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Home Liguria Legge Regionale Liguria 10/7/2009 n. 28 (BUR 15/7/2009 n. 13)
Legge Regionale Liguria 10/7/2009 n. 28 (BUR 15/7/2009 n. 13) PDF Stampa E-mail


Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità.

 

 


Il Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato

 


Il Presidente della Giunta

 


Promulga la seguente legge regionale


TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1
Finalità e ambito di applicazione.

1. La Regione Liguria, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e successive modifiche ed integrazioni ed in conformità alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici e successive modifiche ed integrazioni, persegue la tutela e la valorizzazione della biodiversità. La Regione tutela, in particolare, la diversità:

a) delle specie animali e delle specie vegetali selvatiche;

b) degli habitat;

c) di altre forme naturali del territorio.

2. La Regione nel perseguimento delle finalità di cui al comma 1:

a) riconosce gli habitat naturali e seminaturali, la flora, la fauna e le forme naturali del territorio quali beni di rilevante interesse pubblico;

b) garantisce il mantenimento o all'occorrenza il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario, nonché dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie tutelate nella loro area di ripartizione naturale;

c) concorre alla formazione della rete ecologica europea, denominata "Natura 2000", costituita da Zone speciali di conservazione (ZSC), Zone di protezione speciale (ZPS), Siti di importanza comunitaria (SIC) e proposte di Siti di importanza comunitaria (pSIC);

d) istituisce la rete ecologica regionale, costituita dalla rete Natura 2000, dalle aree di collegamento ecologico funzionale, di cui agli articoli 3 e 10 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e successive modifiche ed integrazioni, dalle aree protette e da eventuali altre aree di rilevante interesse naturalistico regionale.

3. La Regione persegue le finalità di cui alla presente legge tenendo conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, sia regionali che locali, nel rispetto del principio dello sviluppo sostenibile.


Art. 2
Competenze della Regione.

1. Sono, in particolare, di competenza della Regione:

a) l'individuazione, l'approvazione e la modifica dei pSIC e delle ZPS, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. n. 357/1997 e successive modifiche ed integrazioni;

b) l'elaborazione e l'approvazione delle misure di conservazione;

c) l'espressione del parere in sede di approvazione degli eventuali piani di gestione dei siti della rete Natura 2000, secondo le modalità indicate nella presente legge;

d) l'elaborazione di criteri, linee guida e procedure per la gestione e il monitoraggio dei siti della rete ecologica regionale;

e) la definizione dei criteri, delle linee guida e delle procedure sulla base dei quali effettuare la valutazione di incidenza dei piani, dei progetti e interventi di cui all'articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997 e successive modifiche ed integrazioni;

f) l'individuazione degli enti gestori dei siti rete Natura 2000;

g) il coordinamento del monitoraggio di cui all'articolo 7 del D.P.R. n. 357/1997 e successive modifiche ed integrazioni;

h) il coordinamento della gestione dei siti della rete Natura 2000 al fine della verifica di efficacia e del mantenimento della coerenza ecologica della rete Natura 2000 e per il perseguimento di uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie tutelate;

i) l'individuazione degli interventi per la conservazione delle biocenosi ed in particolare delle specie naturali a rischio di estinzione o particolarmente minacciate, anche promuovendo studi ed interventi volti alla conservazione;

j) l'incentivazione delle attività didattico-divulgative volte alla conoscenza delle specie oggetto di tutela;

k) il coordinamento della diffusione delle informazioni relative alla rete ecologica regionale;

l) l'individuazione delle misure di salvaguardia a cui sottoporre le specie naturali maggiormente minacciate o vulnerabili e i relativi habitat;

m) l'individuazione delle misure relative ai prelievi delle specie di flora e fauna selvatiche disciplinate dalla presente legge;

n) l'approvazione delle cartografie riportanti la presenza di habitat e specie di valenza naturalistica.


Art. 3
Rete ecologica regionale.

1. La Giunta regionale istituisce la rete ecologica regionale costituita dall'insieme dei siti della rete Natura 2000, dalle aree protette e dalle aree di collegamento ecologico-funzionali che risultano di particolare importanza per la conservazione, migrazione, distribuzione geografica e scambio genetico di specie selvatiche.

2. La Regione, mediante la rete ecologica regionale, persegue, in particolare, i seguenti obiettivi:

a) mantenere o recuperare la funzionalità degli ecosistemi sul territorio regionale;

b) assicurare la coerenza ecologica della rete Natura 2000 in applicazione della direttiva 92/43/CEE e successive modifiche ed integrazioni, evitando la frammentazione ambientale relativamente agli habitat peculiari delle specie oggetto di conservazione di ciascun sito rete Natura 2000;

c) favorire la connettività ecologica fra le popolazioni delle specie di interesse comunitario entro e fra i siti della rete Natura 2000.


TITOLO II

Strumenti di tutela

Art. 4
Misure di conservazione.

1. La Regione, sentiti gli enti gestori dei siti rete Natura 2000, elabora e adotta, con deliberazione della Giunta regionale, sulla base dei criteri e linee guida del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i SIC e le relative aree di collegamento ecologico-funzionali, le misure di conservazione di cui all'articolo 4 del D.P.R. n. 357/1997 e successive modifiche ed integrazioni, prevedendo, altresì, eventuali procedure semplificate per la Valutazione di incidenza di cui all'articolo 6, in relazione a specifiche misure di conservazione.

2. Le misure di conservazione sono depositate presso la Regione e pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e sul sito informatico della stessa affinché chiunque vi abbia interesse possa prenderne visione e presentare osservazioni scritte nei successivi trenta giorni.

3. La Giunta regionale si esprime sulle osservazioni pervenute entro i successivi sessanta giorni e, sentita la Commissione consiliare competente, trasmette le misure di conservazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai fini dell'adozione del decreto di designazione delle ZSC.

4. Entro sei mesi dalla designazione delle ZSC, di cui al comma 3, la Giunta regionale approva le misure di conservazione.

5. La Regione approva, altresì, con proprio regolamento, le misure di conservazione delle ZPS.

6. Le misure di conservazione approvate sono immediatamente efficaci e vincolanti e prevalgono, nei casi previsti nelle medesime, sugli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica di qualsiasi livello vigenti o adottati.

7. La delibera di approvazione delle misure di conservazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria. Le misure di conservazione sono pubblicate sul sito informatico regionale.

8. La Giunta regionale individua i siti per i quali sia necessaria l'adozione di un Piano di gestione, ove le misure di conservazione non siano valutate sufficienti a garantire il raggiungimento degli obiettivi di conservazione previsti dalla direttiva 92/43/CEE e successive modifiche ed integrazioni, sentiti gli enti gestori dei siti rete Natura 2000.


Art. 5
Piani di gestione.

1. Nel caso di cui all'articolo 4, comma 8, il Piano di gestione del sito è predisposto dal relativo ente di gestione, che procede all'elaborazione in modo specifico od integrato ad altri piani di sviluppo conformemente alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat e delle specie di interesse comunitario.

2. Il Piano di gestione è redatto secondo le linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 adottate con D.M. 3 settembre 2002 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000). La Giunta regionale specifica, attraverso linee guida, indirizzi e criteri, ulteriori contenuti e modalità per la predisposizione del Piano.

3. Il Piano è adottato dall'ente gestore e depositato per trenta giorni nella propria sede e contestualmente pubblicato all'albo pretorio dei comuni interessati per trenta giorni consecutivi, entro i quali chiunque vi abbia interesse può prenderne visione e presentare all'ente gestore osservazioni scritte.

4. Nei successivi quarantacinque giorni l'ente gestore si esprime sulle osservazioni presentate e, nei quindici giorni successivi, trasmette il Piano alla Giunta regionale che esprime parere vincolante entro sessanta giorni. L'ente gestore approva il Piano entro i successivi trenta giorni. Il Piano approvato in difformità dal parere regionale è nullo.

5. I Piani di gestione entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

6. I Piani di gestione sono aggiornati con cadenza settennale. Tale aggiornamento può essere anticipato in relazione agli esiti del monitoraggio di cui all'articolo 13.


Art. 6
Valutazione di incidenza.

1. L'approvazione di piani, progetti e interventi che interessano i siti della rete Natura 2000 è condizionata all'esito favorevole della valutazione di incidenza, fatti salvi i casi previsti dall'articolo 5, commi 9 e 10, del D.P.R. n. 357/1997 e successive modifiche ed integrazioni. La Valutazione di incidenza, ove richiesta in base ai criteri di cui al comma 2, costituisce parte integrante del procedimento ordinario di autorizzazione o approvazione. I provvedimenti di autorizzazione o approvazione adottati senza la previa Valutazione di incidenza, ove richiesta, sono nulli.

2. La Giunta regionale, in conformità alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 357/1997 e successive modifiche ed integrazioni, approva i criteri, le linee guida e le procedure per l'applicazione della Valutazione di incidenza.

3. Al fine di consentire lo svolgimento delle attività di coordinamento regionale in materia, gli enti competenti alla Valutazione di incidenza trasmettono alla Regione, entro centoventi giorni, gli esiti di ogni Valutazione di incidenza, nonché una relazione annuale contenente la lista delle valutazioni rese.


Art. 7
Valutazione di incidenza di piani.

1. Sono soggetti a Valutazione di incidenza i Piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i Piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti, che interessano i siti della rete Natura 2000, tenuto conto degli specifici obiettivi di conservazione.

2. La procedura di Valutazione di incidenza dei Piani è ricompresa nell'ambito della procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto stabilito dalle norme regionali in materia.


Art. 8
Valutazione di incidenza di progetti e interventi.

1. La Valutazione di incidenza di progetti e interventi, condotta nel rispetto dei criteri, delle linee guida e delle procedure di cui all'articolo 6, nonché sulla base delle misure di conservazione e degli eventuali Piani di gestione, è effettuata:

a) dai soggetti gestori dei siti rete Natura 2000 individuati dalla presente legge;

b) dalla Regione nei casi di cui all'articolo 9.

2. Sono soggetti a Valutazione di incidenza, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei siti della rete Natura 2000, gli interventi ed i progetti che interessano i siti della rete Natura 2000 suscettibili di determinare, direttamente o indirettamente, incidenze significative sulle specie e sugli habitat e che non siano direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente.

3. Sono esclusi dalla Valutazione di incidenza gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, nonché di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche ed integrazioni, a meno che l'oggetto stesso degli interventi di cui sopra non risulti elemento sostanziale per la salvaguardia delle specie per le quali il sito è stato individuato nella rete Natura 2000 dalle misure di conservazione di ciascun sito e/o dall'eventuale Piano di gestione o, in mancanza di questi, dalle schede dati Natura 2000.

4. Nei casi di progetti soggetti a procedura di Valutazione di impatto ambientale (VIA), di cui alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale) e successive modifiche ed integrazioni, che interessano i siti della rete Natura 2000, la Valutazione di incidenza è ricompresa nell'ambito della procedura di VIA che considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie.


Art. 9
Valutazione di incidenza di competenza regionale.

1. La Valutazione di incidenza è effettuata dalla Regione, secondo le modalità individuate dalla Giunta regionale, nei seguenti casi:

a) progetti regionali;

b) progetti che coinvolgono più siti rete Natura 2000 con diverso ente gestore;

c) qualora vi sia identità fra l'ente proponente di progetti e interventi e l'ente competente ad esprimere la Valutazione di incidenza;

d) progetti e interventi ricompresi negli allegati 1, 2 e 3 della L.R. n. 38/1998 e successive modifiche ed integrazioni;

e) autorizzazione di interventi e progetti rientranti nei casi previsti dall'articolo 5, commi 9 e 10, del D.P.R. n. 357/1997 e successive modifiche ed integrazioni;

f) progetti ed interventi che interessino SIC marini.

 

Art. 10
Gestori dei siti Natura 2000.

1. Alla gestione dei siti rete Natura 2000 sono preposti gli enti gestori delle aree naturali protette, le Province e la Regione.


Art. 11
Funzioni e compiti dell'ente gestore dei siti della rete Natura 2000.

1. Al fine di assicurare il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat naturali e delle specie per i quali sono stati individuati i siti rete Natura 2000, l'ente gestore svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

a) provvede alla gestione dei siti, garantendo l'attuazione delle misure di conservazione o dei Piani di gestione;

b) predispone il Piano di gestione di cui all'articolo 5;

c) svolge il monitoraggio degli habitat e delle specie presenti nei siti di competenza sulla base degli indirizzi e criteri individuati dalla Giunta regionale e sulla base della programmazione, di cui alla lettera h), garantendo i necessari raccordi delle attività con l'Osservatorio regionale della biodiversità di cui all'articolo 14;

d) emana eventuali disposizioni regolamentari di comportamento e di uso delle risorse territoriali per prevenire danni alla conservazione dei siti, ove necessario;

e) effettua la Valutazione di incidenza, nei casi e secondo le modalità previste dalla Regione;

f) esercita la vigilanza anche avvalendosi del Corpo forestale dello Stato e degli altri organi di vigilanza che operano in campo ambientale ed assume i provvedimenti sanzionatori previsti dalla presente legge;

g) predispone ed invia alla Regione, entro il 30 ottobre di ogni anno, la relazione sulle attività svolte ai sensi del presente articolo;

h) effettua ed invia alla Regione, entro il 30 ottobre di ogni anno, la programmazione delle attività previste per l'anno successivo, nonché un rapporto sullo stato di conservazione degli habitat e delle specie e sulle priorità di conservazione da attuare. La Giunta regionale, entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa, esprime un parere vincolante sulla compatibilità del programma delle attività e sulle priorità da attuare, con l'obiettivo della conservazione della coerenza e della funzionalità della rete Natura 2000.

 

Art. 12
Poteri sostitutivi.

1. La Giunta regionale in caso di accertata e persistente inerzia nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a), b), c), e), f) ed h), previa diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a trenta giorni, esercita il potere sostitutivo nei confronti degli enti gestori dei siti della rete Natura 2000 nominando un commissario ad acta, con oneri a carico dell'ente inadempiente.

2. L'atto di sostituzione è adottato sentito l'ente interessato.


Art. 13
Monitoraggio.

1. Le funzioni di monitoraggio, previste dall'articolo 7 del D.P.R. n. 357/1997 e successive modifiche ed integrazioni, sono disciplinate dalla Giunta regionale in conformità con le linee guida definite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Gli enti gestori dei siti rete Natura 2000, nonché gli enti pubblici che raccolgono dati o gestiscono sistemi informativi relativi allo stato di conservazione della biodiversità ligure, sono tenuti a trasmetterli all'Osservatorio ligure della biodiversità di cui all'articolo 14, sulla base degli indirizzi e delle specifiche definite dalla Giunta regionale al fine di implementare il Sistema informativo della biodiversità della Regione Liguria.


Art. 14
Osservatorio regionale della biodiversità.

1. È istituito l'Osservatorio ligure della biodiversità, denominato LIBIOSS, allo scopo di acquisire e di organizzare i dati inerenti il monitoraggio dello stato di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario, nazionale e regionale raccolti dai vari soggetti che operano sul territorio ligure. Tali dati fanno parte del Sistema informativo regionale della biodiversità che è parte del Sistema informativo regionale ambientale della Liguria (SIRAL), di cui alla legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo ordinamento dell'ARPAL e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale) e successive modifiche ed integrazioni.

2. L'Osservatorio regionale della biodiversità è gestito da ARPAL ed è deputato, in particolare, all'inserimento, elaborazione, archiviazione dei dati che alimentano le banche dati costituenti il Sistema informativo regionale della biodiversità ed all'aggiornamento delle relative cartografie sulla biodiversità.

3. La Regione, al fine dell'espletamento delle funzioni previste dalla presente legge, può avvalersi dell'Università stipulando apposite convenzioni, in particolare con riferimento a:

a) validazione dei dati naturalistici che entrano a far parte del Sistema informativo regionale della biodiversità;

b) individuazione degli standard necessari alla identificazione dello stato di conservazione soddisfacente per specie e habitat naturali;

c) iniziative e ricerche volte a valutare lo stato generale di salute della fauna e della flora selvatiche presente sul territorio regionale.

4. La Giunta regionale disciplina il funzionamento dell'Osservatorio ligure della biodiversità, definendo inoltre le direttive tecniche delle attività.


TITOLO III

Tutela della flora spontanea e della fauna

Art. 15
Modifiche alla legge regionale 30 gennaio 1984, n. 9 (Norme per la protezione della flora spontanea).

1. Gli allegati A, B e C della L.R. n. 9/1984 sono sostituiti dagli allegati A e B della presente legge. L'allegato A comprende, altresì, le specie di cui agli Allegati II e IV della direttiva 92/43/CEE e successive modifiche ed integrazioni.


Art. 16
Tutela della fauna.

1. Sono considerate protette tutte le specie animali ricomprese negli allegati II e IV della direttiva 92/43/CEE e successive modifiche ed integrazioni, nell'allegato I della direttiva 79/409/CEE e successive modifiche ed integrazioni, le specie di cui all'allegato II della Convenzione di Berna, recepita dall'Italia con la legge 5 agosto 1981, n. 503 (Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e all'ambiente naturale in Europa, con allegati adottati a Berna il 19 settembre 1979), nonché le specie animali individuate nell'allegato C della presente legge, per le quali sono vietati:

a) la cattura e l'uccisione;

b) il deterioramento e la distruzione degli habitat delle specie e, in particolare, i siti di riproduzione, di riposo e di attività trofica;

c) la perturbazione, specie nel periodo della riproduzione, dello svernamento e dell'estivazione;

d) la raccolta e la distruzione delle uova e dei nidi;

e) la detenzione, il trasporto e il commercio.

2. I divieti di cui al comma 1 si riferiscono a tutte le fasi del ciclo biologico delle specie alle quali si applica il presente articolo. Il divieto di raccolta, trasporto, commercializzazione e detenzione vale per gli esemplari vivi o morti, nonché per parti di essi.

3. Resta ferma la disciplina prevista dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150 (Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874 e del regolamento (CEE) n. 3626/82 e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica) e successive modifiche ed integrazioni.

4. In deroga a quanto previsto al comma 3 è consentito il trasporto e il commercio per uso alimentare di esemplari morti di rane verdi e di chiocciole provenienti da allevamento, nonché il trasporto ed il commercio di manufatti con corallo non raccolto in territorio ligure.

5. Gli esemplari di cui al comma 4 o parti di essi immessi sul mercato devono essere accompagnati da certificato redatto dal produttore e indicante le specie, la provenienza ed il peso complessivo.

6. È vietato danneggiare, disperdere o distruggere intenzionalmente nidi di formiche del gruppo Formica rufa o asportarne uova, larve, bozzoli, adulti così come è altresì vietato detenere o commerciare nidi di suddette formiche. Al Corpo Forestale dello Stato è data facoltà di autorizzare la cessione di nidi di Formica rufa per attuare programmi di lotta biologica.


Art. 17
Prelievi.

1. La Regione può concedere, in deroga all'articolo 16, per motivi strettamente scientifici e didattici, l'autorizzazione al prelievo, raccolta e allevamento di limitati quantitativi delle specie di cui all'allegato C da stabilirsi di volta in volta, fermo restando quanto stabilito dal D.P.R. n. 357/1997 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Al fine di garantire la compatibilità del prelievo, della raccolta e dell'allevamento con l'esigenza di conservare le popolazioni selvatiche, l'autorizzazione di cui al comma 1 deve essere subordinata alla conoscenza dello status della specie oggetto del prelievo, della raccolta e dell'allevamento.

3. Per le specie di uccelli soggette a tutela dalla presente legge e ricomprese negli allegati della direttiva 79/409/CEE e successive modifiche ed integrazioni, il prelievo, nel territorio al di fuori di ZPS, è disciplinato secondo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modifiche ed integrazioni.

4. Per le specie di cui all'allegato D il prelievo è disciplinato secondo quanto previsto dalla legge regionale 16 novembre 2004, n. 21 (Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca nelle acque interne) e successive modifiche ed integrazioni. Nei siti rete Natura 2000 il prelievo per le suddette specie è disciplinato dalle misure di conservazione o dai Piani di gestione.

5. Ad insegnanti o a personale autorizzato di istituti scolastici di ogni ordine e grado è consentito raccogliere e allevare in cattività girini di rospo comune (Bufo Bufo) per motivi didattici.


TITOLO IV

Disposizioni transitorie e finali

Art. 18
Sanzioni.

1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) da euro 300,00 a euro 3.000,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 16;

b) da euro 1.000,00 a euro 10.000,00 per la realizzazione di progetti o interventi in assenza della Valutazione di incidenza, ovvero in difformità alle prescrizioni della Valutazione di incidenza;

c) da euro 1.000,00 a euro 10.000,00 per la realizzazione di progetti, interventi, attività in contrasto con le misure di salvaguardia, di conservazione o con quanto disposto nei Piani di gestione dei siti della rete Natura 2000.

2. All'accertamento e alla contestazione delle violazioni di cui al comma 1, nonché per le violazioni punite ai sensi dell'articolo 13 della L.R. n. 9/1984, così come modificato dalla presente legge, si provvede ai sensi della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modifiche ed integrazioni.

3. Le funzioni amministrative riguardanti l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 1 e dall'articolo 13 della L.R. n. 9/1984, così come modificato dalla presente legge, sono esercitate dagli enti gestori dei siti rete Natura 2000. Al di fuori dei siti rete Natura 2000 le funzioni amministrative di cui al presente comma sono esercitate dalle Province.

4. Gli introiti delle sanzioni sono destinati agli enti di cui al comma 3 per attività di tutela della biodiversità, secondo quanto previsto nella programmazione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera g).

5. Nel caso di realizzazione di opere ed interventi, ai quali si applicano le sanzioni di cui al comma 1, la Regione, anche su segnalazione degli enti gestori dei siti rete Natura 2000, valutata l'entità del pregiudizio ambientale arrecato, può disporre la sospensione dei lavori e/o la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalità. In caso di mancata demolizione e di ripristino, la Regione provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente.

6. Oltre alle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo, i soggetti preposti alla vigilanza possono provvedere alla confisca dell'animale e, ove possibile, alla liberazione immediata sul sito di raccolta.


Art. 19
Vigilanza e sorveglianza.

1. Le funzioni di sorveglianza di cui alla presente legge sono svolte dal Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 15 del D.P.R. n. 357/1997 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dagli altri soggetti cui è affidata normativamente la vigilanza ambientale, ivi compresi gli organi e i soggetti che esercitano la vigilanza faunistica, venatoria e ittica ai sensi della normativa vigente.


Art. 20
Disposizioni transitorie e finali.

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta le misure di conservazione di cui all'articolo 4, comma 1.

2. Per quanto non disciplinato dalla presente legge trovano applicazione le disposizioni contenute nel D.P.R. n. 357/1997 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Nelle more della designazione delle ZSC, gli enti gestori per ciascun sito della rete Natura 2000 sono quelli individuati nell'allegato E. Sono fatte salve diverse disposizioni di legge.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18 della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico) e successive modifiche ed integrazioni, il patrimonio forestale regionale ricadente nei siti della rete Natura 2000 è gestito dal Corpo forestale dello Stato, d'intesa con l'ente gestore.

5. Nelle more dell'approvazione delle misure di conservazione, la Giunta regionale approva opportune misure di salvaguardia per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie per cui le zone sono state designate.

6. Fino all'adozione dei criteri, linee guida e procedure di cui all'articolo 6, comma 2, e delle norme regionali di cui all'articolo 7, comma 2, continuano ad applicarsi i provvedimenti regionali già assunti in materia di Valutazione di incidenza.

7. Sono esclusi dai divieti e dalle limitazioni di cui all'articolo 16 coloro che detengano, in cattività o post mortem, animali appartenenti a specie tutelate ai sensi della presente legge e che abbiano dato già comunicazione alle Province ai sensi della legge regionale 22 gennaio 1992, n. 4 (Tutela della fauna minore) e successive modifiche ed integrazioni alla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Nell'allegato A della L.R. n. 20/2006 e successive modifiche ed integrazioni al punto 3, dopo la parola: "VAS" sono aggiunte le seguenti "e di Valutazione di incidenza".

9. Nell'allegato A della L.R. n. 20/2006 e successive modifiche ed integrazioni, al punto 5, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:

"i-bis) gestione dell'Osservatorio regionale della biodiversità".

10. Nell'allegato B della L.R. n. 20/2006 e successive modifiche ed integrazioni, al punto 1 la lettera b) è soppressa.

11. Nell'articolo 3 della L.R. n. 9/1984 le parole: "tabella C" sono sostituite con le seguenti: "tabella B".

12. L'articolo 13 della L.R. n. 9/1984 è sostituito dal seguente:

 


«Art. 13

 


1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da euro 300,00 ad euro 3.000,00 per le violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 4, 6, 7 e 9, che comportino danno alle specie di cui all'allegato B e per chi non provveda alla comunicazione di cui all'articolo 10, terzo comma;

b) da euro 600,00 ad euro 6.000,00 per la violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 2, 4, 6, 7 e 9, che comportino danno delle specie di cui all'allegato A, e per chi pone in commercio le piante protette non spontanee di cui all'articolo 10, primo comma, senza il certificato di provenienza di cui al secondo comma dello stesso articolo.

c) da euro 50 ad euro 300 per le violazioni di cui agli articoli 3 e 8.

2. Sono inoltre confiscate le piante protette ai sensi della presente legge in relazione alle quali è stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1.».

 


13. La lettera C) della tabella A, allegata alla legge regionale 16 novembre 2004, n. 21 (Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca nelle acque interne) è sostituita dalla seguente:

 


"C) Misure minime

Cheppia
cm. 40

Alosa fallax nilotica


Trota europea (Fario)
cm. 20

Salmo trutta trutta


Trota macrostigma
cm. 35 con sola esca artificiale e un solo

Salmo trutta macrostigma compresi gli ibridi
amo (possibilità di concessione di deroghe sulla taglia, comunque non inferiore a 22 cm. da parte delle Province, per i corsi d'acqua ove sono attivi progetti di ripopolamento con ceppi autoctoni selezionati, autorizzati dalle Province stesse)


Trota marmorata
cm. 35 con sola esca artificiale e un solo

Salmo trutta marmoratus compresi gli ibridi
amo (possibilità di concessione di deroghe sulla taglia, comunque non inferiore a 22 cm. da parte delle Province, per i corsi d'acqua ove sono attivi progetti di ripopolamento con ceppi autoctoni selezionati, autorizzati dalle Province stesse)


Trota iridea (compresi ibridi)
cm. 20

Oncorhyncus mykiss


Salmerino di torrente (compresi ibridi)
cm. 22

Salvelinus fontinalis


Temolo
cm. 30

Thymallus thymallus

Carpa erbivora o Amur
cm. 35

Ctenopharyngodon idella


Carpa argentata (Temolo russo)
cm. 35

Hipophtalmichthys nobilis

Carpa testagrossa
cm. 35

Hipophtalmichthys molitrix

Vairone
cm. 12

Leuciscus souffia muticellus

Mugilidi e cefali
cm. 20

Generi Mugil, Chelon, Liza

Luccio
cm. 50

Exos lucius

Cavedano
cm. 20

Leuciscus cephalus

Tinca
cm. 20

Tinca tinca

Barbo
cm. 30

Barbus plebejus

Barbo canino
cm. 20

Barbus meridionalis

Persico reale
cm. 20

Perca fluviatilis

Persico trota
cm. 25

Micropterus salmoides

Anguilla
cm. 40

Anguilla anguilla

Carpa (tutte le forme e varietà)
cm. 35

Cyprinus carpio

Rovella
tutela integrale

Rutilus rubilio

Lasca
cm. 15

Chondrostoma genei

Gobione
cm. 12

Gobio gobio

Triotto
cm. 12

Rutilus erythrophthalmus

Scardola
cm. 20

Scardinius scardata

Tutte le altre specie
cm. 7

 

 

Le lunghezze minime totali sono misurate dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale.

Per quanto riguarda altre specie marine, rinvenibili occasionalmente nelle acque interne, si rimanda alle decisioni della Commissione tecnica regionale.".

14. Alla lettera D) della tabella A, allegata alla L.R. n. 21/2004 dopo le parole: "Persico trota 15 aprile 15 giugno", sono inserite le seguenti:

 


"Lasca

Chondrostoma genei
15 aprile 30 giugno


Cobite

Cobitis tenia bilineata
1° aprile 31 luglio


Barbo

Barbus plebejus
1° aprile 30 giugno


Barbo canino

Barbus meridionalis
1° aprile 30 giugno


Gobione

Gobio gobio
15 aprile 15 giugno


Triotto

Rutilus erythrophthalmus
1° maggio 30 giugno


Scardola

Scardinius scardata
1° maggio 15 luglio".

 

 

15. In caso di modifiche nomenclatoriali, dovute a revisioni o nuovi studi tassonomici, le specie o le sottospecie ricomprese negli allegati A, B, C e D, che cambiano denominazione o classificazione, sono assoggettate alla medesima forma di tutela prevista per il taxon riportato originariamente nella presente legge.

16. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, approva le modifiche agli allegati A, B, C, e D alla presente legge, nel caso di modifiche normative, di nuove conoscenze scientifiche o in base agli esiti del monitoraggio di cui all'articolo 13.


Art. 21
Abrogazioni.

1. Sono abrogati gli articoli 5, 12 e 15 della L.R. n. 9/1984. È altresì soppressa la tabella C della L.R. n. 9/1984.

2. È abrogata la L.R. n. 4/1992 e successive modifiche ed integrazioni.


Art. 22
Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 mediante utilizzo in termini di competenza di quota di euro 100.000,00 dell'U.P.B. 18.107 "Fondo speciale di parte corrente" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2008 ed all'iscrizione in termini di competenza del medesimo importo nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2009 nell'Area IV "Ambiente" all'U.P.B. 4.101 "Interventi e studi in materia di tutela ambientale".

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

 


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.


Allegato A

(art. 15)

 


Specie vegetali [1]

 


Nome scientifico
Nome italiano

Alkanna tinctoria Tausch
Arganetta azzurra

Allium acutiflorum Loisel.
Aglio occidentale

Allium narcissiflorum Vill.
Aglio piemontese

Allium pendulinum Ten.
Aglio pendulo

Allium suaveolens Jacq.
Aglio odoroso

Anagallis tenella (L.) L.
Centonchio palustre

Anagyris foetida L.
Legno-puzzo

Aquilegia species
Aquilegia

Arenaria bertolonii Fiori
Arenaria di Bertoloni

Armeria seticeps Rchb.
Spillone peduncolato

Artemisia arborescens L.
Assenzio arbustivo

Asplenium petrarchae (Guérin) DC.
Asplenio di Petrarca

Aster alpinus L.
Astro alpino

Baldellia ranunculoides (L.) Parl.
Mestolaccia ranunculoide

Ballota frutescens (L.) Woods
Cimiciotta spinosa

Campanula isophylla Moretti
Campanula del Finalese

Charybdis maritima (L.) Speta
Scilla marittima

Centaurea veneris ( Sommier) Beguinot
Fiordaliso di Porto Venere

Convolvulus sabatius Viv.
Convolvolo savonese

Cyclamen species
Ciclamino

Digitalis grandiflora Mill.
Digitale gialla grande

Digitalis purpurea L.
Digitale rossa

Dictamnus albus L.
Dittamo

Drosera rotundifolia L.
Rosolida

Epipactis palustris (L.) Crantz
Elleborina palustre

Eryngium spinalba Vill.
Regina delle Alpi

Eryngium maritimum L.
Calcatreppola marina

Fritillaria species
Fritillaria

Globularia incanescens Viv.
Vedovella delle Apuane

Goodyera repens (L.) R. Br.
Goodiera

Herminium monorchis (L.) R. Br.
Orchidea a bulbo

Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank & Mart.
Licopodio abietino

Hydrocharis morsus-ranae L.
Morso di rana

Isoëtes duriei Bory
Isoete di Durieu

Juniperus phoenicea L.
Ginepro fenicio

Juniperus thurifera L.
Ginepro turifero

Knautia mollis Jord.
Ambretta delle Alpi Marittime

Lathraea clandestina L.
Latrea clandestina

Lavatera maritima Gouan
Malvone delle rupi

Leontopodium alpinum Cass.
Stella alpina

Leucobryum glaucum (Hedw.) Aengstr.
Leucobryum

Leuzea conifera (L.) DC.
Fiordaliso ovoide

Lilium species
Giglio rosso, Giglio di S. Giovanni

Limonium avei (De Not.) Brullo et Erben
Statice di De Notaris

Limonium cordatum (L.) Miller
Statice cordato

Linum austriacum L. subsp. collinum (Boiss.) Nyman
Lino collinare

Lotus creticus L.
Ginestrino delle spiagge

Lotus cytisoides L.
Ginestrino delle scogliere

Lycopodiella inundata (L.) Holub
Licopodio inondato

Lycopodium species
Licopodio

Medicago marina L.
Erba medica marina

Menyanthes trifoliata L.
Trifoglio fibrino

Moehringia lebrunii Merxm.
Moheringia di Lebrun

Moehringia sedoides (Pers.) Loisel.
Moehringia a foglie di Sedum

Nigritella species
Nigritella

Onosma fastigiata (Br.-Bl.) Lacaita
Viperina ligure

Ophrys species
Ofride

Ophioglossum sp.
Ofioglosso

Oxytropis helvetica Scheele
Astragalo di Gaudin

Paeonia species
Peonia

Pancratium maritimum L.
Giglio delle spiagge

Phyteuma cordatum Balbis
Raponzolo di Balbis

Pinguicula species
Pinguicola, Erba unta

Primula marginata Curtis
Primula impolverata

Pteris cretica L.
Pteride di Creta

Pulsatilla species
Pulsatilla, Anemone alpino

Romulea sp.
Zafferanino

Sagittaria sagittifolia L.
Sagittaria comune

Silene badaroi Breistr.
Silene di Badarò

Soldanella alpina L.
Soldanella

Sphagnum species
Sfagno

Teucrium lucidum L.
Camedrio lucido

Thymelaea dioica (Gouan) All.
Timelea ligure

Thymelaea hirsuta L. Endl.
Timelea barbosa

Tulipa species
Tulipano selvatico

Viola biflora L.
Viola gialla

Viola jordanii Hanry
Viola di Jordan

Viola valderia All.
Viola di Valdieri

Woodsia alpina (Bolton) Gray
Felcetta alpina

Jovibarba allionii (Jordan et Fourr) D.A. Webb
Semprevivo giallo di Allioni

Saxifraga caesia L.
Sassifraga verdeazzurra

Saxifraga callosa Sm.
Sassifraga meridionale

Saxifraga oppositifolia L.
Sassifraga a foglie opposte

Saxifraga cochlearis Reichenb.
Sassifraga a foglie di cucchiaio

Sempervivum arachnoideum L.
Semprevivo ragnateloso

Sempervivum calcareum Jordan
Semprevivo calcareo

Sempervivum tectorum L.
Semprevivo maggiore

 

 


[1] L'allegato A, in aggiunta alle specie riportate nel seguente elenco, comprende tutte le specie vegetali ricomprese negli allegati II e IV della Direttiva 92/43/CEE e successive modificazioni ed integrazioni.

 

 

Allegato B

(articolo 15)

 


Specie vegetali

 


Nome scientifico
Nome italiano

Alchemilla transiens (Buser) Buser
Alchemilla

Alyssum bertolonii Desv.
Alisso di Bertoloni

Aphyllanthes monspeliensis L.
Afillante

Arnica montana L.
Arnica

Asplenium fontanum (L.) Bernh.
Asplenio delle fonti

Asplenium cuneifolium Viv
Asplenio delle serpentiniti

Bupleurum petraeum L.
Bupleuro delle rocce

Cardamine chelidonia L.
Billeri celidonia

Cardamine plumieri Vill.
Billeri di Plumier

Carduus carduelis (L.) Gren.
Cardo frizzolato

Carex ferruginea Scop. subsp. macrostachys (Bertol.) Arcang.
Carice delle Apuane

Carex fimbriata Schkuhr
Carice sfrangiata

Cheilanthes maderensis Lowe
Felcetta di Madera

Cheilanthes tinaei Tod.
Felcetta di Tineo

Cephalaria alpina (L.) Roem. & Schult.
Vedovina alpina

Cerastium utriense G. Barberis
Peverina di Voltri

Cirsium morisianum Rchb.
Cardo di Moris

Cirsium tuberosum (L.) All.
Cardo tuberoso

Cladium mariscus (L.) Pohl
Falasco

Convallaria majalis L.
Mughetto

Convolvulus siculus L.
Convolvolo siculo

Crepis albida Vill.
Radicchiella iberica

Crepis nicaeensis Balb.
Radicchiella di Nizza

Crocus ligusticus Mariotti
Zafferano ligure

Crocus versicolor Ker Gawl.
Zafferano della Riviera

Dactylorhiza species
Orchidea selvatica

Daphne species
Dafne

Dianthus furcatus Balb.
Garofano forcato

Dryopteris oreades Fomin
Felce abbreviata

Echinops ritro L.
Cardo pallottola

Erica cinerea L.
Erica cinerea

Erigeron gaudinii Brügger
Cèspica di Gaudin

Eriophorum species
Pennacchi

Erythronium dens-canis L.
Dente di cane

Euphorbia biumbellata Poiret
Euforbia a doppia ombrella

Euphorbia hyberna L. subsp. canuti (Parl.) Tutin
Euforbia irlandese di Canut

Euphorbia hyberna L. subsp. insularis (Boiss.) Briq.
Euforbia irlandese delle isole

Euphorbia segetalis L.
Euforbia delle messi

Euphorbia serrata L.
Euforbia dentata

Euphorbia terracina L.
Euforbia di Terracina

Euphorbia valliniana Belli
Euforbia di Vallino

Fuirena pubescens (Poir.) Kunth
Lisca pubescente

Galantus nivalis L.
Bucaneve

Galium obliquum Vill.
Caglio obliquo

Galium scabrum L.
Caglio ellittico

Genista hispanica L.
Ginestra ispanica

Genista salzmanni D.C. (incl. G. desoleana Valsecchi)
Ginestra di Salzmann

Gentiana species
Genziana

Gentianella species
Genzianella

Globularia alypum L.
Vedovella cespugliosa

Globularia repens Lam.
Vedovella minore

Halimium halimifolium (L.) Willk.
Cisto giallo

Helianthemum lunulatum (All.) DC.
Eliantemo ligure

Hyacinthoides italica (L.) Rothm
Scilla italica

Hyssopus officinalis L.
Issopo

Iberis sempervirens L.
Iberide sempreverde

Ilex aquifolium L.
Agrifoglio

Iris species
Giaggiolo selvatico

Juncus filiformis L.
Giunco filiforme

Juncus fontanesii J. Gay
Giunco di Desfontaines

Juncus trifidus L.
Giunco trifido

Juniperus communis L.
Ginepro

Juniperus oxycedrus L.
Ginepro rosso

Kundmannia sicula (L.) DC.
Kundmannia

Lamium orvala L.
Falsa ortica maggiore

Lavatera arborea L.
Lavatera maggiore

Leucanthemum coronopifolium Vill. ceratophylloides (All.) Vogt et Greuter
Margherita laciniata

Leucanthemum subglaucum De Laramb.
Margherita ottoploide

Leucanthemum virgatum (Desr.) Clos
Margherita discoidea

Leucojum vernum L.
Campanelle

Linaria angustissima (Loisel.) Borbás
Linaiola italica

Ludwigia palustris (L.) Elliot
Porracchia dei fossi

Luzula spicata (L.) DC. mutabilis Chrtek et Krisa
Erba lucciola pendula

Lycopodium annotinum L.
Licopodio annotino

Lythrum junceum Banks et Sol.
Salcerella meridionale

Medicago disciformis DC.
Erba medica disciforme

Micromeria marginata (Sm.) Chater
Issopo delle Alpi Marittime

Minuartia capillacea (All.) Graebn.
Minuartia capillare

Minuartia rupestris (Scop.) Schinz et Thell.
Minuartia rupestre

Moricandia arvensis (L.) DC.
Moricandia comune

Narcissus species
Narciso

Oenothera marinellae Soldano
Enotera di Marinella

Onosma helvetica Boiss. em. Teppner
Viperina svizzera

Orchis species sensu latissimo (incluse Anacamptis,Traunsteinera)
Orchidea selvatica

Orobanche bartlingii Griseb. = O. alsatica Kirschl.
Succiamele della cervaria

Pedicularis species
Pedicolare

Periploca graeca L.
Periploca

Plantago atrata Hoppe subsp. fuscescens (Jord.) Pilg.
Piantaggine rossastra

Polygonum robertii Loisel.
Poligono di Robert

Potentilla detommasii Ten.
Cinquefoglia di De Tommasi

Potentilla saxifraga Ardoino ex De Not.
Cinquefoglia sassifraga

Prunella hyssopifolia L.
Prunella a foglie strette

Quercus suber L.
Quercia da sughero

Ranunculus flammula L.
Ranucolo delle passere

Ranunculus gramineus L.
Ranuncolo gramineo

Ranunculus reptans L.
Ranuncolo reptante

Rhynchospora alba (L.) Vahl
Rincospora chiara

Rhaponticum heleleniifolium Gren. et Godr. bicknellii (Briq.) Greuter
Fiordaliso rapontico

Ruscus aculeatus L.
Pungitopo

Ruscus hypoglossum L.
Pungitopo maggiore

Santolina ligustica Arrigoni
Crespolina ligure

Scilla bifolia L.
Scilla bifoglia

Sedum fragrans 't Hart
Semprevivo odoroso

Sedum monregalense Balb.
Semprevivo di Mondovì

Serapias species
Serapide

Sesleria uliginosa Opiz
Sesleria delle paludi

Silene campanula Pers.
Silene campanula

Silene niceensis All.
Silene di Nizza

Sorbus chamaemespilus (L.) Crantz
Sorbo alpino

Stipa juncea L.
Lino delle fate giunchiforme

Taxus baccata L.
Tasso

Teesdalia nudicaulis (L.) R. Br.
Teesdalia a stelo nudo

Trichophorum cespitosum (L.) Hartm.
Tricoforo cespuglioso

Triglochin palustre L.
Giuncastrello alpino

Trollius europaeus L.
Botton d’oro

Utricularia species
Erba vescica

Veronica allionii Vill.
Veronica di Allioni

Vicia benghalensis L.
Veccia rosso-nera

Viola bertolonii Pio emend. Merxm. et W. Lippert
Viola di Bertoloni

Viola calcarata L. subsp. cavillieri (W.Becker) Merxm. et W.Lippert
Viola di Cavillier

Viola palustris L.
Viola delle paludi

 

 

Allegato C

(articolo 16)

 


Specie animali

 


Nome scientifico
Nome italiano

Muscardinus avellanarius
Moscardino

Mustela putorius
Puzzola

Rana ridibunda
Rana verde maggiore

Corallium rubrum
Corallo rosso

Coronella girondica
Colubro di Riccioli

Natrix maura
Biscia viperina

Natrix natrix
Biscia d’acqua

Malpolon monspessulanus
Colubro lacertino

Chalcides striatus
Gongilo

Chalcides chalcides
Luscengola

Anguis fragilis
Orbettino

Timon lepidus
Lucertola ocellata

Hemidactylus turcicus
Geco verrucoso

Tarentola mauritanica
Geco comune

Rana esculenta
Rana verde minore

Rana temporaria
Rana temporaria

Pelodytes punctatus
Pelodite puntaggiato

Bufo bufo
Rospo comune

Triturus alpestris
Tritone alpestre

Triturus vulgaris
Tritone punteggiato

Salamandra salamandra
Salamandra pezzata

Helix pomatia
Chiocciola delle vigne

Unio elongatulus
Cozza di fiume

Unio mancus
Cozza d’acqua dolce

Onychogompus uncatus
Libellula

Maculinea rebeli
Farfalla

Potamon fluviatile
Granchio di fiume

Salaria fluviatilis
Cagnetta

Phoxinus phoxinus
Sanguinerola

Gasterosteus aculeatus
Spinarello

Lanius senator (Linnaeus, 1758)
Averla capirossa

Lanius excubitor (Linnaeus, 1758)
Averla maggiore

Monticola saxatilis (Linnaeus, 1766)
Codirossone

Cinclus cinclus (Linnaeus, 1758)
Merlo acquaiolo

Hirundo daurica (Linnaeus, 1771)
Rondine rossiccia

Picoides minor (Linnaeus, 1758)
Picchio rosso minore

Apus pallidus (Shelley, 1870)
Rondone pallido

Lepus timidus
Lepre bianca

Martes martes
Martora

Helix aspersa
Chiocciola

Elaphe scalaris
Colubro bilineato

Jynx torquilla
Torcicollo

Otus scopus
Assiolo

Tyto alba
Barbagianni

Sylvia hortensis
Bigia grossa

Oenanthe hispanica
Monachella


Allegato D

(articolo 17)

 


Pesci

 


Nome scientifico
Nome italiano

Alosa fallax nilotica
Cheppia

Salmo macrostigma
Trota macrostigma

Salmo marmoratus
Trota marmorata

Barbus plebejus
Barbo

Barbus meridionalis
Barbo canino

Chondrostoma genei
Lasca

Leuciscus souffia muticellus
Vairone

Cobitis tenia bilineata
Cobite

Rutilus rubilio
Rovella

Thymallus Thymallus
Temolo


 

Allegato E

(articolo 20)

 


Individuazione ente gestore per ciascun sito della rete natura 2000

 


Siti di Importanza Comunitaria

 


CODICE SIC
NOME SIC
ENTE GESTORE

IT1313712
CIMA DI PIANO CAVALLO – BRIC CORNIA
ENTE PARCO DELLE ALPI LIGURI

IT1314609
M. MONEGA – M. PREARBA
ENTE PARCO DELLE ALPI LIGURI

IT1314610
M. SACCARELLO – M. FRONTÈ
ENTE PARCO DELLE ALPI LIGURI

IT1314611
M. GERBONTE
ENTE PARCO DELLE ALPI LIGURI

IT1314723
CAMPASSO – GROTTA SGARBU DU VENTU
PROVINCIA IMPERIA

IT1315313
GOUTA – TESTA D’ALPE – VALLE BARBAIRA
ENTE PARCO DELLE ALPI LIGURI

IT1315407
M. CEPPO
ENTE PARCO DELLE ALPI LIGURI

IT1315408
LECCETA DI LANGAN
PROVINCIA DI IMPERIA

IT1315421
M. TORAGGIO – M. PIETRAVECCHIA
ENTE PARCO DELLE ALPI LIGURI

IT1315503
M. CARPASINA
PROVINCIA DI IMPERIA

IT1315504
BOSCO DI REZZO
ENTE PARCO DELLE ALPI LIGURI

IT1315602
PIZZO DI EVIGNO
REGIONE LIGURIA

IT1315714
M. ABELLIO
PROVINCIA DI IMPERIA

IT1315715
CASTEL D APPIO
PROVINCIA DI IMPERIA

IT1315716
ROVERINO
PROVINCIA DI IMPERIA

IT1315717
M. GRAMMONDO – TORRENTE BEVERA
PROVINCIA DI IMPERIA

IT1315719
TORRENTE NERVIA
PROVINCIA DI IMPERIA

IT1315720
FIUME ROIA
PROVINCIA DI IMPERIA

IT1315805
BASSA VALLE ARMEA
PROVINCIA DI IMPERIA

IT1315806
M. NERO – M. BIGNONE
PROVINCIA DI IMPERIA

IT1315922
POMPEIANA
PROVINCIA DI IMPERIA

IT1316001
CAPO BERTA
PROVINCIA DI IMPERIA

IT1316118
CAPO MORTOLA
UNIVERSITÀ GENOVA

IT1320425
PIANA CRIXIA
COMUNE DI PIANA CRIXIA

IT1321205
ROCCHETTA CAIRO
PROVINCIA DI SAVONA

IT1321313
FORESTA DELLA DEIVA – TORRENTE ERRO
ENTE PARCO DEL BEIGUA

IT1322122
CROCE DELLA TIA – RIO BARCHEI
PROVINCIA DI SAVONA

IT1322216
RONCO DI MAGLIO
PROVINCIA DI SAVONA

IT1322217
BRIC TANA – BRIC MONGARDA
COMUNE DI MILLESIMO

IT1322219
TENUTA QUASSOLO
PROVINCIA DI SAVONA

IT1322223
CAVE FERECCHI
PROVINCIA DI SAVONA

IT1322304
ROCCA DELL’ADELASIA
PROVINCIA DI SAVONA

IT1322326
FORESTA CADIBONA
PROVINCIA DI SAVONA

IT1323014
M. SPINARDA – RIO NERO
PROVINCIA DI SAVONA

IT1323021
BRIC ZERBI
PROVINCIA DI SAVONA

IT1323112
M. CARMO – M. SETTEPANI
PROVINCIA DI SAVONA

IT1323115
LAGO DI OSIGLIA
PROVINCIA DI SAVONA

IT1323201
FINALESE – CAPO NOLI
PROVINCIA DI SAVONA

IT1323202
ISOLA BERGEGGI – PUNTA PREDANI
COMUNE DI BERGEGGI

IT1323203
ROCCA DEI CORVI – MAO – MORTOU
PROVINCIA DI SAVONA

IT1323920
M. GALERO
PROVINCIA DI SAVONA

IT1324007
M. CIAZZE SECCHE
PROVINCIA DI SAVONA

IT1324011
M. RAVINET – ROCCA BARBENA
PROVINCIA DI SAVONA

IT1324818
CASTEL ERMO – PESO GRANDE
REGIONE LIGURIA

IT1324896
LERRONE- VALLONI
PROVINCIA DI SAVONA

IT1324908
ISOLA GALLINARA
COMUNE DI ALBENGA

IT1324909
TORRENTE ARROSCIA E CENTA
PROVINCIA DI SAVONA

IT1324910
M. ACUTO – POGGIO GRANDE – RIO TORSERO
PROVINCIA DI SAVONA

IT1325624
CAPO MELE
PROVINCIA DI SAVONA

IT1330213
CONGLOMERATO DI VOBBIA
ENTE PARCO ANTOLA

IT1330223
RIO DI VALLENZONA
ENTE PARCO ANTOLA

IT1330620
PIAN DELLA BADIA
ENTE PARCO BEIGUA

IT1330905
PARCO DELL’ANTOLA
ENTE PARCO ANTOLA

IT1330925
RIO PENTEMINA
ENTE PARCO ANTOLA

IT1331012
L. MARCOTTO – ROCCABRUNA – GIFARCO – L. d. NAVE
PROVINCIA DI GENOVA

IT1331019
L. BRUGNETO
ENTE PARCO ANTOLA

IT1331104
PARCO DELL’AVETO
ENTE PARCO AVETO

IT1331402
BEIGUA – M. DENTE – GARGASSA – PAVAGLIONE
ENTE PARCO DEL BEIGUA

IT1331501
PRAGLIA – PRACABAN – M. LECO – P. MARTIN
ENTE PARCO DEL BEIGUA

IT1331606
TORRE QUEZZI
PROVINCIA DI GENOVA

IT1331615
M. GAZZO
PROVINCIA DI GENOVA

IT1331718
M. FASCE
PROVINCIA DI GENOVA

IT1331721
VAL NOCI – TORRENTE GEIRATO – ALPESISA
PROVINCIA DI GENOVA

IT1331810
M. RAMACETO
ENTE PARCO AVETO

IT1331811
M. CAUCASO
PROVINCIA DI GENOVA

IT1331909
M. ZATTA – P.so DEL BOCCO – P.so CHIAPPARINO – M. BOSSEA
ENTE PARCO AVETO

IT1332603
PARCO DI PORTOFINO
ENTE PARCO PORTOFINO

IT1332614
PINETA – LECCETA DI CHIAVARI
ENTE PARCO PO RTOFINO

IT1332622
RIO TUIA – MONTALLEGRO
ENTE PARCO PO RTOFINO

IT1332717
FOCE E MEDIO CORSO DEL FIUME ENTELLA
PROVINCIA DI GENOVA

IT1333307
PUNTA BAFFE – PUNTA MONEGLIA – VAL PETRONIO
PROVINCIA DI GENOVA

IT1333308
PUNTA MANARA
PROVINCIA DI GENOVA

IT1333316
ROCCHE DI S. ANNA – VALLE DEL FICO
PROVINCIA DI GENOVA

IT1342806
M. VERRUGA – M. ZENONE – ROCCAGRANDE – M. PU
REGIONE LIGURIA

IT1342813
RIO BORSA – T. VARA
PROVINCIA DELLA SPEZIA

IT1342824
RIO DI COLLA
PROVINCIA DELLA SPEZIA

IT1342907
M. ANTESSIO – CHIUSOLA
PROVINCIA DELLA SPEZIA

IT1342908
MONTE GOTTERO – PASSO DEL LUPO
PROVINCIA DELLA SPEZIA

IT1343412
DEIVA-BRACCO-PIETRA DI VASCA-MOLA
REGIONE LIGURIA

IT1343415
GUAITAROLA
PROVINCIA DELLA SPEZIA

IT1343419
M. SERRO
PROVINCIA DELLA SPEZIA

IT1343425
RIO DI AGNOLA
PROVINCIA DELLA SPEZIA

IT1343502
PARCO DELLA MAGRA – VARA
ENTE PARCO MONTEMARCELLO MAGRA

IT1343511
M. CORNOVIGLIO – M. FIORITO – M. DRAGNONE
PROVINCIA DELLA SPEZIA

IT1343518
GRUZZA DI VEPPO
PROVINCIA DELLA SPEZIA

IT1343520
ZONA CARSICA CASSANA
PROVINCIA DELLA SPEZIA

IT1343526
TORRENTE MANGIA
PROVINCIA DELLA SPEZIA

IT1344210
PUNTA MESCO
ENTE PARCO NAZIONALE DELLE CINQUE TERRE

IT1344216
COSTA DI BONASSOLA – FRAMURA
PROVINCIA DELLA SPEZIA

IT1344321
ZONA CARSICA PIGNONE
PROVINCIA DELLA SPEZIA

IT1344323
COSTA RIOMAGGIORE – MONTEROSSO
ENTE PARCO NAZIONALE DELLE CINQUE TERRE

IT1344422
BRINA E NUDA DI PONZANO
PROVINCIA DELLA SPEZIA

IT1345005
PORTOVENERE – RIOMAGGIORE – S.BENEDETTO
ENTE PARCO NAZIONALE CINQUE TERRE / COMUNE DI PORTOVENERE

IT1345101
PIANA DEL MAGRA
ENTE PARCO MONTEMARCELLO MAGRA

IT1345103
ISOLE TINO-TINETTO
COMUNE DI PORTOVENERE

IT1345104
ISOLA PALMARIA
COMUNE DI PORTOVENERE

IT1345109
MONTEMARCELLO
ENTE PARCO MONTEMARCELLO MAGRA

IT1345114
COSTA DI MARALUNGA
ENTE PARCO MONTEMARCELLO MAGRA

IT1315670
FONDALI C. BERTA – DIANO MARINA – CAPO MIMOSA
REGIONE LIGURIA

IT1315971
FONDALI PORTO MAURIZIO – S. LORENZO AL MARE – TORRE DEI MARMI
REGIONE LIGURIA

IT1315972
FONDALI RIVA LIGURE – CIPRESSA
REGIONE LIGURIA

IT1315973
FONDALI ARMA DI TAGGIA – PUNTA S. MARTINO
REGIONE LIGURIA

IT1316175
FONDALI CAPO MORTOLA – SAN GAETANO
UNIVERSITA’ DI GENOVA

IT1316274
FONDALI S. REMO - ARZIGLIA
REGIONE LIGURIA

IT1322470
FONDALI VARAZZE - ALBISOLA
REGIONE LIGURIA

IT1323271
FONDALI NOLI - BERGEGGI
COMUNE DI BERGEGGI

IT1324172
FONDALI FINALE LIGURE
REGIONE LIGURIA

IT1324973
FONDALI LOANO - ALBENGA
REGIONE LIGURIA

IT1324974
FONDALI S. CROCE - GALLINARA -CAPO LENA
REGIONE LIGURIA

IT1325675
FONDALI CAPO MELE - ALASSIO
REGIONE LIGURIA

IT1332477
FONDALI ARENZANO - PUNTA IVREA
REGIONE LIGURIA

IT1332575
FONDALI NERVI - SORI
REGIONE LIGURIA

IT1332576
FONDALI BOCCADASSE - NERVI
REGIONE LIGURIA

IT1332673
FONDALI GOLFO DI RAPALLO
REGIONE LIGURIA

IT1332674
FONDALI M. PORTOFINO
CONS ORZIO GESTIONE AREA MARINA PROTETTA DI PORTOFINO

IT1333369
FONDALI PUNTA DI MONEGLIA
REGIONE LIGURIA

IT1333370
FONDALI PUNTA BAFFE
REGIONE LIGURIA

IT1333371
FONDALI PUNTA MANARA
REGIONE LIGURIA

IT1333372
FONDALI PUNTA SESTRI
REGIONE LIGURIA

IT1343474
FONDALI PUNTA APICCHI
REGIONE LIGURIA

IT1344270
FONDALI PUNTA MESCO - RIO MAGGIORE
PARCO NAZIONALE CINQUE TERRE

IT1344271
FONDALI PUNTA PICETTO
REGIONE LIGURIA

IT1344272
FONDALI PUNTA LEVANTO
REGIONE LIGURIA

IT1344273
FONDALI ANZO
REGIONE LIGURIA

 

 

Zone di Protezione Speciale

 


CODICE ZPS
NOME ZPS
ENTE GESTORE

IT1313776
PIANCAVALLO
ENTE PARCO ALPI LIGURI

IT1314677
SACCARELLO - GARLENDA
ENTE PARCO ALPI LIGURI

IT1314678
SCIORELLA
ENTE PARCO ALPI LIGURI

IT1314679
TORAGGIO - GERBONTE
ENTE PARCO ALPI LIGURI

IT1315380
TESTA D’ALPE - ALTO
ENTE PARCO ALPI LIGURI

IT1315481
CEPPO - TOMENA
ENTE PARCO ALPI LIGURI

IT1331578
BEIGUA - TURCHINO
ENTE PARCO BEIGUA