Sito Patrocinato da

Estensioni del sito
Condividi sui Social
Siti Collegati
News
Formazione on-line
| Corso di Progettazione Sociale e Marketing dell'Impresa non-profit |
| Progettare un corso di formazione con sezione FAD per Disabili |
| Corsi On-line di Arti Terapie |
Banca Dati
Libri Cartacei

Manuale di Arti Terapie - AA.VV.

70 Giochi di Creatività per la Conduzione dei Gruppi -
F. Cino, S. Centonze
Musicoterapia e Alzheimer -
S. Centonze
E-book
Atti del IX Convegno Annuale sulle Arti Terapie di Lecce
Manuale di Progettazione Sociale e Marketing dell'impresa non profit
Progettare un corso E-learning per le disabilità
Manuale di Arti Terapie
Manuale - 70 giochi per la conduzione dei gruppi
Musicoterapia e Alzheimer - Stefano Centonze
L'arte di assistere e curare attraverso la cultura Rom - Francesco Pizzileo
I neuroni specchio ci sorridono - Alfonso Cappa
Diarioterapia e adolescenza -
Francesco Pizzileo
Promuovere un'idea - Alfonso Cappa
Ascoltare per comunicare, comunicare per conoscere - Alfonso Falanga
Pedagogia e Musicoterapia nel modello di EJ Dalcroze - Rosa Alba Gambino
Ultimi Annunci
- Avvia la tua attività... Asili Nido Familiari, Ludoteche... (Lavoro nel Terzo Settore / Offetre di Lavoro) Venerdì 28 Ottobre 2011
- ricerca volontari ( / Lavoro nel Terzo Settore) Venerdì 23 Settembre 2011
- Ricerca operatrici solidali (Lavoro nel Terzo Settore / Offetre di Lavoro) Martedì 20 Settembre 2011
| L.R. 3 novembre 2009, n. 47 |
|
|
|
|
Semplificazioni normative a vantaggio del Terzo Settore.
Il Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.
Art. 1 1. Dopo l'articolo 14 della L.R. n. 23/1993 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente:
Convenzioni per l'affidamento di beni e servizi.
2. La Regione può promuovere e sostenere gli Enti locali e gli altri enti pubblici infraregionali, compresi quelli economici, che riservano quote dell'importo complessivo degli affidamenti ai terzi delle forniture di beni e servizi nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 5 della L. 381/1991.». Art. 2 1. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 15 della L.R. n. 23/1993 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituita dalla seguente: "d) concessioni ad enti pubblici, compresi quelli economici, nonché alle società di capitale a partecipazione pubblica, di contributi o finanziamenti agevolati finalizzati a favorire l'affidamento alle cooperative sociali di forniture di beni o servizi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5 della L. 381/1991;". 2. Dopo la lettera d) del comma 2 dell'articolo 15 della L.R. n. 23/1993, è inserita la seguente: "d-bis) contributi a favore di cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della L. 381/1991 che assumono soggetti deboli o a rischio di emarginazione sociale segnalati dai Distretti sociosanitari, anche al di fuori delle categorie indicate nell'articolo 4 della legge stessa.". 3. La lettera c) del comma 3 dell'articolo 15 della L.R. n. 23/1993, è sostituita dalla seguente: "c) contributi per l'abbattimento dei tassi di interesse per i crediti bancari in ogni loro forma o per operazioni di leasing e factoring, concessi alle cooperative sociali;". Art. 3 1. Il comma 4 dell'articolo 16 della L.R. n. 23/1993 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente: "4. Possono accedere agli interventi di cui all'articolo 15, comma 2, lettera d) gli enti pubblici, compresi quelli economici, nonché le società di capitale a partecipazione pubblica, che stipulano convenzioni, ove possibile con la forma della concessione, con cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b). I contributi ed i finanziamenti agevolati non possono superare la misura del venti per cento del corrispettivo previsto da tali convenzioni e sono determinati proporzionalmente al numero degli insediamenti lavorativi delle persone svantaggiate effettuati in virtù delle convenzioni stesse. Tali convenzioni devono avere durata pluriennale e prevedere la verifica ed il monitoraggio sugli inserimenti lavorativi effettuati.". 2. Dopo il comma 4 dell'articolo 16 della L.R. n. 23/1993, è inserito il seguente: "4-bis. Possono accedere agli interventi di cui all'articolo15, comma 2, lettera d-bis), le cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) per nuove assunzioni dei soggetti indicati all'articolo 15, comma 2, lettera d-bis).". 3. Al comma 8 dell'articolo 16 della L.R. n. 23/1993, la parola "triennali" è sostituita dalla seguente: "pluriennali". Art. 4 1. Al comma 1 dell'articolo 17 della L.R. n. 23/1993 e successive modifiche ed integrazioni le parole "consorzi fidi per la cooperazione, ove essi esistano," sono sostituite dalle seguenti: "FI.L.S.E. S.p.A.". Art. 5 1. L'articolo 18 della L.R. n. 23/1993 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
Fondi a sostegno della cooperazione sociale.
a) gli interventi di cui all'articolo 16, comma 8; b) i finanziamenti a breve termine volti allo smobilizzo dei crediti diretti ed indiretti verso la Pubblica Amministrazione; c) gli interventi per il consolidamento della struttura finanziaria e la capitalizzazione. 2. La Giunta regionale può istituire fondi per finanziare le iniziative previste dall'articolo 15.». Art. 6 1. Dopo l'articolo 19 della L.R. n. 23/1993 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente:
De minimis.
Art. 7 1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 20 della L.R. n. 23/1993 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituita dalla seguente: "a) l'Assessore delegato competente, che la presiede;" 2. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 20 della L.R. n. 23/1993, è abrogata. 3. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 20 della L.R. n. 23/1993 è sostituita dalla seguente: "c) il Dirigente della struttura regionale competente;" 4. Le lettere h), i), l) del comma 1 dell'articolo 20 della L.R. n. 23/1993 sono abrogate. 5. Il comma 1-bis dell'articolo 20 della L.R. n. 23/1993 è abrogato. Art. 8 1. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 10 della L.R. n. 11/2006 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole "Ufficio scolastico regionale" sono inserite le seguenti: "e, nei percorsi di Inclusione sociale, in accordo con gli Istituti preposti al recupero di individui soggetti a restrizione della libertà personale". Art. 9 1. Al comma 2 dell'articolo 1 della L.R. n. 23/2004 e successive modifiche ed integrazioni, le parole "può anche essere alimentato" sono sostituite dalle seguenti: "è alimentato". Art. 10 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della L.R. n. 30/2004 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente: "2-bis. Nelle sedi delle associazioni di promozione sociale iscritte nel Registro regionale di cui all'articolo 5 è consentita l'apertura e l'esercizio di un punto di somministrazione di alimenti e bevande secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio) e successive modifiche ed integrazioni.". (2) Nel Bollettino Ufficiale è indicato erroneamente l'art. 4.
Art. 11 1. Dopo il comma 3-bis dell'articolo 5 della L.R. n. 30/2004 e successive modifiche ed integrazioni, sono inseriti i seguenti: "3-ter. L'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale a carattere regionale, aventi articolazioni territoriali autonome, si estende alle articolazioni territoriali autonome. A tal fine l'istanza di iscrizione è corredata dall'elenco delle rispettive articolazioni territoriali. 3-quater. Le associazioni di promozione sociale di cui al comma 1 in possesso dei requisiti prescritti sono iscritte al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, previo parere positivo dell'Osservatorio, da rendersi entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso il termine il parere si intende acquisito. 3-quinquies. Le associazioni di promozione sociale costituite da meno di un anno non sono tenute ad allegare all'istanza di iscrizione la presentazione del bilancio e la relazione dell'attività svolta.". 2. Al comma 4 dell'articolo 5 della L.R. n. 30/2004 la parola "annuale" è sostituita dalla seguente: "biennale". Art. 12 1. Al comma 2 dell'articolo 8 della L.R. n. 30/2004 le parole "in forma attualizzata" sono sostituite dalle parole "attraverso l'utilizzo di un apposito fondo". Art. 13 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 della L.R. n. 15/1992 e successive modifiche ed integrazioni sono inseriti i seguenti: "3-bis. L'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di volontariato a carattere regionale, aventi articolazioni territoriali autonome, si estende alle articolazioni territoriali autonome. A tal fine l'istanza di iscrizione disciplinata al comma 1 è corredata dall'elenco delle rispettive articolazioni territoriali (4). 3-ter. Le associazioni di volontariato in possesso dei requisiti prescritti sono iscritte al Registro regionale delle associazioni di volontariato entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, previo parere positivo dell'Osservatorio, da rendersi entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso il termine il parere si intende acquisito (5). 3-quater. Le associazioni di volontariato costituite da meno di un anno non sono tenute ad allegare all'istanza di iscrizione la presentazione del bilancio e la relazione dell'attività svolta." (6). 2. Al comma 4 dell'articolo 3 della L.R. n. 15/1992 le parole "di ogni anno" sono sostituite dalle seguenti: "ogni due anni". (3) Rubrica così corretta con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 18 novembre 2009, n. 21, parte prima. (4) Il presente comma, indicato erroneamente nel Bollettino Ufficiale come comma 3-ter, è stato così corretto con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 18 novembre 2009, n. 21, parte prima. (5) Il presente comma, indicato erroneamente nel Bollettino Ufficiale come comma 3-quater, è stato così corretto con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 18 novembre 2009, n. 21, parte prima. (6) Il presente comma, indicato erroneamente nel Bollettino Ufficiale come comma 3-quinquies, è stato così corretto con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 18 novembre 2009, n. 21, parte prima.
Art. 14 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 della L.R. n. 15/1992 e successive modifiche ed integrazioni è inserito il seguente: "1-bis. La Giunta regionale, in via sperimentale, può riconoscere alle associazioni di protezione civile e antincendio boschivo iscritte al Registro di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e d), costituite da non meno di 18 mesi, contributi finalizzati per spese di gestione, debitamente documentate, sostenute nell'esercizio dell'attività soprattutto se riferite alle emergenze.". Art. 15 1. Dopo il comma 4-quater dell'articolo 21 della L.R. n. 12/2006 e successive modifiche ed integrazioni è inserito il seguente: "4-quinquies. La Giunta regionale con proprio provvedimento può stabilire indirizzi e criteri uniformi in materia di contabilità delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona volti ad assicurare omogeneità nella rilevazione, valutazione, classificazione ed aggiornamento dei valori contabili e nella stesura e contenuto del bilancio.". Art. 16 1. Il comma 6 dell'articolo 56 della L.R. n. 12/2006 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente: "6. I soggetti che ricevono contributi pubblici per investimenti in conto capitale destinati ad opere sociali devono garantire, anche con autocertificazione, che l'attività ivi svolta si mantenga secondo le finalità sociali per almeno dieci anni, pena la restituzione del contributo maggiorato degli interessi legali. La Regione verifica il mantenimento di tale finalità e per motivi di interesse pubblico può autorizzare anche una finalizzazione sociale diversa da quella originaria. I soggetti stessi sono inoltre tenuti a presentare idonea certificazione delle spese sostenute tali da giustificare esclusivamente il contributo assegnato, secondo le procedure fissate dalla Giunta.". Art. 17 1. Il comma 4 dell'articolo 50 della L.R. n. 6/2009 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente: "4. I soggetti che ricevono contributi pubblici per investimenti in conto capitale destinati alle opere di cui al presente articolo devono garantire, anche con autocertificazione, che l'attività ivi svolta si mantenga secondo le finalità della presente legge per almeno dieci anni, pena la restituzione del contributo maggiorato degli interessi legali. La Regione verifica il mantenimento di tale finalità e per motivi di interesse pubblico può autorizzare anche una finalizzazione sociale diversa da quella originaria. I soggetti stessi sono inoltre tenuti a presentare idonea certificazione delle spese sostenute tali da giustificare esclusivamente il contributo assegnato, secondo le procedure fissate dalla Giunta.". Art. 18 1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 del Reg. n. 1/1993 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituita dalla seguente: "a) l'Assessore competente, che lo presiede;". 2. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del Reg. n. 1/1993, è abrogata. 3. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 del Reg. n. 1/1993, è sostituita dalla seguente: "c) il Dirigente della struttura regionale competente;". 4. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 del Reg. n. 1/1993, è sostituita dalla seguente: "e) due esperti in materie giuridico-economiche, indicati dal Forum regionale del Terzo Settore;". 5. Il comma 2 dell'articolo 2 del Reg. n. 1/1993, è abrogato. Art. 19 1. L'articolo 7 del Reg. n. 1/1993 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
Funzionamento dell'Osservatorio.
Art. 20 1. L'articolo 8 del Reg. n. 1/1993 e successive modifiche ed integrazioni, è abrogato. Art. 21 1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 12 del Reg. n. 1/1993, è aggiunto il seguente periodo: "L'iscrizione ad un settore non pregiudica che l'associazione possa anche svolgere attività identificabili in altri settori.". Art. 22 1. Al comma 5 (7) dell'articolo 5 del Reg. n. 1/2005 e successive modifiche ed integrazioni, le parole "della maggioranza dei componenti" sono sostituite dalle seguenti: " di tre componenti". (7) Nel Bollettino Ufficiale è citato erroneamente il comma 4.
Art. 23 1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 30 della L.R. n. 6/2009 prima della parola "sviluppare" sono inserite le seguenti: "attivare e" e sono soppresse le seguenti: "previsto dall'articolo 48 della L.R. n. 12/2006". Art. 24 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede alla revisione del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale di cui alla L.R. n. 30/2004 e successive modifiche ed integrazioni e a tal fine si procede alla cancellazione delle articolazioni territoriali delle associazioni di promozione sociale a carattere regionale che facciano richiesta di essere ricomprese nell'iscrizione della rispettiva associazione di promozione sociale a carattere regionale. 2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede alla revisione del Registro regionale delle associazioni di volontariato di cui alla L.R. n. 15/1992 e successive modifiche ed integrazioni e a tal fine si procede alla cancellazione delle articolazioni territoriali delle associazioni di volontariato a carattere regionale che facciano richiesta di essere ricomprese nell'iscrizione della rispettiva associazione di volontariato a carattere regionale. Art. 25 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione: a) dell'articolo 2, si provvede, ai sensi della L.R. n. 23/1993 e successive modifiche ed integrazioni, con gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio, all'U.P.B. 10.105 "Azioni a favore di Associazioni ed enti operanti in campo sociale"; b) dell'articolo 14, si provvede, ai sensi della L.R. n. 15/1992 e successive modifiche ed integrazioni, con gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio, all'U.P.B. 10.105 "Azioni a favore di Associazioni ed enti operanti in campo sociale" (8).
(8) Lettera così corretta con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 30 dicembre 2009, n. 24, parte prima.
|
Ultimi inseriti in Normativa
- Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460
- Associazioni riconosciute: normativa, fac-simili e modelli di presentazione delle domande di riconoscimento e registrazione
- Legge 24 Febbraio 1992 n. 225 - Istituzione del servizio nazionale di Protezione Civile
- Legge 26.02.1987 sulle ONG
- D.P.R. sulla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto



































