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| L.R. 6 novembre 2009 n. 28 |
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Misure a sostegno dell’occupazione e del reinserimento nel mondo del lavoro per coloro che hanno superato i quaranta anni di età.
Il Consiglio regionale ha approvato
Art. 1 1. La Regione, nell'esercizio delle proprie competenze legislative ed amministrative in materia di occupazione, nel rispetto della Costituzione, dei principi della legislazione statale, dello Statuto e dell'ordinamento europeo, al fine di garantire l'attuazione dei principi di non discriminazione nell'accesso al mercato del lavoro e di parità di trattamento economico e normativo, favorisce l'inserimento ed il reinserimento nel mercato del lavoro di cittadini disoccupati ed inoccupati con più di quaranta anni di età, quale categoria a rischio di esclusione sociale. Art. 2 1. La Regione concede incentivi alle imprese e a consorzi di imprese, nei limiti della quota de minimis, ai sensi della normativa comunitaria, che assumano personale con contratti a tempo indeterminato in possesso del requisito anagrafico di cui all'articolo 1 e nel rispetto dei criteri e modalità di cui all'articolo 3. 2. Gli incentivi di cui al comma 1 non sono cumulatali con altri eventuali incentivi previsti dalla normativa vigente. Art. 3 1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare permanente, disciplina con apposito provvedimento i criteri e le modalità di erogazione degli incentivi di cui all'articolo 2 e adotta lo schema di convenzione, da sottoscrivere con le imprese beneficiarie, che contiene tra l'altro: a) i tempi, i contenuti e le modalità di svolgimento dell'attività di formazione e riqualificazione professionale, che in ogni caso non può superare i sei mesi; b) le modalità di controllo della Regione che ha il compito di accertare l'attuazione effettiva dei contenuti formativi del progetto e verificare l'avvenuta assunzione del personale con contratto a tempo indeterminato. Art. 4 1. La Regione provvede alla revoca dei benefici e procede al recupero delle somme liquidate qualora il periodo formativo e di riqualificazione non venga ultimato ovvero non venga stipulato un contratto di lavoro a tempo indeterminato al termine del percorso formativo individuale. 2. Entro trenta giorni dalla sottoscrizione del contratto di lavoro, l'impresa è tenuta a trasmettere alla Regione la documentazione relativa all'assunzione. Art. 5 1. La Regione intende sostenere interventi volti alla formazione e riqualificazione dei lavoratori di età superiore ai quaranta anni attraverso l'impiego di risorse finanziarie regionali, nazionali e comunitarie. Art. 6 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante l'istituzione, nell'ambito dell'UPB F31, di un apposito capitolo denominato "Misure a sostegno dell'occupazione e del reinserimento nel mondo del lavoro per coloro che hanno superato i quaranta anni di età", con uno stanziamento, per l'esercizio finanziario 2009, pari a 100 mila euro, alla cui copertura si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo T21501.
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