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L.R. n. 9/2000. Approvazione delle modalità per le elezioni dei Referenti del Volontariato di antincendio boschivo e protezione civile e per i rapporti con la Regione Liguria.
La Giunta regionale
Attesa l’esigenza, proveniente anche da una ampia parte del Volontariato, di avviare nei tempi più brevi possibile le procedure per l’elezione dei nuovi Referenti del Volontariato di antincendio boschivo e protezione civile, nelle more dell’approvazione della nuova normativa regionale che disciplina il comparto dell’antincendio boschivo e della protezione civile attualmente in corso di elaborazione, la quale prevede anche le modalità per le elezioni dei Referenti del Volontariato e della loro partecipazione alle azioni di raccordo tra la Regione Liguria e il mondo del Volontariato; Visto il testo delle “modalità per le elezioni dei Referenti del Volontariato di antincendio boschivo e protezione civile e per i rapporti con la Regione Liguria” allegato al presente atto che ne fa parte integrante e necessaria, proposto dalle attuali rappresentanze del Volontariato, le quali hanno concordato i contenuti del documento medesimo con un ampia parte della realtà del Volontariato ligure; Ritenuto opportuno: • condividere il documento allegato relativo alle “modalità per le elezioni dei Referenti del Volontariato di antincendio boschivo e protezione civile e per i rapporti con la Regione Liguria” proposto dalle attuali rappresentanze del Volontariato, con il quale vengono disciplinate le modalità di elezione ed il numero dei Referenti e Vice Referenti del Volontariato di Protezione Civile ed Antincendio Boschivo operante nell’ambito delle Associazioni di Volontariato, dei Gruppi Comunali ed Intercomunali della Liguria, nonché il loro il ruolo, le funzioni, la durata della carica, e le modalità per il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentante nell’esercizio delle proprie funzioni di Referenti del Volontariato, assicurando al Volontariato medesimo l’individuazione partecipata dei Referenti e alla Regione una adeguata rappresentanza del complesso mondo del Volontariato, al fine di definire strategie e programmi comuni per un efficace e efficiente impiego dello stesso nelle attività di protezione civile ed antincendio boschivo; • approvare l’allegato documento delle “modalità per le elezioni dei Referenti del Volontariato di antincendio boschivo e protezione civile e per i rapporti con la Regione Liguria” affinchè siano avviate in tempi brevi le procedure per l’individuazione dei nuovi Referenti del Volontariato di antincendio boschivo e protezione civile al fine di rispondere, nelle more dell’approvazione della nuova normativa regionale in materia di antincendio boschivo e protezione civile se e come verrà approvata dal Consiglio regionale, alle esigenze manifestate da un’ampia parte del Volontariato ligure; • provvedere, tramite le strutture regionali competenti, al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate dai Referenti nell’esercizio delle proprie funzioni, così come previsto dalla L.R. n. 9/2000 art. 21 comma 7-ter, inserito con l’art. 6 della L.R. n. 16/2009; Ritenuto di procedere all’assunzione dell’allegato testo delle “modalità per le elezioni dei Referenti del Volontariato di antincendio boschivo e protezione civile e per i rapporti con la Regione Liguria”; Sentita la Commissione Consiliare regionale competente che si è espressa nella seduta del 7 ottobre 2009; Su proposta dell’Assessore all’Agricoltura e Protezione Civile
per le motivazioni e finalità indicate in premessa: • di approvare il documento recante le “modalità per le elezioni dei Referenti del Volontariato di antincendio boschivo e protezione civile e per i rapporti con la Regione Liguria” di cui all’art. 21 comma 7-bis della L.R. n. 9/2000 (adeguamento della disciplina e attribuzione agli Enti locali delle funzioni amministrative in materia di protezione civile e antincendio), inserito con l’art. 6 comma 1 della L.R. 11 maggio 2009, n. 16 (disposizioni urgenti di adeguamento della normativa regionale), allegato al presente atto di cui ne fa parte integrante e necessaria; • di provvedere, tramite le strutture regionali competenti, al rimborso delle spese sostenute e documentate dai Referenti del Volontariato nell’esercizio delle proprie funzioni, così come previsto dalla L.R. n. 9/2000 art. 21 comma 7-ter inserito con l’art. 6 della L.R. n. 16/2009; Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso. Allegato
Nelle attività di protezione civile e antincendio boschivo il ruolo del Volontariato ha assunto una valenza particolarmente importante per il concreto aiuto e l’elevata professionalità apportata dallo stesso alle Istituzioni sia in occasione della gestione delle emergenze sia in quelle di previsione e prevenzione. L’impiego del Volontariato nelle attività di protezione civile e antincendio boschivo è inoltre previsto dalla specifica normativa statale in materia e in particolare dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225 (istituzione del servizio nazionale della protezione civile), dalla legge 21 novembre 2000, n. 353 (legge quadro in materia di incendi boschivi) dal D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194 (Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle Organizzazioni di Volontariato alle attività di protezione civile). Il Volontariato è inoltre impiegato nelle attività di protezione civile e antincendio boschivo programmate e coordinate dalla Regione, ai sensi di quanto disposto dalla L.R. 17 febbraio 2000, n. 9 (Adeguamento della disciplina e attribuzione agli enti locali delle funzioni amministrative in materia di protezione civile ed antincendio), dalla L.R. 28 gennaio 1997, n. 6 (Organizzazione della struttura operativa di intervento per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi.) e dal Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi approvato con Delib.G.R. n. 1402/2002 e in ultimo aggiornato con la Delib.G.R. n. 975/2009 (di seguito Piano regionale antincendio boschivo). In Liguria il Volontariato di protezione civile e antincendio boschivo è formato da oltre 3000 persone suddivise in oltre 200 associazioni tra gruppi comunali e Organizzazioni di Volontariato distribuite su tutto il territorio regionale. Le molteplici problematiche organizzative ed operative relative alla protezione civile e l’antincendio boschivo che interessano sia il Volontariato sia la Regione, richiede un costante confronto tra i soggetti interessati per i quali sono necessari frequenti incontri e riunioni sia presso la sede della Regione sia in altre parti del territorio regionale dove è necessario organizzare interventi o azioni operative in prevenzione o emergenza. L’elevato numero di volontari e la molteplicità delle sue forme organizzate distribuite sul territorio regionale, rende difficile il necessario raccordo organizzativo e il confronto tra i competenti uffici regionali e il Volontariato medesimo, il quale rappresenta l’esigenza di esprimere delle rappresentanze che svolgano una funzione di interfaccia e raccordo tra il Volontariato e gli organismi tecnici e politici della Regione La L.R. n. 9/2000 ed in particolare l’art. 21 comma 7 prevede, al fine di favorire il raccordo fra la Regione e le organizzazioni e le squadre comunali di Volontariato di protezione civile e antincendio boschivo, di procedere alla individuazione di un Referente regionale e di quattro Referenti provinciali in loro rappresentanza, secondo modalità approvate dalla Giunta regionale sentita la Commissione Consiliare competente, ai sensi dell’art. 21 comma 7-bis inserito dall’art. 6 della L.R. n. 16/2009; Sulla base della citata normativa regionale, a suo tempo sono state individuate delle rappresentanze del Volontariato di protezione civile e antincendio boschivo le quali, in relazione all’esperienza maturata in questi ultimi anni, hanno recentemente segnalato l’esigenza di rivedere, nelle more di approvazione delle nuova normativa regionale in materia di protezione civile e antincendio boschivo, le modalità di scelta e le funzioni dei Referenti del Volontariato, per rispondere in maniera maggiormente efficace alle sollecitazioni derivanti dalla evoluzione organizzativa, operativa e gestionale registrata nel comparto in questi ultimi anni; Attualmente è in corso di revisione la normativa regionale di protezione civile e antincendio boschivo, tramite la quale, se e come approvata dal Consiglio regionale, verranno disciplinati in maniera più organica e rispondente alle esigenze attuali, anche gli aspetti relativi alle rappresentanze del Volontariato che assumeranno un ruolo sempre più importante nell’ambito dei rapporti con la Regione; Le attuali rappresentanze del Volontariato hanno avanzato alla Regione una proposta delle “modalità per le elezioni dei Referenti del Volontariato di AIB e PC e per i rapporti con la Regione Liguria”, che sono state dagli stessi concordate con un’ampia parte della realtà del Volontariato ligure; Con il documento “modalità per le elezioni dei Referenti del Volontariato di antincendio boschivo e protezione civile e per i rapporti con la Regione Liguria”, proposto dalle attuali rappresentanze del Volontariato, vengono disciplinate le modalità di elezione ed il numero dei Referenti e Vice Referenti del Volontariato di Protezione Civile ed Antincendio Boschivo operante nell’ambito delle Organizzazioni di Volontariato, dei Gruppi Comunali ed Intercomunali della Liguria, nonché il loro il ruolo, le funzioni, la durata della carica, e le modalità per il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentante nell’esercizio delle proprie funzioni di Referenti del Volontariato, assicurando al Volontariato medesimo l’individuazione partecipata dei Referenti e alla Regione una adeguata rappresentanza del complesso mondo del Volontariato, al fine di definire strategie e programmi comuni per un efficace e efficiente impiego dello stesso nelle attività di protezione civile ed antincendio boschivo; A tale proposito occorre evidenziare che i Referenti del Volontariato eletti svolgono l’attività di raccordo e rappresentanza a titolo totalmente gratuito e viene loro riconosciuto, così come previsto dalla L.R. n. 9/2000 art. 21 comma 7-ter, inserito dall’art. 6 della L.R. n. 16/2009, il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell’esercizio delle proprie funzioni; Il rimborso delle spese sostenute dai Referenti del Volontariato rappresentano esclusivamente il riconoscimento delle spese effettivamente sostenute e documentate, per le quali gli interessati hanno provveduto ad anticipare, con proprie risorse, gli importi necessari per l’espletamento delle funzioni di Referente del Volontariato di cui alla presente deliberazione, le quali sono svolte in maniera totalmente gratuita. Testo del documento
Il presente documento disciplina il ruolo, le modalità di elezione, il periodo di validità della carica ed il numero dei Referenti del Volontariato di Antincendio Boschivo (AIB) e Protezione Civile (PC) e i rapporti con la Regione Liguria di cui alla L.R. 17 febbraio 2000, n. 9 (Adeguamento della disciplina e attribuzione agli enti locali delle funzioni amministrative in materia di protezione civile ed antincendio) modificata con l’art. 6 comma 1 della L.R. 11 maggio 2009, n. 16 (Disposizioni urgenti di adeguamento della normativa regionale);
A) I Referenti provinciali restano in carica quattro anni e sono eletti dalle Organizzazioni del Volontariato Ligure di Protezione Civile ed Antincendio Boschivo. Ai fini del presente documento si intendono Organizzazioni del Volontariato Ligure di Protezione Civile ed Antincendio boschivo, le Associazioni di Volontariato di cui alla L.R. 28 maggio 1992, n. 15 (Disciplina del Volontariato), iscritte nel Registro regionale del Volontariato di cui all’art. 3 della L.R. n. 15/1992 alla sezione protezione civile e alla sezione ambientale (per quest’ultima sezione le Associazioni di Volontariato devono svolgere l’attività di protezione civile ed antincendio boschivo), i Gruppi comunali e intercomunali di PC/AIB e le Unità di intervento comunali ed intercomunali di AIB istituite con atto amministrativo assunto da parte della competente Amministrazione pubblica, depositato agli atti della Regione almeno 30 giorni prima della data fissata per le elezioni dei Referenti medesimi. Le Organizzazioni del Volontariato ligure di Protezione Civile ed Antincendio boschivo come sopra individuate, sono di seguito chiamate, ai fini delle finalità del presente documento, “Organizzazioni di Volontariato”. I Referenti provinciali sono eletti tra i Volontari di tutte le Organizzazioni di Volontariato della Provincia di appartenenza e sono confermati con decreto del Direttore Generale del Dipartimento competente per materia; B) L’elezione dei referenti provinciali avviene tramite specifica sessione elettiva provinciale, promossa ed organizzata in ciascuna provincia dai referenti uscenti d’intesa con la Regione. Al fine di agevolare il lavoro dei referenti uscenti, la sessione elettiva provinciale è convocata dalla Regione, tramite lettera da inviarsi alle Organizzazioni di Volontariato interessate almeno 15 giorni prima della data di convocazione. In occasione della sessione elettiva provinciale potranno essere presentate candidature da parte dei volontari iscritti presso ciascuna Organizzazione di Volontariato. L’elezione dei referenti provinciali presso ciascuna sessione elettiva provinciale è gestita direttamente dal Volontariato. Al termine della sessione elettiva provinciale i referenti uscenti comunicano tempestivamente alla Regione i nominativi dei nuovi referenti provinciali eletti; C) Per l’elezione dei referenti provinciali ogni Organizzazione di Volontariato ha diritto ad un voto; D) Il Referente provinciale eletto nomina due, massimo tre Vice-Referenti scelti tra i volontari della stessa Provincia, di cui almeno uno scelto tra appartenenti alle Associazioni di volontariato di cui alla L.R. n. 15/1992 ed almeno uno scelto tra i Gruppi Comunali o Intercomunali o Unità d’Intervento Comunali, che abbiano le caratteristiche di cui al paragrafo 1 lettera A), preferibilmente tenendo in considerazione aree territoriali omogenee, non appartenenti alla stessa Organizzazione del Referente Provinciale. Il Referente provinciale comunica tempestivamente alla Regione i nominativi dei Vice Referenti nominati, per la conferma da attuarsi con decreto del Direttore Generale del Dipartimento competente per materia; E) I Vice-Referenti sostituiscono il Referente provinciale nei ruoli di propria competenza su specifica delega; F) Il Referente Provinciale ha come compiti prioritari: a) rappresentare il Volontariato di Protezione Civile ed Antincendio Boschivo provinciale; b) raccordarsi con la Regione, la Provincia e gli Enti Delegati del territorio di appartenenza, per tutti gli aspetti di organizzazione, proposizione ed impegno del Volontariato; c) partecipare alle assemblee di Comitati intercomunali organizzati (C.I.O.) presso gli Enti Delegati; d) partecipare alla programmazione e coordinamento a livello provinciale degli acquisti di mezzi ed attrezzature, a favore del Volontariato di PC e AIB; e) partecipare alla programmazione a livello provinciale del monitoraggio antincendio ed idrogeologico in stretta collaborazione con la Direzione Provinciale Antincendio Boschivo (DIPAIB) e con la struttura regionale della Protezione Civile; f) programmare a livello regionale e provinciale le esercitazioni del Volontariato di PC e AIB; g) attivare il Volontariato negli interventi di Protezione Civile richiesti dalla Regione Liguria e/o dalla Prefettura, secondo le procedure previste; h) convocare Assemblee Provinciali e/o di area con i rappresentanti delle Organizzazioni di Volontariato al fine di condividere ed esporre quanto ai commi precedenti; i) partecipare alla programmazione dei piani di formazione, organizzati dalla Regione e dalle Province.
A) Il Referente regionale del Volontariato di PC e AIB resta in carica quattro anni ed è eletto dai Referenti provinciali di cui al paragrafo 1, tra i Volontari di tutte le Organizzazioni di Volontariato ed è confermato con decreto del Direttore Generale del Dipartimento competente per materia; B) l’elezione del Referente regionale avviene in una sessione elettiva regionale dei referenti provinciali, convocata dai medesimi referenti provinciali, entro 10 giorni dalla data dell’ultima sessione elettiva provinciale. I referenti provinciali comunicano con tempestività e congiuntamente alla Regione il nominativo del Referente regionale eletto; C) Il Referente regionale eletto può delegare, in caso di impossibilità della sua presenza, un Referente provinciale; D) La carica di Referente Regionale è incompatibile con la carica di Referente o Vice-Referente provinciale; E) Il Referente Regionale ha come compiti prioritari: a) rappresentare il Volontariato di Protezione Civile ed Antincendio Boschivo ligure in ambito regionale e nazionale; b) partecipare alla programmazione e coordinamento a livello regionale degli acquisti di mezzi ed attrezzature destinate al Volontariato; c) partecipare alla programmazione dei corsi di formazione del Volontariato; d) convocare in Assemblee Regionali i Referenti provinciali e rappresentanti delle Organizzazioni di Volontariato al fine di condividere ed esporre quanto ai commi precedenti.
A) Ai Referenti ed ai loro Vice sono riconosciuti i rimborsi delle spese sostenute e documentate nell’esercizio delle proprie funzioni di Referenti del Volontariato.
A) Per specifiche finalità ed argomenti, trattati in apposite commissioni o gruppi di lavoro, possono essere delegati dai Referenti provinciali, dei sostituti Volontari appartenenti alle Organizzazioni di Volontariato, che hanno particolari conoscenze nelle materie trattate; B) Agli stessi sono rimborsate, in luogo dei referenti provinciali, le spese sostenute e documentate nell’esercizio delle proprie funzioni; C) A dette Commissioni ha diritto di partecipare il Referente Regionale.
A) La Regione, su richiesta del Referente Regionale può convocare, almeno una volta all’anno, un’assemblea generale regionale; B) La Regione, su richiesta dei referenti provinciali può convocare assemblee generali provinciali; C) Per la convocazione delle assemblee di cui alle lettere A) e B) la Regione può avvalersi del portale web della Regione Liguria e/o di altri idonei sistemi informatici; D) I Referenti provinciali e il Referente regionale possono convocare direttamente assemblee ogni qual volta sia necessario condividere azioni o prendere decisioni comuni.
A) Nel caso in cui la maggioranza delle Organizzazioni di Volontariato richieda, in forma scritta e unitaria alla Regione Liguria la revoca del Referente Provinciale, la Regione convoca una riunione provinciale dei rappresentanti delle Organizzazioni di Volontariato alla presenza del Referente provinciale, per accertare detta richiesta; B) In caso di conferma della richiesta di revoca del Referente si procede, nella stessa riunione, all’elezione del nuovo Referente provinciale; C) La revoca del Referente regionale può avvenire su richiesta scritta della maggioranza dei Referenti provinciali alla Regione, che convoca una riunione con i Referenti provinciali e con il Referente regionale. Qualora, in sede di riunione, venga confermata la revoca del Referente regionale dai Referenti provinciali, si procede a nuove elezioni del Referente regionale.
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