Sito Patrocinato da

Iscriviti alla mailing list per essere aggiornato sulle nostre attività. Indirizzo E-mail:

Estensioni del sito

Condividi sui Social

 

Libri Cartacei

 


Manuale di Arti Terapie - AA.VV.



70 Giochi di Creatività per la Conduzione dei Gruppi -
F. Cino, S. Centonze



Musicoterapia e Alzheimer -
S. Centonze

 

E-book

 

Atti del IX Convegno Annuale sulle Arti Terapie di Lecce

 

Manuale di Progettazione Sociale e Marketing dell'impresa non profit

 


Progettare un corso E-learning per le disabilità



Manuale di Arti Terapie


Manuale - 70 giochi per la conduzione dei gruppi

 

Musicoterapia e Alzheimer - Stefano Centonze


L'arte di assistere e curare attraverso la cultura Rom - Francesco Pizzileo

 

I neuroni specchio ci sorridono - Alfonso Cappa

 

Diarioterapia e adolescenza - 
Francesco Pizzileo

 

Promuovere un'idea - Alfonso Cappa

 

Ascoltare per comunicare, comunicare per conoscere - Alfonso Falanga

 

Pedagogia e Musicoterapia nel modello di EJ Dalcroze - Rosa Alba Gambino

Sostienici

 

Convenzioni

 

 

Partner

Turismo Accessibile

Ausili

Linea Benessere

Ultimi Annunci

Home Lazio L.R. 24 Giugno 2008, n. 9 Disposizioni in materia di prevenzione delle malattie dentarie
L.R. 24 Giugno 2008, n. 9 Disposizioni in materia di prevenzione delle malattie dentarie PDF Stampa

Art.1
(Finalità)

1. La Regione, nell’ambito dell’attività di promozione della salute e di prevenzione delle malattie assicurata dal servizio sanitario regionale, riconosce carattere prioritario alla prevenzione e alla cura precoce delle malattie dentarie.


Art. 2
(Erogazione della prestazione di igiene orale)

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, le aziende unità sanitarie locali garantiscono, su base distrettuale, l’erogazione della prestazione sanitaria di igiene orale attraverso operatori abilitati, ai sensi della normativa statale, all’esercizio della professione di igienista dentale.

2. I direttori generali delle aziende unità sanitarie locali adottano, nell’esercizio della loro autonomia organizzativa, gli atti gestionali necessari ad assicurare l’erogazione della prestazione sanitaria di cui al comma 1.

3. I direttori generali sostengono gli oneri economici derivanti dall’adozione degli atti gestionali di cui al comma 2 attraverso le quote del fondo sanitario regionale assegnate alle rispettive aziende unità sanitarie locali.



Note:

(1) Legge pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 7 luglio 2008, n. 25
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.