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Home Lazio L.R. 4 Dicembre 1989, n. 75 Primi indirizzi per la determinazione delle piante organiche delle unità sanitarie locali
L.R. 4 Dicembre 1989, n. 75 Primi indirizzi per la determinazione delle piante organiche delle unità sanitarie locali PDF Stampa

Art. 1

1. In attesa dell'approvazione del piano sanitario regionale, le unità sanitarie locali, nel formulare le piante organiche dei servizi, di norma attuano la parità numerica tra le dotazioni dei medici assistenti e dei veterinari collaboratori e quelle rispettivamente degli aiuti corresponsabili e dei veterinari coadiutori.

Art. 2

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta delle unità sanitarie locali, adegua le piante organiche provvisorie dei servizi sanitari, mediante trasformazione dei posti di assistente medico e veterinario collaboratore, ancorchè coperti da personale di ruolo, in altrettanti posti di aiuto corresponsabile o rispettivamente veterinario coadiutore.

Art. 3

1. Nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali per la copertura dei posti istituiti ai sensi del precedente art. 2, le unità sanitarie locali possono conferire incarichi temporanei con le procedure di cui all'art. 27 della legge regionale 18 gennaio 1985, n. 10.


Note:

(1) Pubblicata sul BUR 20 dicembre 1989, n. 35.
Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 8 settembre 1990, n. 35 (S.S. n. 3).
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.