambi i casi il percorso sarà formalizzato tramite il Piano d’Intervento Personalizzato (PIP) che è il contratto che regola l’erogazione dei servizi individuati dall’operatore accreditato insieme al beneficiario, finalizzati all’occupazione. Il PIP definisce i reciproci impegni del beneficiario e dell’operatore attraverso il quale viene utilizzata la Dote assegnata.

La stipula del PIP è condizione vincolante per l’operatore e il beneficiario ai fini dell’ammissibilità al riconoscimento delle risorse associate alla Dote. I piani provinciali regolano le modalità di assegnazione della Dote nel caso in cui il beneficiario sia impossibilitato a sottoscrivere il PIP.

Le azioni previste dal PIP per le due tipologie di intervento possono essere aggregate se rivolte allo stesso beneficiario e devono rispettare gli standard che ciascuna Provincia definisce nella programmazione del Piano provinciale.

 


4.1 Servizi e contributi ammissibili – Inserimento lavorativo

Questa tipologia di servizi è rivolta alle persone con le caratteristiche di disabilità descritte all’art. 1 della L. 68/1999, disoccupate o inoccupate e iscritte agli elenchi del collocamento mirato istituiti presso le Province lombarde.

Le persone disabili potranno usufruire dei servizi qui descritti rivolgendosi a un soggetto attuatore.

La Dote lavoro – ambito persone con disabilità permette di fruire di servizi di politica attiva e di percorsi formativi secondo standard, modalità e tempi previsti nei rispettivi piani provinciali.

A titolo esemplificativo, si elencano di seguito alcuni servizi che possono essere offerti dai soggetti accreditati:

a) Offerta servizi al lavoro a costi standard

 


SERVIZI
COSTO ORA

Colloquio di accoglienza di I livello
0

Colloquio individuale di II livello
32

Bilancio di competenze
32

Definizione del percorso
32

Tutoring e counselling orientativo
32

Tutoring e accompagnamento al tirocinio
32

Scouting e ricerca attiva del lavoro
32

Monitoraggio coordinamento, gestione PIP
32

Consulenza e supporto autoimprenditorialità.
32

 

 

b) Servizi formativi

Nell’ambito di servizi per il lavoro sopradescritti, nella Dote lavoro – ambito persone con disabilità possono essere previste anche attività formative rivolte a supportare l’inserimento lavorativo mirato del disabile. Nel caso di attività collettive il costo ora non potrà eccedere 32 euro e dovrà comunque essere rapportato al numero di allievi e alla necessità di avere una co-docenza.

 


c) Contributi ed indennità aggiuntive/Borsa Lavoro.

c1. Indennità di partecipazione

• I destinatari disoccupati, che non percepiscono indennità di disoccupazione o di mobilità, possono richiedere l’indennità di partecipazione. Il valore dell’indennità non può superare 300 euro mensili e comunque non può essere superiore al valore dei servizi al lavoro e alla formazione richiesti con la Dote ed è rapportata ai servizi fruiti.

• I destinatari disoccupati, che non percepiscono indennità di disoccupazione o di mobilità qualora partecipassero ad azioni di Tirocinio Formativo di inserimento possono richiedere il sussidio di Borsa Lavoro fino a € 5,00 per ogni ora frequentata di tirocinio.

c2. Ausili

Al destinatario della Dote potrà essere riconosciuta la possibilità di reperire gli ausili, comprese le attrezzature, il materiale e le strumentazioni indispensabili per la realizzazione delle attività ricomprese nel PIP, necessari a favorire l’entrata e la permanenza nel mondo del lavoro (Gli ausili rimarranno di proprietà del destinatario).

In particolare sono comprese attrezzature quali:

• personal computer

• periferiche e componenti standard

• ausili per accesso al personal computer

• software educativi, riabilitativi o per la produttività formativa e lavorativa

• comunicatori simbolici e alfabetici se funzionali alle abilità della persona e non riconducibili al D.M. 332/98

• strumenti di riabilitazione non prescrivibili nè riconducibili ad ausili compresi nel Nomenclatore Tariffario di cui al D.M. 332/98.

c3. Incentivi alle assunzioni

In linea con gli obblighi ed i limiti comunitari ex Reg. CE 800/2008 sono previsti contributi alle aziende che assumano la persona disabile in presenza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o a tempo determinato della durata di almeno 12 mesi. Qualora la durata del contratto sia inferiore ai 12 mesi, il contributo è conseguentemente rideterminato in proporzione.

Il presente contributo è cumulabile con i contributi ex art. 13 L. 68/1999 nei limiti della vigente normativa in materia di aiuti di Stato (Reg. CE 800/08).

c4. Adattamento posto di lavoro

Ai fini dell’adattamento e della accessibilità del posto di lavoro, sono concedibili contributi ai datori di lavoro pubblici e privati. Tali contributi sono cumulabili con quelli previsti dall’art. 13, comma 1, lett. d) della L. 68/1999 nei limiti della vigente normativa in materia di aiuti di Stato (Reg. CE 800/08).

 


Tabella riassuntiva contributi e indennità aggiuntive

 


CONTRIBUTI
CONTRIBUTO MAX

Indennità di partecipazione
4.600

Ausili
1.000

Incentivi alle assunzioni

L’intensità dell’aiuto è definita in sede concertativa nei piani provinciali in relazione a specifiche tipologie di età, di genere e di handicap e tipologia di impresa).
In conformità al Reg. CE 800/2008 art. 41 sezione 9

Adattamento del posto di lavoro
10.000

 

 

Risultato: I Piani provinciali definiscono – in riferimento alle diverse tipologie di servizi definiti nel presente paragrafo 4 – le condizioni ed i programmi per i quali il PIP si debba considerare concluso positivamente, ad esempio individuando la stipula di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o a tempo determinato (risultato raggiungibile anche a 6 mesi da chiusura PIP) quale condizione per non effettuare una detrazione percentuale sul rimborso dei servizi al lavoro erogati, ovvero le condizioni per l’assegnazione permanente degli ausili, o le detrazioni relative alle indennità di partecipazione.

Le Province approvano i PIP, previa valutazione della loro coerenza con le aspirazioni, il profilo professionale e funzionale dell’utente e le reali prospettive occupazionali del percorso.

 


4.2 Servizi e contributi ammissibili – Sostegno all’occupazione

Questa tipologia di servizi è rivolta alle persone con le caratteristiche di disabilità descritte all’art. 1 della L. 68/1999, occupate presso imprese operative nel territorio provinciale di riferimento.

I Piani provinciali definiscono le modalità di accesso delle per sone disabili ai servizi di seguito descritti, forniti da operatori, pubblici o privati del mercato del lavoro, accreditati ai servizi al lavoro ai sensi della L.R. n. 22/2006 e registrati presso l’Albo regionale.

Il percorso per il riconoscimento della Dote prevede il coinvol gimento attivo del datore di lavoro.

La Dote lavoro sostegno all’occupazione permette di fruire di servizi di politica attiva di seguito elencati a titolo indicativo e non esaustivo:

Offerta servizi al sostegno all’occupazione

 


SERVIZI
COSTO ORA

Definizione del percorso
32

Tutoring e counselling orientativo
32

Tutoring e accompagnamento al lavoro
32

Monitoraggio coordinamento, gestione PIP
32

 

 

4.3 Offerta servizi al sostegno all’occupazione per disabili psichici occupati in cooperative sociali

Questa parte di servizi è rivolta esclusivamente alle persone disabili psichiche e intellettive occupate in cooperative sociali di tipo B.

Le persone disabili potranno usufruire dei servizi qui descritti rivolgendosi al datore di lavoro che, secondo le modalità indicate nei singoli Piani Provinciali, potrà operare in collaborazione con un operatore, pubblico o privato del mercato del lavoro, accreditato ai servizi al lavoro ai sensi della L.R. n. 22/2006 e registrato presso l’Albo regionale.

I servizi dedicati a questa tipologia di persone con disabilità sono i seguenti:

• Piano di intervento Personalizzato (PIP)

Il PIP è il contratto che regola l’erogazione dei servizi indivi duati in questo caso esclusivamente dalla cooperativa sociale in sieme al beneficiario, finalizzati al miglioramento della situazio ne lavorativa e al sostegno per l’occupazione. Il PIP è definito dall’operatore accreditato che ne ha la titolarità, la cooperativa sociale ed il lavoratore disabile. Definisce il percorso e i tempi di realizzazione dei servizi a sostegno dell’occupazione, le cui attivi- tà dovranno svolgersi e concludersi nel termine massimo 24 mesi successivi.

• Servizio di Sostegno all’occupazione

Per tale servizio si intendono tutti gli interventi effettuati dalla Cooperativa finalizzati al sostegno all’occupazione delle persone con disabilità psichica, in particolare forme di organizzazione del lavoro, supporto alla conciliazione tra vita privata e attività lavorativa, sperimentazione di percorsi formativi ed attività finalizzati a coniugare le competenze tecniche. Per tale servizio le risorse finanziarie a copertura dei costi sostenuti saranno definite in misura non superiore al 75% dei costi salariali lordi riferiti al periodo di vigenza del PIP ovvero al valore massimo previsto per il servizio e comunque in conformità con il Regolamento CE 800/2008 (sezione 9 art. 41).

• Servizio accompagnamento

Il beneficiario della Dote, durante il periodo lavorativo in oggetto, verrà seguito da uno o più accompagnatori interni alla cooperativa sociale di tipo B che avranno il compito di assisterlo sul lavoro. All’interno del servizio sono comprese tutte le attività necessarie per la permanenza della persona all’interno del posto di lavoro. La quantificazione di risorse del servizio corrisponde alla copertura dei costi relativi al tempo impiegato per l’assistenza dall’accompagnatore dipendente della cooperativa e comunque in conformità con il Regolamento CE 800/2008.

 


Tabella di sintesi servizi al sostegno all’occupazione per disabili psichici occupati in cooperative sociali

 


SERVIZI
COSTO

Piano di Intervento Personalizzato
32 euro

Servizio Sostegno all’occupazione
Si veda Reg. CE 800/2008

Servizio Accompagnamento

 

 

Risultato: I Piani provinciali definiscono – in riferimento alle diverse tipologie di servizi definiti nel presente paragrafo 2.4 – le condizioni ed i programmi per i quali il PIP si debba considerare concluso positivamente.

Si riportano di seguito a titolo indicativo altre condizioni che i Piani provinciali prenderanno in considerazione ai fini della positiva conclusione del PIP:

• Interruzioni della continuità lavorativa: definizione dei tempi e delle condizioni di eventuali interruzioni dell’attività lavorativa nell’arco temporale di vigenza del PIP-Sostegno, (limite max 90 giorni).

• Conclusione anticipata o di conclusione non positiva del PIP: definizione degli abbattimenti percentuali della Dote (max riconoscibile 80%).

In caso di persone con disabilità psichica il PIP si considera comunque concluso positivamente se il lavoratore ha effettivamente svolto, nel periodo di vigenza del PIP, almeno il 50% delle presenze richieste dal contratto di lavoro.

 


Tabella massimali Dote Lavoro – Ambito persone con disabilità

 


TIPOLOGIA INTERVENTO
MAX CONTRIBUTO DOTE PERSONA (annualità )
DURATA MAX (mesi)

Dote Lavoro – Inserimento Lavorativo
12.000
12

Dote Lavoro – Sostegno all’Occupazione
5.000
12

Dote Lavoro – Psichici in cooperative soc. di tipo B
7.000
12

 

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5. Dote scuola – Ambito persone con disabilità

La Dote Scuola è un aiuto concreto per l’educazione degli alunni lombardi: li affianca sin dai primi passi nel percorso scolastico, garantendo loro il diritto allo studio.

E’ destinata agli studenti iscritti alle scuole statali e paritarie (scuola primaria, secondaria di I grado e secondaria superiore) o ai corsi di istruzione e formazione professionale regionali. A seconda del percorso scolastico o formativo scelto e delle loro caratteristiche, gli studenti lombardi possono richiederne una o più componenti.

Tra le componenti della Dote Scuola, è prevista l’erogazione di un contributo aggiuntivo per spese connesse al personale insegnante impegnato in attività didattica di sostegno a favore degli studenti disabili iscritti, al fine di agevolare l’ingresso e la permanenza degli alunni disabili nel sistema di Istruzione e formazione professionale, valorizzando il ruolo e la corresponsabilità delle istituzioni formative e delle famiglie.

Si intende inoltre supportare giovani disabili che necessitino un sostegno formativo, assegnando loro una Dote da utilizzare per fruire dei servizi previsti.

Inoltre si sostengono anche percorsi formativi in diritto dovere privi di indicazione di qualifica e indirizzo, personalizzati nella progettazione delle attività didattiche ed educative, denominati «Percorsi personalizzati».

 


5.1 Servizi e contributi ammissibili

Si riconosce un contributo integrativo alla Dote Scuola a copertura delle spese non altrimenti coperte e connesse al personale insegnante/operatore impegnato in attività didattica/educativa di sostegno a favore sia degli allievi disabili iscritti ad una scuola primaria, secondaria di I grado e secondaria superiore, paritaria, sia agli allievi disabili iscritti ad un percorso di istruzione e formazione professionale.

Si riconosce poi un contributo per allievi disabili per la partecipazione a percorsi formativi in diritto dovere privi di indicazione di qualifica e indirizzo, personalizzati nella progettazione delle attività didattiche ed educative, denominati «Percorsi personalizzati». In questo caso l’allievo disabile definirà, insieme ad un’istituzione formativa accreditata nella sezione A ai sensi della Delib.G.R. 21 dicembre 2007, n. 8/6273 e D.Dirig. 7 marzo 2008, n. 2298 e eventuali future modificazioni, n percorso individuale da formalizzare in un Piano di Intervento Personalizzato (PIP) che tenga conto del profilo di partenza e degli interessi professionali del beneficiario.

I servizi di cui il beneficiario può fruire nell’ambito del proprio percorso individuale personalizzato sono riconducibili a:

A) servizi di elaborazione e realizzazione del Piano di Intervento Personalizzato (PIP);

B) servizi di formazione.

La definizione del PIP dovrà essere strettamente correlata alle caratteristiche del singolo allievo, cioè al rapporto esistente tra lo «sviluppo effettivo» e lo «sviluppo potenziale» evidenziato dalla diagnosi educativa relativamente a:

• l’area dell’autonomia personale e sociale;

• l’area cognitiva;

• l’area relazionale emotiva;

• le percezioni (temporale, spaziale, tattile, ecc.);

• le abilità prassico-lavorative.

Il PIP prevede l’erogazione di servizi per una durata non inferiore ad un anno e non superiore a tre.

Il beneficiario potrà inoltre fruire di moduli di formazione individuale e collettiva. Lo «stage formativo» è un elemento dell’articolazione del modulo formativo e concorre con le parti teorico-pratiche all’acquisizione delle competenze esplicitate. Al termine dei percorsi formativi sarà rilasciato un attestato di competenza con valore di qualificazione di II livello europeo decisione 85/368/CEE, corrispondente al III livello EQF che certifichi le competenze raggiunte, così come previsto dall’art. 10 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia».

La certificazione delle competenze acquisite sarà rilasciata direttamente dall’Operatore secondo le modalità definite dalle «Indicazioni regionali per l’offerta formativa in materia di istruzione e formazione professionale (art. 22 comma 4 L.R. n. 19/2007)».

Gli allievi che non siano in possesso del titolo conclusivo della scuola secondaria di primo grado possono acquisirlo attraverso il raccordo con le istituzioni scolastiche o con i CTP EDA / CPIA.

 


Tabella massimali Dote Scuola – Componente disabilità

 


TIPOLOGIA INTERVENTO
CONTRIBUTO ANNUO MAX DOTE
DURATA MAX (anni)

Dote scuola (ordinari e ddif) – componente disabilità
€ 3.000
Percorso ordinario istruzione e in DDIF

Dote scuola – percorsi personalizzati
€ 7.500
3

 

 

5.2 Soggetti attuatori (Dote scuola)

Operatori accreditati ai sensi della Delib.G.R. n. 8/6273 del 21 dicembre 2007, che ha recepito le innovazioni apportate dalle leggi regionali, definendo i requisiti e le modalità di accreditamento dei soggetti pubblici e privati per lo svolgimento delle attività di formazione e dei servizi al lavoro.


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6. Priorità regionali e provinciali

Le risorse finanziarie a copertura delle Doti lavoro potranno essere oggetto di priorità; per quanto riguarda gli interventi descritti al paragrafo 2, definiti autonomamente dalle Province tramite i Piani provinciali, anche rispetto al bisogno espresso nella provincia stessa, potranno essere individuate riserve di risorse per:

• persone disabili che si iscrivono per la prima volta nelle liste di collocamento mirato

• persone disabili con età superiore ai 45 anni

• persone disabili deboli come definiti dai Piani provinciali.


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7. Iniziative per l’accompagnamento, il miglioramento e la qualificazione del sistema

Le azioni di sistema e di accompagnamento, complementari all’attuazione dei percorsi volti all’inserimento lavorativo e formativo potranno essere realizzate direttamente dalle strutture provinciali/regionali anche attraverso affidamenti in house o affidate mediante procedura di evidenza pubblica.

Tali azioni possono essere, a titolo indicativo e non esaustivo:

• azioni di sistema per il sostegno della creazione d’impresa sociale, allo sviluppo di un nuovo ramo d’impresa sociale ed autoimpiego;

• azioni di sistema finalizzate all’incremento dell’occupazione dei disabili tramite progetti innovativi/sperimentali;

• azioni di sistema per il sostegno al raccordo e a supporto della rete dei servizi educativi, formativi, per il lavoro e socio assistenziali;

• azioni di sistema finalizzate all’inserimento e al mantenimento lavorativo delle persone disabili tramite progetti innovativi/sperimentali di sviluppo di contesti imprenditoriali;

• azioni di ricerca, sensibilizzazione e diffusione di buone prassi.

Per le azioni di sistema, si potranno individuare i soggetti attuatori attraverso atti ad evidenza pubblica.


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8. Le risorse del fondo regionale

8.1 La programmazione finanziaria annuale a valere sulle risorse del Fondo regionale per l’occupazione dei disabili di cui all’art. 7 della L.R. n. 13/2003 è effettuata sulla base della consistenza dello stesso alla data dal 31 ottobre di ciascun anno, sentito il Comitato di amministrazione del fondo, e così suddivisa:

a. il 45% (limite minimo ammissibile) delle risorse è destinato al finanziamento dei Piani provinciali relativi ad un accompa gnamento tramite lo strumento Dote di inserimento e manteni mento lavorativo della persona disabile (paragrafo 2 – Dote lavo ro ambito disabilità);

b. il 30% delle risorse è destinato al finanziamento degli inter venti gestiti direttamente da Regione Lombardia relativi ad un accompagnamento tramite lo strumento Dote nel percorso di i struzione e formazione professionale della persona disabile (pa ragrafo 3 – Dote scuola componente disabilità);

c. il 15% (limite massimo ammissibile) del complesso delle ri sorse è riservato agli interventi previsti nel paragrafo 7 – azioni di sistema;

d. il 10% (limite massimo ammissibile) del complesso delle risorse è destinato ad attività di assistenza tecnica (programma zione, gestione, monitoraggio, valutazione, sistemi informativi di supporto e sostegno alla rete degli operatori accreditati).

A Regione Lombardia spetta il 20% delle risorse previste per gli interventi di cui precedenti punti c e d. I Piani provinciali operano per le attività di cui ai punti c e d nel rispetto delle percentuali ivi previste.

8.2 La quota destinata alle Province verrà assegnata alle stesse secondo i criteri di riparto di seguito esposti:

a. numero dei disabili iscritti al collocamento mirato per una quota pari al 33%;

b. numero dei posti di lavoro in disponibilità come da prospet ti informativi presentati dalle aziende per una quota pari al 14%;

c. numero avviamenti nominativi per una quota pari al 10%;

d. contributi esonerativi versati dalle aziende per una quota pari al 33%;

e. quota equa pari al 10%.

8.3 A partire dalla II annualità, nel caso in cui una Provincia non abbia impegnato le risorse assegnate entro la conclusione del piano annuale di competenza, sarà trattenuta la medesima somma nella ripartizione dell’anno successivo. Tale somma sarà ridistribuita tramite i criteri esposti in precedenza alle altre Province.

8.4 Alfine di garantire la continuità dell’offerta di servizi, limitatamente alla prima annualità, la dotazione finanziaria necessaria alla copertura dei costi riferiti ai servizi oggetto del presente provvedimento è determinata in 37 milioni di euro e così ripartita:

 


Interventi di diretta competenza regionale
Importi

Dote scuola ambito disabilità
€ 10.800.000,00

Azioni di sistema
€ 800.000,00

Assistenza tecnica
€ 700.000,00

Totale complessivo a carico Regione
€ 12.300.000,00

Interventi di diretta competenza provinciale

Dote lavoro ambito disabilità e sostegno
€ 16.950.000,00

Azioni di sistema
€ 4.750.000,00

Assistenza tecnica
€ 3.000.000,00

Totale complessivo a carico Province
€ 24.700.000,00

Totale complessivo risorse
€ 37.000.000,00


 

 

8.5 Per le annualità successive alla prima il riparto delle risorse sarà effettuato sulla base delle quote percentuali previste al paragrafo 8.1.

8.6 Ogni anno l’Unità Organizzativa competente della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro attiverà tutte le azioni utili al riparto, sulla base della verifica delle risorse disponibili effettuata con le modalità sopra citate.


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9. Piani provinciali modalità e procedure

9.1 Ciascuna Provincia, nel rispetto dei presenti indirizzi, sentito l’organismo di cui all’art. 6 comma 3 del D.Lgs. n. 469/1997 così come modificato dall’art. 6 della legge n. 68/1999, approverà il Piano provinciale per l’attuazione di interventi, specificando:

a) il fabbisogno e la situazione del contesto provinciale;

b) le tipologie e le caratteristiche dei servizi che si intendono erogare;

c) le tempistiche di erogazione dei servizi;

d) l’esplicitazione delle priorità;

e) le procedure e modalità di attuazione degli interventi;

f) la ripartizione delle risorse destinate alla realizzazione degli interventi;

g) i risultati attesi;

h) le forme di monitoraggio utili alla verifica dell’efficacia degli interventi che si intendono realizzare.

9.2 I Piani provinciali saranno poi presentati dalle Province due mesi prima l’avvio previsto dalle annualità successive. I Piani dovranno essere validati da Regione Lombardia, previo parere del Comitato di amministrazione del Fondo.

9.3 Le Province, attraverso l’assistenza tecnica ed il sistema informativo SINTESI, garantiscono la trasmissione periodica dei report utili ai fini della predisposizione della relazione semestrale di cui al comma 8 dell’art. 8 della L.R. n. 13/2003 da parte del Comitato per l’amministrazione del Fondo regionale in base.

Con successivo atto dell’Amm.ne regionale saranno determinate le modalità ed i termini relativi ai dati e alle informazioni che dovranno essere trasmessi dalle Province per le procedure di monitoraggio delle azioni intraprese dalle medesime.

9.4 Con successivo atto dell’U.O. competente saranno determi nate le modalità di gestione e controllo delle Doti descritte al paragrafo 4, che dovranno essere trasmesse alle Province; tali procedure dovranno essere definite in linea con il D.Dirig. n. 3299 del 3 aprile 2009 «Approvazione dell’“atto di adesione”, del “manuale operatore” e del “manuale per la pubblicità e la comunicazione” delle attività promosse nell’ambito del sistema regionale dell’offerta dei servizi di formazione e per il lavoro» per l’attuazione degli interventi finanziati con il sistema Dote» e successive modifiche e integrazioni.


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10. Tempistica

10.1 La programmazione ha carattere triennale ed è gestita secondo tre annualità distinte.

Per la prima annualità le scadenze saranno le seguenti:

– 31 gennaio 2010 presentazione dei Piani

– marzo 2010 avvio dei Piani provinciali

– 31 dicembre 2010 chiusura prima annualità

– 31 marzo 2011 rendicontazione dei piani della prima annualità.

10.2 Per le annualità successive si procederà in base ad analoghe tempistiche da formalizzarsi con atto della U.O. competente, che determina le risorse assegnate nel rispetto delle percentuali stabilite.

10.3 Entro il mese di giugno 2012, al Comitato per l’amministrazione del Fondo regionale saranno sottoposte le linee di indirizzo per il successivo ciclo di programmazione.