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Biotestamento e art. 3 Ddl PDF Stampa E-mail

Il decreto legislativo sul testamento biologico approvato alla Camera non riconosce la volontà del paziente di decidere su alimentazione e idratazione artificiale.

Particolari obiezioni vengono rivolte all'articolo 3 del provvedimento che descrive "Contenuti e limiti della dichiarazione anticipata di trattamento (Dat)".

In particolare si prevede che sulla sospensione dell'alimentazione e dell'idratazione artificiale non conta la volontà del paziente, espressa nella Dat, tranne in alcuni casi eccezionali.

Inoltre, secondo questa legge, la Dat non è obbligatoria e indica un mero orientamento del paziente che non è in grado di comunicare su quali terapie preferisce.

Paola Binetti (deputata dell'Udc) dichiara che è esplicitamente vietato indicare i trattamenti sanitari che si vogliono rifiutare.

Questo il comma 5 dell'articolo 3 emendamento:
''L'alimentazione e l'idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, devono essere mantenute fino al termine della vita, ad eccezione del caso in cui le medesime risultino non piu' efficaci nel fornire al paziente in fase terminale i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali del corpo. Esse non possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento''.