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Il Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato
TITOLO I Disposizioni generali Art. 1 1. La Regione Liguria, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e successive modifiche ed integrazioni ed in conformità alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici e successive modifiche ed integrazioni, persegue la tutela e la valorizzazione della biodiversità. La Regione tutela, in particolare, la diversità: a) delle specie animali e delle specie vegetali selvatiche; b) degli habitat; c) di altre forme naturali del territorio. 2. La Regione nel perseguimento delle finalità di cui al comma 1: a) riconosce gli habitat naturali e seminaturali, la flora, la fauna e le forme naturali del territorio quali beni di rilevante interesse pubblico; b) garantisce il mantenimento o all'occorrenza il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario, nonché dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie tutelate nella loro area di ripartizione naturale; c) concorre alla formazione della rete ecologica europea, denominata "Natura 2000", costituita da Zone speciali di conservazione (ZSC), Zone di protezione speciale (ZPS), Siti di importanza comunitaria (SIC) e proposte di Siti di importanza comunitaria (pSIC); d) istituisce la rete ecologica regionale, costituita dalla rete Natura 2000, dalle aree di collegamento ecologico funzionale, di cui agli articoli 3 e 10 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e successive modifiche ed integrazioni, dalle aree protette e da eventuali altre aree di rilevante interesse naturalistico regionale. 3. La Regione persegue le finalità di cui alla presente legge tenendo conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, sia regionali che locali, nel rispetto del principio dello sviluppo sostenibile. Art. 2 1. Sono, in particolare, di competenza della Regione: a) l'individuazione, l'approvazione e la modifica dei pSIC e delle ZPS, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. n. 357/1997 e successive modifiche ed integrazioni; b) l'elaborazione e l'approvazione delle misure di conservazione; c) l'espressione del parere in sede di approvazione degli eventuali piani di gestione dei siti della rete Natura 2000, secondo le modalità indicate nella presente legge; d) l'elaborazione di criteri, linee guida e procedure per la gestione e il monitoraggio dei siti della rete ecologica regionale; e) la definizione dei criteri, delle linee guida e delle procedure sulla base dei quali effettuare la valutazione di incidenza dei piani, dei progetti e interventi di cui all'articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997 e successive modifiche ed integrazioni; f) l'individuazione degli enti gestori dei siti rete Natura 2000; g) il coordinamento del monitoraggio di cui all'articolo 7 del D.P.R. n. 357/1997 e successive modifiche ed integrazioni; h) il coordinamento della gestione dei siti della rete Natura 2000 al fine della verifica di efficacia e del mantenimento della coerenza ecologica della rete Natura 2000 e per il perseguimento di uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie tutelate; i) l'individuazione degli interventi per la conservazione delle biocenosi ed in particolare delle specie naturali a rischio di estinzione o particolarmente minacciate, anche promuovendo studi ed interventi volti alla conservazione; j) l'incentivazione delle attività didattico-divulgative volte alla conoscenza delle specie oggetto di tutela; k) il coordinamento della diffusione delle informazioni relative alla rete ecologica regionale; l) l'individuazione delle misure di salvaguardia a cui sottoporre le specie naturali maggiormente minacciate o vulnerabili e i relativi habitat; m) l'individuazione delle misure relative ai prelievi delle specie di flora e fauna selvatiche disciplinate dalla presente legge; n) l'approvazione delle cartografie riportanti la presenza di habitat e specie di valenza naturalistica. Art. 3 1. La Giunta regionale istituisce la rete ecologica regionale costituita dall'insieme dei siti della rete Natura 2000, dalle aree protette e dalle aree di collegamento ecologico-funzionali che risultano di particolare importanza per la conservazione, migrazione, distribuzione geografica e scambio genetico di specie selvatiche. 2. La Regione, mediante la rete ecologica regionale, persegue, in particolare, i seguenti obiettivi: a) mantenere o recuperare la funzionalità degli ecosistemi sul territorio regionale; b) assicurare la coerenza ecologica della rete Natura 2000 in applicazione della direttiva 92/43/CEE e successive modifiche ed integrazioni, evitando la frammentazione ambientale relativamente agli habitat peculiari delle specie oggetto di conservazione di ciascun sito rete Natura 2000; c) favorire la connettività ecologica fra le popolazioni delle specie di interesse comunitario entro e fra i siti della rete Natura 2000. TITOLO II Strumenti di tutela Art. 4 1. La Regione, sentiti gli enti gestori dei siti rete Natura 2000, elabora e adotta, con deliberazione della Giunta regionale, sulla base dei criteri e linee guida del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i SIC e le relative aree di collegamento ecologico-funzionali, le misure di conservazione di cui all'articolo 4 del D.P.R. n. 357/1997 e successive modifiche ed integrazioni, prevedendo, altresì, eventuali procedure semplificate per la Valutazione di incidenza di cui all'articolo 6, in relazione a specifiche misure di conservazione. 2. Le misure di conservazione sono depositate presso la Regione e pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e sul sito informatico della stessa affinché chiunque vi abbia interesse possa prenderne visione e presentare osservazioni scritte nei successivi trenta giorni. 3. La Giunta regionale si esprime sulle osservazioni pervenute entro i successivi sessanta giorni e, sentita la Commissione consiliare competente, trasmette le misure di conservazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai fini dell'adozione del decreto di designazione delle ZSC. 4. Entro sei mesi dalla designazione delle ZSC, di cui al comma 3, la Giunta regionale approva le misure di conservazione. 5. La Regione approva, altresì, con proprio regolamento, le misure di conservazione delle ZPS. 6. Le misure di conservazione approvate sono immediatamente efficaci e vincolanti e prevalgono, nei casi previsti nelle medesime, sugli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica di qualsiasi livello vigenti o adottati. 7. La delibera di approvazione delle misure di conservazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria. Le misure di conservazione sono pubblicate sul sito informatico regionale. 8. La Giunta regionale individua i siti per i quali sia necessaria l'adozione di un Piano di gestione, ove le misure di conservazione non siano valutate sufficienti a garantire il raggiungimento degli obiettivi di conservazione previsti dalla direttiva 92/43/CEE e successive modifiche ed integrazioni, sentiti gli enti gestori dei siti rete Natura 2000. Art. 5 1. Nel caso di cui all'articolo 4, comma 8, il Piano di gestione del sito è predisposto dal relativo ente di gestione, che procede all'elaborazione in modo specifico od integrato ad altri piani di sviluppo conformemente alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat e delle specie di interesse comunitario. 2. Il Piano di gestione è redatto secondo le linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 adottate con D.M. 3 settembre 2002 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000). La Giunta regionale specifica, attraverso linee guida, indirizzi e criteri, ulteriori contenuti e modalità per la predisposizione del Piano. 3. Il Piano è adottato dall'ente gestore e depositato per trenta giorni nella propria sede e contestualmente pubblicato all'albo pretorio dei comuni interessati per trenta giorni consecutivi, entro i quali chiunque vi abbia interesse può prenderne visione e presentare all'ente gestore osservazioni scritte. 4. Nei successivi quarantacinque giorni l'ente gestore si esprime sulle osservazioni presentate e, nei quindici giorni successivi, trasmette il Piano alla Giunta regionale che esprime parere vincolante entro sessanta giorni. L'ente gestore approva il Piano entro i successivi trenta giorni. Il Piano approvato in difformità dal parere regionale è nullo. 5. I Piani di gestione entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria. 6. I Piani di gestione sono aggiornati con cadenza settennale. Tale aggiornamento può essere anticipato in relazione agli esiti del monitoraggio di cui all'articolo 13. Art. 6 1. L'approvazione di piani, progetti e interventi che interessano i siti della rete Natura 2000 è condizionata all'esito favorevole della valutazione di incidenza, fatti salvi i casi previsti dall'articolo 5, commi 9 e 10, del D.P.R. n. 357/1997 e successive modifiche ed integrazioni. La Valutazione di incidenza, ove richiesta in base ai criteri di cui al comma 2, costituisce parte integrante del procedimento ordinario di autorizzazione o approvazione. I provvedimenti di autorizzazione o approvazione adottati senza la previa Valutazione di incidenza, ove richiesta, sono nulli. 2. La Giunta regionale, in conformità alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 357/1997 e successive modifiche ed integrazioni, approva i criteri, le linee guida e le procedure per l'applicazione della Valutazione di incidenza. 3. Al fine di consentire lo svolgimento delle attività di coordinamento regionale in materia, gli enti competenti alla Valutazione di incidenza trasmettono alla Regione, entro centoventi giorni, gli esiti di ogni Valutazione di incidenza, nonché una relazione annuale contenente la lista delle valutazioni rese. Art. 7 1. Sono soggetti a Valutazione di incidenza i Piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i Piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti, che interessano i siti della rete Natura 2000, tenuto conto degli specifici obiettivi di conservazione. 2. La procedura di Valutazione di incidenza dei Piani è ricompresa nell'ambito della procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto stabilito dalle norme regionali in materia. Art. 8 1. La Valutazione di incidenza di progetti e interventi, condotta nel rispetto dei criteri, delle linee guida e delle procedure di cui all'articolo 6, nonché sulla base delle misure di conservazione e degli eventuali Piani di gestione, è effettuata: a) dai soggetti gestori dei siti rete Natura 2000 individuati dalla presente legge; b) dalla Regione nei casi di cui all'articolo 9. 2. Sono soggetti a Valutazione di incidenza, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei siti della rete Natura 2000, gli interventi ed i progetti che interessano i siti della rete Natura 2000 suscettibili di determinare, direttamente o indirettamente, incidenze significative sulle specie e sugli habitat e che non siano direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente. 3. Sono esclusi dalla Valutazione di incidenza gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, nonché di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche ed integrazioni, a meno che l'oggetto stesso degli interventi di cui sopra non risulti elemento sostanziale per la salvaguardia delle specie per le quali il sito è stato individuato nella rete Natura 2000 dalle misure di conservazione di ciascun sito e/o dall'eventuale Piano di gestione o, in mancanza di questi, dalle schede dati Natura 2000. 4. Nei casi di progetti soggetti a procedura di Valutazione di impatto ambientale (VIA), di cui alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale) e successive modifiche ed integrazioni, che interessano i siti della rete Natura 2000, la Valutazione di incidenza è ricompresa nell'ambito della procedura di VIA che considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie. Art. 9 1. La Valutazione di incidenza è effettuata dalla Regione, secondo le modalità individuate dalla Giunta regionale, nei seguenti casi: a) progetti regionali; b) progetti che coinvolgono più siti rete Natura 2000 con diverso ente gestore; c) qualora vi sia identità fra l'ente proponente di progetti e interventi e l'ente competente ad esprimere la Valutazione di incidenza; d) progetti e interventi ricompresi negli allegati 1, 2 e 3 della L.R. n. 38/1998 e successive modifiche ed integrazioni; e) autorizzazione di interventi e progetti rientranti nei casi previsti dall'articolo 5, commi 9 e 10, del D.P.R. n. 357/1997 e successive modifiche ed integrazioni; f) progetti ed interventi che interessino SIC marini.
Art. 10 1. Alla gestione dei siti rete Natura 2000 sono preposti gli enti gestori delle aree naturali protette, le Province e la Regione. Art. 11 1. Al fine di assicurare il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat naturali e delle specie per i quali sono stati individuati i siti rete Natura 2000, l'ente gestore svolge, in particolare, le seguenti funzioni: a) provvede alla gestione dei siti, garantendo l'attuazione delle misure di conservazione o dei Piani di gestione; b) predispone il Piano di gestione di cui all'articolo 5; c) svolge il monitoraggio degli habitat e delle specie presenti nei siti di competenza sulla base degli indirizzi e criteri individuati dalla Giunta regionale e sulla base della programmazione, di cui alla lettera h), garantendo i necessari raccordi delle attività con l'Osservatorio regionale della biodiversità di cui all'articolo 14; d) emana eventuali disposizioni regolamentari di comportamento e di uso delle risorse territoriali per prevenire danni alla conservazione dei siti, ove necessario; e) effettua la Valutazione di incidenza, nei casi e secondo le modalità previste dalla Regione; f) esercita la vigilanza anche avvalendosi del Corpo forestale dello Stato e degli altri organi di vigilanza che operano in campo ambientale ed assume i provvedimenti sanzionatori previsti dalla presente legge; g) predispone ed invia alla Regione, entro il 30 ottobre di ogni anno, la relazione sulle attività svolte ai sensi del presente articolo; h) effettua ed invia alla Regione, entro il 30 ottobre di ogni anno, la programmazione delle attività previste per l'anno successivo, nonché un rapporto sullo stato di conservazione degli habitat e delle specie e sulle priorità di conservazione da attuare. La Giunta regionale, entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa, esprime un parere vincolante sulla compatibilità del programma delle attività e sulle priorità da attuare, con l'obiettivo della conservazione della coerenza e della funzionalità della rete Natura 2000.
Art. 12 1. La Giunta regionale in caso di accertata e persistente inerzia nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a), b), c), e), f) ed h), previa diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a trenta giorni, esercita il potere sostitutivo nei confronti degli enti gestori dei siti della rete Natura 2000 nominando un commissario ad acta, con oneri a carico dell'ente inadempiente. 2. L'atto di sostituzione è adottato sentito l'ente interessato. Art. 13 1. Le funzioni di monitoraggio, previste dall'articolo 7 del D.P.R. n. 357/1997 e successive modifiche ed integrazioni, sono disciplinate dalla Giunta regionale in conformità con le linee guida definite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 2. Gli enti gestori dei siti rete Natura 2000, nonché gli enti pubblici che raccolgono dati o gestiscono sistemi informativi relativi allo stato di conservazione della biodiversità ligure, sono tenuti a trasmetterli all'Osservatorio ligure della biodiversità di cui all'articolo 14, sulla base degli indirizzi e delle specifiche definite dalla Giunta regionale al fine di implementare il Sistema informativo della biodiversità della Regione Liguria. Art. 14 1. È istituito l'Osservatorio ligure della biodiversità, denominato LIBIOSS, allo scopo di acquisire e di organizzare i dati inerenti il monitoraggio dello stato di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario, nazionale e regionale raccolti dai vari soggetti che operano sul territorio ligure. Tali dati fanno parte del Sistema informativo regionale della biodiversità che è parte del Sistema informativo regionale ambientale della Liguria (SIRAL), di cui alla legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo ordinamento dell'ARPAL e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale) e successive modifiche ed integrazioni. 2. L'Osservatorio regionale della biodiversità è gestito da ARPAL ed è deputato, in particolare, all'inserimento, elaborazione, archiviazione dei dati che alimentano le banche dati costituenti il Sistema informativo regionale della biodiversità ed all'aggiornamento delle relative cartografie sulla biodiversità. 3. La Regione, al fine dell'espletamento delle funzioni previste dalla presente legge, può avvalersi dell'Università stipulando apposite convenzioni, in particolare con riferimento a: a) validazione dei dati naturalistici che entrano a far parte del Sistema informativo regionale della biodiversità; b) individuazione degli standard necessari alla identificazione dello stato di conservazione soddisfacente per specie e habitat naturali; c) iniziative e ricerche volte a valutare lo stato generale di salute della fauna e della flora selvatiche presente sul territorio regionale. 4. La Giunta regionale disciplina il funzionamento dell'Osservatorio ligure della biodiversità, definendo inoltre le direttive tecniche delle attività. TITOLO III Tutela della flora spontanea e della fauna Art. 15 1. Gli allegati A, B e C della L.R. n. 9/1984 sono sostituiti dagli allegati A e B della presente legge. L'allegato A comprende, altresì, le specie di cui agli Allegati II e IV della direttiva 92/43/CEE e successive modifiche ed integrazioni. Art. 16 1. Sono considerate protette tutte le specie animali ricomprese negli allegati II e IV della direttiva 92/43/CEE e successive modifiche ed integrazioni, nell'allegato I della direttiva 79/409/CEE e successive modifiche ed integrazioni, le specie di cui all'allegato II della Convenzione di Berna, recepita dall'Italia con la legge 5 agosto 1981, n. 503 (Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e all'ambiente naturale in Europa, con allegati adottati a Berna il 19 settembre 1979), nonché le specie animali individuate nell'allegato C della presente legge, per le quali sono vietati: a) la cattura e l'uccisione; b) il deterioramento e la distruzione degli habitat delle specie e, in particolare, i siti di riproduzione, di riposo e di attività trofica; c) la perturbazione, specie nel periodo della riproduzione, dello svernamento e dell'estivazione; d) la raccolta e la distruzione delle uova e dei nidi; e) la detenzione, il trasporto e il commercio. 2. I divieti di cui al comma 1 si riferiscono a tutte le fasi del ciclo biologico delle specie alle quali si applica il presente articolo. Il divieto di raccolta, trasporto, commercializzazione e detenzione vale per gli esemplari vivi o morti, nonché per parti di essi. 3. Resta ferma la disciplina prevista dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150 (Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874 e del regolamento (CEE) n. 3626/82 e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica) e successive modifiche ed integrazioni. 4. In deroga a quanto previsto al comma 3 è consentito il trasporto e il commercio per uso alimentare di esemplari morti di rane verdi e di chiocciole provenienti da allevamento, nonché il trasporto ed il commercio di manufatti con corallo non raccolto in territorio ligure. 5. Gli esemplari di cui al comma 4 o parti di essi immessi sul mercato devono essere accompagnati da certificato redatto dal produttore e indicante le specie, la provenienza ed il peso complessivo. 6. È vietato danneggiare, disperdere o distruggere intenzionalmente nidi di formiche del gruppo Formica rufa o asportarne uova, larve, bozzoli, adulti così come è altresì vietato detenere o commerciare nidi di suddette formiche. Al Corpo Forestale dello Stato è data facoltà di autorizzare la cessione di nidi di Formica rufa per attuare programmi di lotta biologica. Art. 17 1. La Regione può concedere, in deroga all'articolo 16, per motivi strettamente scientifici e didattici, l'autorizzazione al prelievo, raccolta e allevamento di limitati quantitativi delle specie di cui all'allegato C da stabilirsi di volta in volta, fermo restando quanto stabilito dal D.P.R. n. 357/1997 e successive modifiche ed integrazioni. 2. Al fine di garantire la compatibilità del prelievo, della raccolta e dell'allevamento con l'esigenza di conservare le popolazioni selvatiche, l'autorizzazione di cui al comma 1 deve essere subordinata alla conoscenza dello status della specie oggetto del prelievo, della raccolta e dell'allevamento. 3. Per le specie di uccelli soggette a tutela dalla presente legge e ricomprese negli allegati della direttiva 79/409/CEE e successive modifiche ed integrazioni, il prelievo, nel territorio al di fuori di ZPS, è disciplinato secondo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modifiche ed integrazioni. 4. Per le specie di cui all'allegato D il prelievo è disciplinato secondo quanto previsto dalla legge regionale 16 novembre 2004, n. 21 (Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca nelle acque interne) e successive modifiche ed integrazioni. Nei siti rete Natura 2000 il prelievo per le suddette specie è disciplinato dalle misure di conservazione o dai Piani di gestione. 5. Ad insegnanti o a personale autorizzato di istituti scolastici di ogni ordine e grado è consentito raccogliere e allevare in cattività girini di rospo comune (Bufo Bufo) per motivi didattici. TITOLO IV Disposizioni transitorie e finali Art. 18 1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative: a) da euro 300,00 a euro 3.000,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 16; b) da euro 1.000,00 a euro 10.000,00 per la realizzazione di progetti o interventi in assenza della Valutazione di incidenza, ovvero in difformità alle prescrizioni della Valutazione di incidenza; c) da euro 1.000,00 a euro 10.000,00 per la realizzazione di progetti, interventi, attività in contrasto con le misure di salvaguardia, di conservazione o con quanto disposto nei Piani di gestione dei siti della rete Natura 2000. 2. All'accertamento e alla contestazione delle violazioni di cui al comma 1, nonché per le violazioni punite ai sensi dell'articolo 13 della L.R. n. 9/1984, così come modificato dalla presente legge, si provvede ai sensi della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modifiche ed integrazioni. 3. Le funzioni amministrative riguardanti l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 1 e dall'articolo 13 della L.R. n. 9/1984, così come modificato dalla presente legge, sono esercitate dagli enti gestori dei siti rete Natura 2000. Al di fuori dei siti rete Natura 2000 le funzioni amministrative di cui al presente comma sono esercitate dalle Province. 4. Gli introiti delle sanzioni sono destinati agli enti di cui al comma 3 per attività di tutela della biodiversità, secondo quanto previsto nella programmazione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera g). 5. Nel caso di realizzazione di opere ed interventi, ai quali si applicano le sanzioni di cui al comma 1, la Regione, anche su segnalazione degli enti gestori dei siti rete Natura 2000, valutata l'entità del pregiudizio ambientale arrecato, può disporre la sospensione dei lavori e/o la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalità. In caso di mancata demolizione e di ripristino, la Regione provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. 6. Oltre alle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo, i soggetti preposti alla vigilanza possono provvedere alla confisca dell'animale e, ove possibile, alla liberazione immediata sul sito di raccolta. Art. 19 1. Le funzioni di sorveglianza di cui alla presente legge sono svolte dal Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 15 del D.P.R. n. 357/1997 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dagli altri soggetti cui è affidata normativamente la vigilanza ambientale, ivi compresi gli organi e i soggetti che esercitano la vigilanza faunistica, venatoria e ittica ai sensi della normativa vigente. Art. 20 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta le misure di conservazione di cui all'articolo 4, comma 1. 2. Per quanto non disciplinato dalla presente legge trovano applicazione le disposizioni contenute nel D.P.R. n. 357/1997 e successive modifiche ed integrazioni. 3. Nelle more della designazione delle ZSC, gli enti gestori per ciascun sito della rete Natura 2000 sono quelli individuati nell'allegato E. Sono fatte salve diverse disposizioni di legge. 4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18 della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico) e successive modifiche ed integrazioni, il patrimonio forestale regionale ricadente nei siti della rete Natura 2000 è gestito dal Corpo forestale dello Stato, d'intesa con l'ente gestore. 5. Nelle more dell'approvazione delle misure di conservazione, la Giunta regionale approva opportune misure di salvaguardia per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie per cui le zone sono state designate. 6. Fino all'adozione dei criteri, linee guida e procedure di cui all'articolo 6, comma 2, e delle norme regionali di cui all'articolo 7, comma 2, continuano ad applicarsi i provvedimenti regionali già assunti in materia di Valutazione di incidenza. 7. Sono esclusi dai divieti e dalle limitazioni di cui all'articolo 16 coloro che detengano, in cattività o post mortem, animali appartenenti a specie tutelate ai sensi della presente legge e che abbiano dato già comunicazione alle Province ai sensi della legge regionale 22 gennaio 1992, n. 4 (Tutela della fauna minore) e successive modifiche ed integrazioni alla data di entrata in vigore della presente legge. 8. Nell'allegato A della L.R. n. 20/2006 e successive modifiche ed integrazioni al punto 3, dopo la parola: "VAS" sono aggiunte le seguenti "e di Valutazione di incidenza". 9. Nell'allegato A della L.R. n. 20/2006 e successive modifiche ed integrazioni, al punto 5, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente: "i-bis) gestione dell'Osservatorio regionale della biodiversità". 10. Nell'allegato B della L.R. n. 20/2006 e successive modifiche ed integrazioni, al punto 1 la lettera b) è soppressa. 11. Nell'articolo 3 della L.R. n. 9/1984 le parole: "tabella C" sono sostituite con le seguenti: "tabella B". 12. L'articolo 13 della L.R. n. 9/1984 è sostituito dal seguente:
a) da euro 300,00 ad euro 3.000,00 per le violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 4, 6, 7 e 9, che comportino danno alle specie di cui all'allegato B e per chi non provveda alla comunicazione di cui all'articolo 10, terzo comma; b) da euro 600,00 ad euro 6.000,00 per la violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 2, 4, 6, 7 e 9, che comportino danno delle specie di cui all'allegato A, e per chi pone in commercio le piante protette non spontanee di cui all'articolo 10, primo comma, senza il certificato di provenienza di cui al secondo comma dello stesso articolo. c) da euro 50 ad euro 300 per le violazioni di cui agli articoli 3 e 8. 2. Sono inoltre confiscate le piante protette ai sensi della presente legge in relazione alle quali è stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1.».
Le lunghezze minime totali sono misurate dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale. Per quanto riguarda altre specie marine, rinvenibili occasionalmente nelle acque interne, si rimanda alle decisioni della Commissione tecnica regionale.". 14. Alla lettera D) della tabella A, allegata alla L.R. n. 21/2004 dopo le parole: "Persico trota 15 aprile 15 giugno", sono inserite le seguenti:
15. In caso di modifiche nomenclatoriali, dovute a revisioni o nuovi studi tassonomici, le specie o le sottospecie ricomprese negli allegati A, B, C e D, che cambiano denominazione o classificazione, sono assoggettate alla medesima forma di tutela prevista per il taxon riportato originariamente nella presente legge. 16. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, approva le modifiche agli allegati A, B, C, e D alla presente legge, nel caso di modifiche normative, di nuove conoscenze scientifiche o in base agli esiti del monitoraggio di cui all'articolo 13. Art. 21 1. Sono abrogati gli articoli 5, 12 e 15 della L.R. n. 9/1984. È altresì soppressa la tabella C della L.R. n. 9/1984. 2. È abrogata la L.R. n. 4/1992 e successive modifiche ed integrazioni. Art. 22 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 mediante utilizzo in termini di competenza di quota di euro 100.000,00 dell'U.P.B. 18.107 "Fondo speciale di parte corrente" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2008 ed all'iscrizione in termini di competenza del medesimo importo nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2009 nell'Area IV "Ambiente" all'U.P.B. 4.101 "Interventi e studi in materia di tutela ambientale". 2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.
Allegato A (art. 15)
Allegato B (articolo 15)
Allegato C (articolo 16)
Allegato D (articolo 17)
Allegato E (articolo 20)
Zone di Protezione Speciale
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